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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04447/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza, pronunciata il 3 dicembre 2018 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, ha condannato IORIO Vincenzo alla pena di anni 2, mesi 8 ed euro 667,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Santo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 667,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata e dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni.

Entrambi i ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle persone riunite.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. conseguente alla mancata estensione dell'attenuante del risarcimento del danno riconosciuta nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se i ricorsi, come nel caso di specie, si limitano a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, 1 n. 1 cod. pen. è integrata ogniqualvolta, come nel caso di specie, sia accertata la contestuale presenza nel momento della violenza o della minaccia di almeno due persone pur se la condotta sia posta in essere da uno soltanto di essi. (vedi in tal senso Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 - 01, Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 - 01).

Rilevato che, in relazione al secondo motivo, la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto estendere l'invocata attenuante concessa nei confronti del co-imputato in considerazione del comportamento collaborativo dello IORIO e delle lettere di scuse inviate dal ricorrente alla persona offesa.

Orbene tale affermazione si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il risarcimento del danno effettuato da un solo imputato non si estende al concorrente in assenza di una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez.

U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215 - 01), volontà sicuramente non ravvisabile in presenza di una mera ammissione di responsabilità e nella presentazione di formali scuse in assenza di qualsivoglia comportamento idoneo a dimostrare una concreta volontà riparatoria (vedi Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, Napoli, Rv. 227102 - 01).

Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01).

La doglianza inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata.

I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, dei precedenti penali che gravano i ricorrenti e della personalità criminale degli imputati.

La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01).

Anche la doglianza dedotta dal solo [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla motivazione posta a fondamento del giudizio di equivalenza conseguente al riconoscimento è manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità di addivenire ad un giudizio di equivalenza tra la ritenuta attenuante e le contestate aggravante, stante l'oggettiva gravità della condotta.

Il giudizio di equivalenza è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02).

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza, pronunciata il 3 dicembre 2018 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, ha condannato IORIO Vincenzo alla pena di anni 2, mesi 8 ed euro 667,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Santo alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 667,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata e dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni. Entrambi i ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. ed il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle persone riunite. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera d) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen. conseguente alla mancata estensione dell'attenuante del risarcimento del danno riconosciuta nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i ricorrenti lamentano, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la carenza di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso presentati nell'interesse degli imputati sono reiterativi di medesime doglianze già espresse in sede di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se i ricorsi, come nel caso di specie, si limitano a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destinano all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale il ricorso per cassazione è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera reiterazione il provvedimento oggetto di impugnazione, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, 1 n. 1 cod. pen. è integrata ogniqualvolta, come nel caso di specie, sia accertata la contestuale presenza nel momento della violenza o della minaccia di almeno due persone pur se la condotta sia posta in essere da uno soltanto di essi. (vedi in tal senso Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 - 01, Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 - 01). Rilevato che, in relazione al secondo motivo, la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto estendere l'invocata attenuante concessa nei confronti del co-imputato in considerazione del comportamento collaborativo dello IORIO e delle lettere di scuse inviate dal ricorrente alla persona offesa. Orbene tale affermazione si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il risarcimento del danno effettuato da un solo imputato non si estende al concorrente in assenza di una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno (Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215 - 01), volontà sicuramente non ravvisabile in presenza di una mera ammissione di responsabilità e nella presentazione di formali scuse in assenza di qualsivoglia comportamento idoneo a dimostrare una concreta volontà riparatoria (vedi Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003, Napoli, Rv. 227102 - 01). Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). La doglianza inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti, dei precedenti penali che gravano i ricorrenti e della personalità criminale degli imputati. La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S. Rv. 269196 - 01). Anche la doglianza dedotta dal solo [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla motivazione posta a fondamento del giudizio di equivalenza conseguente al riconoscimento è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità di addivenire ad un giudizio di equivalenza tra la ritenuta attenuante e le contestate aggravante, stante l'oggettiva gravità della condotta. Il giudizio di equivalenza è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A
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