Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2023
ECLI:EU:T:2023:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0102_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1
o
marzo 2023 –
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Aldi (Gourmet)
(causa T‑102/22) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo Gourmet – Marchio nazionale denominativo anteriore GOURMET – Motivo di nullità relativa – Carattere distintivo del marchio anteriore – Uso effettivo del marchio anteriore – Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 3, § 1, b)]
(v. punti 23-26)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, § 2, 52, § 1, e 56, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione 2018/625, art. 10, § 4)
(v. punti 33-36, 64)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Oggetto e ambito di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Esame dell’alterazione del carattere distintivo
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, § 2, 52, § 1, e 56, §§ 2 e 3)
(v. punti 70-75, 81)
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 dicembre 2021 (procedimento R 862/2021-2) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché tutte quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], SAU.
(
1
)
GU C 165 del 19.4.2022
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