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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21286/2026

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i CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di Catania ha rigettatola richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 14 ottobre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cataniaaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazione perdelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita de-tenzione e cessione di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, di cuiagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazioneai capi 13), 14) e 15) della rubrica.2.

Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati, conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di graviindizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente,di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, conil ruolo di promotore e organizzatore, con motivazione apparente, limitandosi arichiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza genetica, senza una adeguatavalutazione degli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnata-mente: – la scarsa risoluzione dei fotogrammi, estrapolati dal sistema di videosor-veglianza, che non consentiva di individuare con certezza la natura della «cosa»detenuta dall’indagato; - l’assenza di riscontri all’episodio del 21 aprile 2023, incui, secondo la prospettazione accusatoria, il coindagato Belgacem avrebbe intro-dotto in un’autovettura Toyota un plico contenente 10 kg di stupefacente, stantel’impossibilità di evincere una consegna dai fotogrammi 18.5 e 19.5, l’esito nega-tivo della perquisizione eseguita il giorno successivo sul veicolo, la genericità dellefrasi captate in ambientale; - l’assenza di contatti telefonici di rilievo investigativotra il ricorrente e i presunti correi; - l’assenza di elementi indizianti atti a compro-vare la catena di custodia messa in atto dal coindagato Belgacem; - l’assenza dicoincidenza temporale tra gli acquisiti di stupefacente che il gruppo avrebbe com-piuto e l’affidamento in custodia della stessa al Belgacem; - l’implausibilità, sulpiano logico, della tesi accusatoria secondo cui il gruppo si sarebbe recato a Pa-lermo sia per acquistare droga sia per smerciarla.Si lamenta, altresì, che il Tribunale etneo abbia ritenuto sussistente la com-pagine criminale in contestazione, nonostante tutto il materiale probatorio acqui-sito fosse incompatibile con l’adesione a un programma associativo, in ragionedell’esiguo numero di partecipi (4 soggetti), della limitata operatività del sodalizio(da fine dicembre 2022 a giugno 2023), dell’assenza di frequentazioni tra i sodali,mai congiuntamente visti insieme, dell’assenza di una cassa comune; tutti ele-menti significativi della mancanza di una affectio societatis e dell’autonomia deisingoli episodi di spaccio.A conforto di tanto, si richiamano le modalità dei singoli episodi in contesta-zione, da cui risulta che i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ignari del luogo in cui ladroga era occultata, a dimostrazione della sfiducia del ricorrente nei loro confronti.Si contesta, altresì, l’interpretazione fornita alle intercettazioni captate in data 21aprile 2023 (progr. 5168, 5235, 8853), quando, secondo l’accusa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbetrasportato a Palermo 10 kg di hashish, del tutto contraria alla logica, non essendoplausibile che una piccola organizzazione, attiva in un solo comune (Vittoria), ab-bia deciso di operare in un contesto geografico diverso, con tutte le conseguenzenegative in termini di profitti e di rischio; si rimarca, inoltre, come tale episodiosia l’unico in cui il [OSCURATO:PERSONA] incontra il coindagato Belgacem e come, tre giorni dopo,i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto si evince dalla conversazioneprog. 5235 del 23 aprile 2023, si interrompano.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod,proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolodi recidiva e di adeguatezza della misura custodiale.Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto indebito conto la rudimentalità del sodalizio in esame, il numero esiguo di parteci-panti, la commercializzazione di droghe leggere, la risalenza nel tempo delle con-dotte, cessate autonomamente oltre tre anni prima.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Con requisitoria, depositata in data 11 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguitoesposte.2.

Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionequanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, risulta propo-sto al di fuori dei casi previsti.2.1.

Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed iprincipi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguar-dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Lupo, Rv. 252178 - 01).

Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazionedel provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in rela-zione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineri-scono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagatoe di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover-nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013,Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 - 01).Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione dellaCorte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giu-dice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è dato alcunpotere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettivedell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato aifini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva-zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazionedi circostanze esaminate dal giudice di merito.

