CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 9 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Lucca 1'8 maggio 2018 lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 186 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso 1'11 gennaio 2017, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto all'integrazione del fatto- reato sia quanto alla sussistenza dell'aggravante di avere causato un incidente stradale. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché costruito in larga parte in fatto ed inoltre meramente reiterativo ed aspecifico, in quanto entrambi i motivi non si confrontano puntualmente con la sufficiente, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella doppia conforme (e, in particolare, nella sentenza impugnata, alle pp. 3-4) che ha già affrontato ed adeguatamente risolto i temi che vengono riproposti con il ricorso. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci