CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 20512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20524/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] -intimato- nonchéda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 889/2019 depositata il15/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 889 del 2019 della Corte di appello Firenze, esponendo che: - la [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni indicati come causati da un grave incidente occorso lungo un tratto autostradale gestito dalla s.p.a. evocata in lite, per l’impatto sul proprio mezzo di quello condotto da Busetti e di proprietà della s.n.c.; - aveva specificato che la s.p.a. doveva ritenersi responsabile per l’inidoneità del guard-rail, la s.n.c. e il conducente per la perdita di controllo del mezzo; - il Tribunale aveva accolto la sola domanda nei confronti della s.p.a., respingendo quella nei confronti del conducente e proprietario del mezzo antagonista, e dunque nei confronti della deducente quale assicuratore del veicolo, affermando che l’inidoneità del guard-rail a fronteggiare l’intervenuto salto della carreggiata era stata confermata dall’istruttoria dalla quale era pure emerso che analoghi eventi si erano verificati nel medesimo tratto autostradale; - la Corte di appello aveva riformato la decisione osservando che: la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia doveva qualificarsi come svolta a titolo di responsabilità custodiale inerendo alla gestione del guard-rail; la stessa doveva considerarsi infondata a differenza di quella nei confronti degli altri convenuti poiché: - fermo che in specie le contraddizioni delle deposizioni testimoniali e l’assenza di tracce obiettive sulla strada dovevano indurre a escludere lo scoppio del pneumatico inizialmente ipotizzato, dalla mancanza di riscontri a tentativi di frenata o deviazione, da parte del conducente del mezzodella s.n.c., doveva ve rosimilmente inferirsi che si era trattato di un colpo di sonno, ovvero, in alternativa, doveva in ogni caso concludersi che era rimasta ignota la causa prima del salto della carreggiata, mentre, al contempo, non era stata data prova, ad opera del conducente coinvolto, di aver fatto tutto il possibile per evitare o ridurre il danno; - il guard - rail rispettava le norme tecniche applicabili fino all’omologazione delle nuove e più resistenti barriere il cui utilizzo era stato approvato, come necessario, solo dopo il fatto; - sulla quantificazione dei danni non vi era stata contestazione mentre andava in particolare accolto, per quanto di ragione, il gravame incidentale della s.a.s. sull’iniquità del compenso professionale della sua difesa in prime cure; resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. che, inoltre, ha aderito ai motivi, primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principale, e, infine, ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].; resistono al ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].; hanno depositato memorie la [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, s.p.a., e [OSCURATO:SOCIETA].; Rilevato che con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato subordinando la responsabilità del custode alla prova della pericolosità della cosa custodita, mentre l’onere del danneggiato era solo quello di provare il nesso causale e la custodia stessa, salva controprova dell’interruzione del primo per un fattore esterno eccezionale tale da integrare il caso fortuito; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella sussunzione della concreta fattispecie accertata in quella legale da assumere a riferimento, poiché aveva affermato che: le barriere stradali di nuova generazioneavrebbero evitato il sinistro ovvero quanto meno attenuato il danno; non vi era ancora, al momento del fatto, uno specifico obbligo giuridico di adeguare quelle in essere con le nuove, ma vi era un obbligo generico comunque giuridicamente rilevante di assicurarne l’idoneità e non la constatata inutilità allo scopo che dovevano avere; dagli articoli di stampa prodotti erano emersi analoghi incidenti sul tratto di strada in questione; il tutto senza che potesse considerarsi imprevedibile, e dunque eccezionale, il salto della carreggiata che i guard-rail erano volti a evitare; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, cod. civ., e dell’art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la causa rimasta ignota potesse mandare esente il custode, non potendo confondersi la causa ignota con il terzo ignoto, e comunque essendo irresolubilmente contraddittorio affermare che la causa era rimasta sconosciuta ma la condotta del conducente doveva ritenersi abnorme; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato