Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:150
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 febbraio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]191/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica portoghese
«Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale»
I –
Introduzione
1. Il presente procedimento per inadempimento solleva la questione se e a quali condizioni uno Stato membro possa ridurre una
zona di protezione speciale designata ai sensi della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici (
2
) (in prosieguo: la «direttiva sulla protezione degli uccelli»). La direttiva non disciplina la questione, che, considerato
il gran numero di zone di protezione (
3
), assume rilievo pratico crescente.
II –
Contesto normativo
2. L’art. 4 della direttiva sulla protezione degli uccelli indica quali sono le superfici che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono identificare
come zone di protezione speciale per gli uccelli (in prosieguo: le «ZPS»).
«1. Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire
la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione .
A tal fine si tiene conto:
a) delle specie minacciate di sparizione;
b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.
[OSCURATO:PERSONA] membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie
alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima
e terrestre in cui si applica la presente direttiva».
III –
Fatti, procedimento precontenzioso e domande delle parti
3. Con decreto legge 23 settembre 1999, n. 384‑B/99, il Portogallo ha designato come ZPS «Moura, Mourão, Barrancos». Questa zona
è dedicata alla protezione degli uccelli della steppa. Tipici uccelli della steppa sono la otarda (
Otis tarda
), la gallina prataiola (
Tetrax tetrax
) nonché l’occhione (
Burhinus oedicnimus
). Tuttavia, stando al formulario con dati standard trasmesso dal governo portoghese alla [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 1997, rientrano
nella ZPS anche uccelli che, a parere della [OSCURATO:PERSONA], non sono da ascrivere alla categoria degli uccelli della steppa:
20‑40 coppie residenti di gufo reale (
Bubo bubo
), 1‑5 coppie nidificanti di avvoltoio (
Aegypius monachus
) e 15‑30 coppie nidificanti di aquila minore
(Hieraaetus pennatus
). Fino a 10 000 gru (
Grus grus
) svernano nella ZPS e anche il grifone (
Gyps fulvus
) compare nella zona.
4. [OSCURATO:PERSONA] contesta al Portogallo, senza essere contraddetta, di avere, con il decreto legge 20 maggio 2002, n. 141/2002,
ridotto la ZPS di circa 3 000 ettari. Dalla motivazione del decreto legge risulta che sono state escluse superfici che, dato
il loro impiego, non costituivano habitat importanti per gli uccelli della steppa. Un altro documento prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA],
redatto da autorità portoghesi, contenente la decisione di commissionare uno studio scientifico sulla delimitazione della
ZPS (
4
), attesta invece che non sono noti i motivi per procedere alla riduzione.
5. Il 17 ottobre 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al Portogallo un invito a presentare osservazioni (lettera di diffida). Ricevuta
la risposta, il 9 luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato un parere motivato. Ogni volta il Portogallo ha comunicato che sarebbe
stato avviato uno studio scientifico sulla delimitazione della ZPS.
6. Infine, il 28 aprile 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso, chiedendo di
«dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo modificato i confini della zona di protezione speciale “Moura, Mourão e Barrancos”
escludendone zone che ospitano specie di uccelli selvatici la cui protezione aveva giustificato la designazione di tale territorio
come zona di protezione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio
2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
condannare la Repubblica portoghese alle spese».
7. La Repubblica portoghese si limita a chiedere che la Corte voglia sospendere il procedimento fino alla fine del mese di settembre
del 2005, per dar modo al governo portoghese di procedere ad una nuova delimitazione della ZPS «Moura, Mourão e Barrancos»
fondata su uno studio scientifico.
IV –
Valutazione
8. Vero è che il governo portoghese non domanda il rigetto del ricorso, né lo contesta sotto il profilo del contenuto, tuttavia
la [OSCURATO:PERSONA] può risultare vittoriosa soltanto ove dimostri in maniera convincente la sussistenza dell’inadempimento lamentato.
9. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la riduzione della ZPS contravviene all’art. 4, n. 1, della direttiva sulla protezione degli uccelli.
Ai sensi di tale norma, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a dichiarare come zone di protezione speciali i territori più idonei
alla tutela degli uccelli elencati nell’allegato I. Una riduzione delle ZPS, tuttavia, non è prevista nell’art. 4, n. 1, né
in alcun altro punto della direttiva sulla protezione degli uccelli (
5
).
10. Ad oggi, la Corte si è occupata di riduzioni delle zone più che altro come eventuali violazioni dell’art. 4, n. 4, prima frase,
della direttiva sulla protezione degli uccelli, in relazione al danneggiamento di ZPS a causa di determinati progetti (
6
). Questa disposizione impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di evitare il deterioramento degli habitat degli uccelli selvatici nelle ZPS.
Oggi troverebbe applicazione, nel caso di una ZPS designata, la normativa di tutela di cui all’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva
del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (
7
) (direttiva sugli habitat) (
8
). Tuttavia, nella presente causa la [OSCURATO:PERSONA] non afferma che la ZPS «Moura, Mourão e Barrancos» sia stata danneggiata.
Non può pertanto constatarsi alcuna violazione dell’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva sugli habitat.
11. Come espone la [OSCURATO:PERSONA], una riduzione della ZPS potrebbe tuttavia configurare violazione dell’obbligo di designazione
imposto dall’art. 4, n. 1, della direttiva sulla protezione degli uccelli. Ciò presuppone che le superfici escluse facciano
parte dei territori più idonei alla protezione delle specie elencate all’allegato I della direttiva. In tal caso, infatti,
esse dovrebbero essere ricomprese in una ZPS.
