CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 21 settembre 2021 del Tribunale di Marsala che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in lesioni personali aggravate e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il ricorso è inammissibile, atteso che la motivazione risulta adeguata e corretta, avendo la Corte di merito evidenziato che trattasi di azione collettiva, e che la censura relativa alla violazione dell'art. 116 cod. pen. è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il