escludendo fosse stato provato lo scoppio del penumatico, posto che: la relazione per perito della Procura della Repubblica aveva concluso che l’assenza di tracce era compatibile con lo scoppio, potendo spiegarsi con il fatto che non si era al contempo staccata la gomma dal disco, e dovendo osservarsi che i coefficienti di aderenza tra ruote e asfalto segnalavano come lo scoppio fosse l’ipotesi più probabile del sinistro, essendo quei dati compatibili con il rotolamento di penumatici afflosciati; il testimone ascoltato aveva pur sempre visto levarsi nell’occasione una nuvola grigia, pienamente compatibile anch’essa con la decisiva ipotesi in parola; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, cod. civ., 41, cod. pen., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’inidoneità del guard-rail era da sola una causa sopravvenuta sufficiente all’imputazione della responsabilità, escludendo il rapporto eziologico con la condotta del conducente; con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella qualificazione della domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come svolta solo a titolo custodiale, poiché era stato comunque invocato, in linea subordinata, l’obbligo del “neminem laedere” che risultava violato; con il secondo motivo di si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043, cod. civ., 115, cod. proc. civ., e delle direttive sulla sicurezza della circolazione del 1966, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sufficiente causa di esclusione la generale conformità del guard-rail alle suddette specifiche tecniche pur essendo risultata persistente pericolosità e inidoneità, anche tenuto conto della circostanza che le barriere si erano abbassate ad ogni nuova asfaltatura come attestato dagli articoli di stampa che avevano riferito di precedenti incidenti, fermo rimanendo che era stato specificatamene contestato, ad esempio in comparsa conclusionale, il fatto che la richiesta di omologa delle nuove barriere fosse stata presentata; con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dei d.m. 8 aprile 2004 e n. 140 del 2012 quanto alla liquidazione delle spese in prime cure, posto che il successivo decreto erroneamente applicato era sopravvenuto alla data di trattenimento in decisione, fermo che la liquidazione stessa era stata inferiore a quella prevista e adeguata alla vicenda processuale e al numero delle parti; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, cod. proc. civ., e del d.m. n. 55 del 2014, quanto alla liquidazione delle spese in seconde cure, poiché era stata erroneamente esclusa la spettanza dei compensi per la fase della svolta inibitoria, comunque da attribuire alla parte vittoriosa; Consideratoche preliminarmente deve disattendersi l’eccezione di violazione dell’art 332, cod. proc. civ., della difesa della s.a.s., poiché la notifica del gravame principale, ritualmente perfezionata nell’ipotesi a mezzo posta, risulta in atti effettuata (anche) nei confronti dei soggetti contumaci in appello, ovvero il conducente e la s.n.c. proprietaria del mezzo coinvolto; sempre in via liminare, deve dirsi innanzi tutto ammissibile il ricorso incidentale autonomodella s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] c.; l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile sia se riguardi un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, siase investa lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti e al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass., 11/11/2020, n. 25285, Cass., 05/09/2022, n. 26139); il ricorso incidentale autonomo è ammissibile, nel caso, perché mira ad affermare la responsabilità solidale di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. –sia pure in parte sovrapponendosi alle deduzioni e agli obiettivi del ricorso principale nella misura in cui anche questo potrebbe portare alla suddetta statuizione – una volta che l’assetto degli interessi rilevanti per l’impugnante in parola è stato messo in discussione in particolare con la quinta censura del primo gravame, volta a escludere del tutto la responsabilità del conducente nonché del proprietario del mezzo e, quindi, del deducente assicuratore (pag. 23 dell’atto in parola, in fine); in quest’ultima ipotesi, infatti, la parte originaria attrice si troverebbe del tutto respinta la propria domanda, sicché l’impugnazione principale deve ritenersi svolta anche “contro” l’impugnante incidentale (cfr. Cass., Sez. U., 29/10/2020, n. 23903); di qui la legittima reazione processuale volta non solo a tener ferma la responsabilità affermata dalla Corte territoriale ma, al contempo, stanti le possibili rivalutazioni, ad aggiungere la corresponsabilità della s.p.a., e, comunque, a