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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26587/2025

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oncu [OSCURATO:PERSONA] In forza di detta disposizione era stata disposta la confisca della quota del 50% di un immobile costituito in fondo patrimoniale circostanza che, in ragione di un orientamento di legittimità richiamato, non rendeva il bene per ciò stesso impignorabile ovvero inconfiscabile.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata revoca della confisca.

I beni costituiti nel fondo patrimoniale, infatti, sono per disposizione di legge impignorabili e tale aspetto non è stato minimamente vagliato nel provvedimento impugnato; il debito tributario - oggetto del reato per cui ha riportato condanna – era inerente la sua attività lavorativa ed inoltre il fondo è stato costituito in un periodo non sospetto e dunque non può essere ritenuto fraudolento.

2. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Correttamente il Tribunale di Asti, con il provvedimento impugnato, ha confermato il rigetto della istanza di revoca della confisca per equivalente, disposta sui beni di proprietà dell’istante con la sentenza di condanna emessa da quel Tribunale in data 28 febbraio 2022.

Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, seguito il principio espresso da questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo il quale in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti. (Sez. 3, n. 23621 del 17/07/2020, Zamattio, Rv. 279824 - 01).

Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina né il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio (Sez. 3 - , Sentenza n. 557 del 18/10/2022, Rv. 283922 – 01).

A tale ricostruzione della natura e finalità del conferimento dei beni in un fondo patrimoniale il ricorrente oppone la non pignorabilità dei medesimi, argomentazione all’evidenza inconferente, posta la radicale differenza fra il pignoramento e la confisca e la prevalenza di quest’ultima sul primo, stante gli interessi di carattere pubblicistico ad essa sottesi.

A tal proposito si richiama la seguente massima di questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost., nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica correlata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, giustificata anche dall'esistenza di strumenti di tutela del terzo di buona fede eventualmente pregiudicato(Sez. 3, n. 40323 del 20/06/2024, Didenaro, Rv. 287179 - 01); nel caso in esame si trattava di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Ecco, dunque, la ragione per la quale il vincolo di destinazione posto sui beni conferiti nel fondo patrimoniale prevale sul pignoramento, ma soccombe rispetto alla confisca, in ragione della maggiore pregnanza di quest’ultima per gli interessi pubblicistici che tutela.

3. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oncu [OSCURATO:PERSONA] In forza di detta disposizione era stata disposta la confisca della quota del 50% di un immobile costituito in fondo patrimoniale circostanza che, in ragione di un orientamento di legittimità richiamato, non rendeva il bene per ciò stesso impignorabile ovvero inconfiscabile. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata revoca della confisca. I beni costituiti nel fondo patrimoniale, infatti, sono per disposizione di legge impignorabili e tale aspetto non è stato minimamente vagliato nel provvedimento impugnato; il debito tributario - oggetto del reato per cui ha riportato condanna – era inerente la sua attività lavorativa ed inoltre il fondo è stato costituito in un periodo non sospetto e dunque non può essere ritenuto fraudolento. 2. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Correttamente il Tribunale di Asti, con il provvedimento impugnato, ha confermato il rigetto della istanza di revoca della confisca per equivalente, disposta sui beni di proprietà dell’istante con la sentenza di condanna emessa da quel Tribunale in data 28 febbraio 2022. Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, seguito il principio espresso da questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo il quale in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore, nel caso di incapienza dei beni della società rispetto al debito maturato, non presupponendo alcuna forma di responsabilità civile, può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti. (Sez. 3, n. 23621 del 17/07/2020, Zamattio, Rv. 279824 - 01). Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina né il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio (Sez. 3 - , Sentenza n. 557 del 18/10/2022, Rv. 283922 – 01). A tale ricostruzione della natura e finalità del conferimento dei beni in un fondo patrimoniale il ricorrente oppone la non pignorabilità dei medesimi, argomentazione all’evidenza inconferente, posta la radicale differenza fra il pignoramento e la confisca e la prevalenza di quest’ultima sul primo, stante gli interessi di carattere pubblicistico ad essa sottesi. A tal proposito si richiama la seguente massima di questa Corte che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 41 e 42 Cost., nella parte in cui, mediante il rinvio all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica correlata, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole, giustificata anche dall'esistenza di strumenti di tutela del terzo di buona fede eventualmente pregiudicato(Sez. 3, n. 40323 del 20/06/2024, Didenaro, Rv. 287179 - 01); nel caso in esame si trattava di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Ecco, dunque, la ragione per la quale il vincolo di destinazione posto sui beni conferiti nel fondo patrimoniale prevale sul pignoramento, ma soccombe rispetto alla confisca, in ragione della maggiore pregnanza di quest’ultima per gli interessi pubblicistici che tutela. 3. Per le ragioni testè esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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