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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 25894/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in regime di prevalenza e alla determinazione della pena - sono inammissibili, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale, valorizzando la pletora di furti commessi, compiuti nonostante l'espiazione materiale delle pene precedenti, indice di impermeabilità e di una spiccata dedizione a delinquere, ha ritenuto equilibrata, con giudizio non sindacabile, la pena inflitta; Mentre, per ciò che concerne l'avvenuto e solo parziale risarcimento, inidoneo ad integrare gli estremi della diminuente dell'art. 62 n. 6 cod. pen., lo stesso è stato valutato come già considerato, con enunciato ineccepibile, ai fini della concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria - è ab origine inammissibile atteso che non vi è stata formale richiesta in appello di pena sostitutiva - e tanto avrebbe effetto tranciante - ma, di più e in ogni caso, esso si rivela pure manifestamente infondato, in quanto vi è esauriente motivazione "implicita" del suo rigetto, in sede di trattazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e della concreta pericolosità degli imputati; Considerato che il quarto motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva - è altresì inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione alla luce del numero e del novero dei precedenti penali, indice chiaro di professionalità e abitualità, manifestazione di una preoccupante dedizione a delinquere, pienamente compatibile con i caratteri dello status di recidivi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] na9Orpo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno in regime di prevalenza e alla determinazione della pena - sono inammissibili, in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, atteso che la Corte territoriale, valorizzando la pletora di furti commessi, compiuti nonostante l'espiazione materiale delle pene precedenti, indice di impermeabilità e di una spiccata dedizione a delinquere, ha ritenuto equilibrata, con giudizio non sindacabile, la pena inflitta; Mentre, per ciò che concerne l'avvenuto e solo parziale risarcimento, inidoneo ad integrare gli estremi della diminuente dell'art. 62 n. 6 cod. pen., lo stesso è stato valutato come già considerato, con enunciato ineccepibile, ai fini della concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il terzo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono del vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria - è ab origine inammissibile atteso che non vi è stata formale richiesta in appello di pena sostitutiva - e tanto avrebbe effetto tranciante - ma, di più e in ogni caso, esso si rivela pure manifestamente infondato, in quanto vi è esauriente motivazione "implicita" del suo rigetto, in sede di trattazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e della concreta pericolosità degli imputati; Considerato che il quarto motivo dei ricorsi - con i quali i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva - è altresì inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione alla luce del numero e del novero dei precedenti penali, indice chiaro di professionalità e abitualità, manifestazione di una preoccupante dedizione a delinquere, pienamente compatibile con i caratteri dello status di recidivi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] na9Orpo
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