proporre censure in proprio, anche sulle spese, alla decisione di secondo grado; ciò posto, va sottolineato che il ricorso incidentale autonomo deduce “parte qua”, in specie col primo motivo, la sussistenza della violazione dell’art. 2051, cod. civ., oltre che dell’art. 2043, cod. civ., in questo modo, come anticipato, finendo per convergere parzialmente con l’impugnazione principale, nella misura in cui questa sostiene, in via logicamente subordinata, una responsabilità solidale di tutti i convenuti; sostanzialmente, le prime due ragioni di ricorso incidentale autonomo, complessivamente inteso, raccolgono anche quelle delle prime tre di ricorso principale, e sono ammissibili per i motivi sopra esposti; la mera adesione alla quinta censura (non alla quarta) è invece inammissibile, perché l’opzione processuale di far affermare la responsabilità del conducente e proprietario del mezzo, dal che quella, distinta, di [OSCURATO:SOCIETA], in luogo della responsabilità del gestore autostradale, è sorretta da un interesse sorto già per effetto della sentenza di secondo grado, e non a séguito del ricorso per cassazione dell’assicuratore; si evidenzia che non risultano notifiche del ricorso incidentale ai litisconsorti processuali contumaci in appello, conducente e relativo proprietario del mezzo, senza che ciò comporti conseguenze visto l’esito dello scrutinio, di cui si sta per dar conto, e in applicazione del principio di ragionevole durata processuale (cfr. ad esempio i principî di Cass., 17/06/2019, n. 16141); nel merito cassatorio, i motivi di ricorso principale e i primi due di ricorso incidentale autonomo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte di appello, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità, ha innanzi tutto accertato che: - non vi erano tracce di tentativi di frenata o deviazione del mezzo pesante che saltò la carreggiata, essendo risultate solo tracce di un lieve scarrocciamento delle ruote destre, e neppure vi erano tracce di brandelli di gomma (pag. 11); - la testimone che aveva ipotizzato lo scoppio del pneumatico non era conclusivamente attendibile, poiché nelle sommarie informazioni rese alla Polizia stradale aveva riferito di averlo sentito e di ricordare un fumo bianco, per poi negare la prima circostanza e discorrere di fumo grigio in occasione della deposizione in sede di giudizio civile (pag. 11); - la gomma del pneumatico anteriore sinistro era stata rinvenuta squarciata senza che però si potesse sapere se l’accaduto fosse correlabile al superamento della barriera come più che plausibile (pag. 11); - non erano giunte conferme su tale ultimo punto dal deferito interrogatorio formale del conducente che non si era presentato senza dimostrare le pur addotte giustificazioni di salute, né risultava aver detto di ricordare qualcosa nell’immediatezza; - non poteva dirsi dunque nota la ragione del salto della carreggiata, mentre non vi era prova che il conducente avesse fatto il possibile per evitare o ridurre il danno ai sensi dell’art. 2054, primo comma, cod. civ.; la quarta censura del ricorso principale, in particolare, mira a una rilettura istruttoria inammissibile in questa sede; si deve rimarcare che la violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito – senza, in tesi, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti, Cass., 21/12/2022, n. 37382) – per attribuire mag gior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33, e succ. conf.); la violazione dell’art. 2697, cod. civ., d’altro canto, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere stesso a una parte diversa da quella che ne era gravatasecondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35); nulla di tutto ciò si può riscontrare nel caso, specie tenendo conto che gli elementi di prova evocati nel senso che deporrebbero, secondo gli assunti della parte, per la “necessaria” conclusione dello scoppio del pneumatico, in realtà affermano una “compatibilità” con l’ipotesi (pag. 18 del ricorso), sicché si rientra nel pieno apprezzamento delle comunque complessive risultanze probatorie, riservato al giudizio conclusivo, anche probabilistico, del Collegio di merito; la Corte territoriale ha inoltre accertato, come anticipato in narrativa, che: - le barriere erano quelle omologate dall’autorità amministrativa in relazione alle norme tecniche applicabili “ratione temporis”, essendo solo successivamente sopravvenuta l’omologazione dei successivi modelli indicati come più resistenti (pag. 9); - non poteva installarsi diverso guard - rail in mancanza di omologa (pag. 9); al riguardo la Corte di merito esclude in tal modo, al di là della qualificazione data all’azione nei confronti del gestore autostradale, la colpa di