CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 24-BIS C.P.P. (Imputato: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) ordinanza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha rimesso in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la questione della competenza territoriale alla Corte di cassazione in relazione ai delitti di ricettazione e uso di atto falso ascritti all'imputato, è inammissibile in quanto non sono state rispettate tutte le condizioni per il rinvio pregiudiziale ed in particolare, in difetto del rispetto del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, risultando del tutto omessa la descrizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie oggetto del giudizio, l'indicazione - sia pure succinta - degli elementi di fatto per cui si procede e delle modalità della condotta che hanno determinato la contestazione del delitto di ricettazione e di uso di atto falso dell'imputato, nonché infine di dare conto attraverso un'autonoma valutazione delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere fondata l'eccezione difensiva, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo dell'atto di parte a tale fine allegato al verbale d'udienza; considerato che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, il giudice «che appare condividere la prospettazione difensiva ha l'onere di esporre le questioni, analizzarle, e compiere una preliminare delibazione della fondatezza e prospettare l'impossibilità di risolverla con gli strumenti ordinari (Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023), essendo necessario che la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione della fondatezza della questione; osservato, pertanto, che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale. Così deciso, il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]