12. Occorre pertanto verificare se le superfici escluse siano tra quelle da designare. Secondo una costante giurisprudenza, se
è vero che gli [OSCURATO:PERSONA] membri godono di un certo margine discrezionale nella scelta delle ZPS, tuttavia la designazione e delimitazione
di queste zone dev’essere decisa esclusivamente sulla base dei criteri ornitologici stabiliti nella direttiva (
9
). Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta in linea di principio alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che tali criteri sono
soddisfatti (
10
). Nella presente causa, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] nulla afferma in merito alle superfici considerate, né dunque dimostra che
esse avrebbero dovuto essere classificate come ZPS (
11
).
13. Da ciò non consegue tuttavia il rigetto del ricorso. In presenza di una riduzione di zone già designate, infatti, eccezionalmente
l’onere della prova si inverte. Sempreché lo Stato membro non abbia classificato per errore comprovato le superfici in questione
come ZPS (
12
), esso, effettuando la classificazione, ha riconosciuto che in tale zona sussistono le condizioni di vita più idonee per le
specie elencate nell’allegato I della direttiva (
13
). Ove esso voglia discostarsene, è tenuto a spiegare perché la zona in questione non è – interamente o parzialmente – la più
idonea.
14. Al fine di fornire tale prova, non è sufficiente dimostrare soltanto che le zone di cui trattasi, al momento della riduzione,
non sono (più) le più idonee. Occorre invece, in linea di principio, dimostrare che già al momento della designazione – in
ultima analisi, già al momento dell’obbligo iniziale di designazione (
14
) – non rientravano nelle zone più idonee. In caso contrario, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero infatti impunemente sottrarsi al
proprio obbligo di mantenere tali zone in uno stato che continui ad essere il più idoneo alla protezione degli uccelli (
15
). Solo qualora lo Stato membro possa dimostrare che nel frattempo è intervenuto un deterioramento della qualità dovuto a circostanze
obiettive, su cui non poteva influire – ad esempio eruzioni vulcaniche – esso potrà giustificare la riduzione di una ZPS.
15. Il governo portoghese non ha fornito alcuna prova di questo tipo. Esso si è limitato a preannunciare l’esecuzione di uno studio
che gli dovrebbe consentire di rielaborare ulteriormente la delimitazione della ZPS su basi scientifiche. L’annuncio di uno
studio, tuttavia, non è sufficiente come prova.
16. Poiché dunque il Portogallo non ha dimostrato che la riduzione della ZPS fosse scientificamente fondata, il ricorso della
[OSCURATO:PERSONA] dev’essere accolto.
V –
Sulle spese
17. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è risultata vittoriosa, le spese devono essere poste a carico della Repubblica portoghese.
VI –
Conclusione
18. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1. La Repubblica portoghese, avendo proceduto a una riduzione della zona di protezione speciale «Moura, Mourão e Barrancos»,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 103, pag. 1.
3
– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], aggiornato al giugno 2005, europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/barometer.htm,
registra 4212 zone, pari all’8,37% della superficie della Comunità.
4
– Allegato IV al ricorso.
5
– Anzi, nella sentenza 6 marzo 2003, causa C‑240/00, [OSCURATO:PERSONA]/Finlandia (Racc. pag. I‑2187, punto 19) la Corte ha precisato
che la classificazione di un sito doveva essere definitiva e non modificabile ulteriormente.
6
– [OSCURATO:PERSONA] 28 febbraio 1991, causa C‑57/89, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. I‑883, punto 20), e 2 agosto 1993,
causa C‑355/90, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ([OSCURATO:PERSONA] di Santoña), Racc. pag. I‑4221, punto 35).
7
– GU L 206, pag. 7.
8
– V. art. 7 della direttiva sugli habitat e sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑374/98, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ([OSCURATO:PERSONA])
(Racc. pag. I‑10799, punti 44 e segg.).
9
– [OSCURATO:PERSONA] di Santoña (cit. alla nota 6, punto 26); 11 luglio 1996, causa C‑44/95, [OSCURATO:PERSONA] for the Protection
of Birds ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. I‑3805, punto 26), e 19 maggio 1998, causa C‑3/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (elenco IBA
1989) (Racc. pag. I‑3031, punti 60 e segg.).
10
– Sentenza 18 marzo 1999, causa C‑166/97, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Estuario della Senna) (Racc. pag. I‑1719, punto 40).
11
– V. ad esempio, per una prova del genere, sentenza [OSCURATO:PERSONA] di Santoña (cit. alla nota 6, punto 29) o le conclusioni da
me presentate il 27 ottobre 2005 nella causa C‑209/04, [OSCURATO:PERSONA]/Austria ([OSCURATO:PERSONA]) (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 23).
12
– V. sentenza 25 novembre 1999, causa C‑96/98, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Poitou) (Racc. pag. I‑8531, punto 55).
13
– [OSCURATO:PERSONA], punto 20, e [OSCURATO:PERSONA] di Santoña, punto 35 (citate entrambe alla nota 6).
14
– Anche le zone che avrebbero dovuto essere designate, ma non lo sono state, sono tutelate dalla direttiva sulla protezione
degli uccelli, v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] di Santoña (cit. alla nota 6, punto 22), e [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 8, punti 47
e segg.).
15
– V., con riferimento a ZPS designate, sentenza 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Conformità) (Racc. pag. I‑0000,
punti 33 e segg.).