quest’ultimo e, pertanto, la violazione dell’art. 2043, cod. civ.; le censure che sul punto invocano (anche in memoria) l’obbligo generale di “neminem laedere” non si misurano e non superano l’ultima ragione decisoria richiamata (impossibilità di cambiare le barriere in difetto di omologazione della vigilanza pubblica), se non affermando che era stata dedotta la mancanza di prova della richiesta di omologazione (secondo motivo di ricorso incidentale), ma richiamando, a fronte dell’opposta affermazione contenuta nella sentenza in ordine al difetto di contestazioni al riguardo, allegazioni svolte in comparsa conclusionale e, pertanto, in un atto meramente illustrativo senza valenza assertiva; va rimarcato che l’affermazione per cui il guard-rail sarebbe stato non a norma perché più basso, è correlata, in specie dal ricorrente incidentale, ad articoli di stampa (pagg. 25-26 del ricorso) correttamente ritenuti privi di decisività dalla Corte di appello (sia pure con riferimento alla prova di altri incidenti e in uno a ulteriore deposizione testimoniale vagliata: pag. 10) in quanto neppure riferibili allo specifico tratto in questione, ossia, in altri termini, del tutto aspecifici; si palesa che anche sotto tale profilo le censure mirano a inammissibili rivalutazioni istruttorie; resta perciò acquisito che il salto della carreggiata, con abbattimento del guard-rail apposto secondo l’omologazione al momento operante, avvenne per una deviazione del mezzo dovuta, a sua volta, a ragioni ignote; di qui la conclusione, non affatto contraddittoria quando correttamente ricostruita e precisata, secondo cui: - anche il nesso eziologico con la barriera era da escludere, stante la causa sopravvenuta –tale in effetti da intendersi ritenuta –della descritta condotta del mezzo in questione, del tutto estranea a ogni regolarità causale obiettiva riferibile alla cosa custodita, in quanto la guida fu senza tentativi di deviazione o frenata; - il nesso causale e la pr esunzione di colpa a carico del conducente erano invece da affermare, in specie per mancanza di prova, da parte di quello, di aver fatto tutto il possibile per evitare o ridurre il danno; in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, è stato infatti affermato, in fattispecie contigua, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, quale causa autonoma sopravvenuta, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un oggettivo criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 01/02/2018, n. 2480); nella specieè stata confermat a la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, munita di guard-rail a norma di legge, per i danni patiti dal superamento del medesimo da parte del conducente di un veicolo che aveva perso per causa ignota il controllo del mezzo, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non iscrivibile nella normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi; rimangono da esaminare gli ultimi due motivi di ricorso incidentale autonomo: essi sono infondato il primo, e inammissibile il secondo; quanto al primo, il momento cui rapportare l’applicazione, in prime cure, del d.m. n. 140 del 2012, non è il trattenimento in decisione bensì la liquidazione giudiziale (Cass., Sez. U., 12/10/2021, n. 17405); per ciò che concerne la pretesa iniquità del compenso in parola, una volta nei parametri, e tenuto conto che gli aumenti fino a una data percentuale non sono naturalmente vincolanti nella misura massima, lo stesso non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. ad esempio Cass., 13/07/2021, n. 19989, sia pur con sovrapponibile riferimento al d.m. n. 55 del 2014); quanto alla seconda censura, la stessa nonsi misura con la ragione decisoria, consistente nel rilievo per cui in sede d’inibitoria vi era stata «difesa verso altra parte istante e non quelle poi condannate»; in relazione a quanto osservato in memoria dalla difesa della società [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s., la censura, per come svolta, non spiega perché delle spese di fase avrebbero dovuto farsi carico parti infine condannate ma che non avevano agito per la sospensiva, limitandosi alle affermazioni apodittiche contrarie sopra riassunte; quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve infatti essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass., 21/08/2020, n. 17570); spese compensate per soccombenza reciproca quanto ai rapporti tra ricorrente principale e incidentale; spese secondo soccombenza quanto al resto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensando le relative spese. Condanna parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale alla rifusione delle spese di parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate, a car