Il controllo di logicità, peraltro,deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce-dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, èconsentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spesesiano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè,in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo el'altro negativo: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui sifonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato.Questa Corte di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito come la nozione digravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (exmultis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01).

Al fine dell'a-dozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque ele-mento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità» sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sedecautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti,per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò, lo si desumecon chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama icommi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimoarticolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi(così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013,Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 - 01;Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).2.2.

Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi allasussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea-rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nellapresente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di unaanalitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti alle pag. 2– 4 dell’ordinanza impugnata, rappresentati dalle registrazioni videofilmate degliincontri tra i sodali, dalle risultanze dei GPS montati sulle loro autovetture, dalleconversazioni telefoniche e ambientali intercettate, dagli arresti e sequestri didroga eseguiti a riscontro, desumendo l’esistenza, a livello di gravità indiziaria, delsodalizio in esame, diretto e promosso dall’odierno ricorrente: - dalla stabilità deicanali di approvvigionamento, ricorrendo a fornitori palermitani che, su disposi-zione del [OSCURATO:PERSONA], consegnavano lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] in luoghi convenuti; - dallaregolarità delle forniture (in media ogni tre giorni); - dalla presenza di una strut-tura organizzativa, sia pure rudimentale, che poteva contare su diversi luoghi de-putati alla custodia, dove lo stupefacente veniva trasportato dopo la consegna peressere poi prelevato per lo spaccio al minuto, quali le abitazioni dei coindagatiTasca e [OSCURATO:PERSONA] (dove veniva sequestrata in data 23 maggio 2023) e, più spesso,presso il casolare gestito dal coindagato Belgacem, dove venivano monitorati nu-merosi incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belgacem, anche in occasione del prelevamentodi quantitativi di stupefacente da destinare allo spaccio; - dagli ingenti quantitativicommercializzati, come confermato dall’episodio del 21 aprile 2023, nel corso delquale, come risultava dalle immagini della videoregistrazione e dalle conversazioniintercettate, [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal casolare del Belgacem un sacco contenente10 kg di hashish, e dalla droga sequestrata in occasione dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA] paria 1,046 kg di hashish, 820 g di marijuana e 4,4 g di MDMA; - dall’adozione dicautele comuni, tant’è che i sodali evitavano contatti telefonici, prendendo accordidi persona o avvertendosi dell’imminente arrivo con un segno convenzionale (unosquillo telefonico); - dalla ripartizione dei ruoli, avendo il [OSCURATO:PERSONA] un’evidente posi-zione verticistica e di coordinamento dei compiti dei consociati, cui impartiva di-rettive o forniva lo stupefacente destinato allo spaccio, e gli altri di cooperazione,occupandosi, di volta in volta, del ritiro dello stupefacente, della custodia o dellosmercio al minuto in sinergia con il [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva a ritirarne gli incassi; -dall’operatività del gruppo in un’area delimitata, ben conosciuta dagli acquirenti;- dall’esistenza di una cassa comune, gestita dal [OSCURATO:PERSONA], come emergeva dalle in-tercettazioni nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi occupato della cessionedello stupefacente, si premurava di far pervenire al predetto il denaro ricavatoovvero discuteva con lo stesso dell’andamento dell’attività; tutti elementi, questi,significativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cau-telare, dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra isodali, alla struttura organizzativa e all'affectio societatis.Il Tribunale del riesame ha sottolineato, altresì, a ulteriore conferma dellastabilità del vincolo esistente tra gli associati, con argomentazioni tutt’altro cheillogiche, che il sodalizio era in realtà operativo da almeno un anno, valorizzandoil contenuto della conversazione intercettata il 23 aprile 2023 (progr. 5168), nelcorso della quale il [OSCURATO:PERSONA], in occasione del trasporto di 10 kg di droga, inveivacontro il [OSCURATO:PERSONA], che gli affidava da un anno operazioni pericolose senza corrererischi di persona («Allora gli dite a questo qua, che è da un anno che fa le sbir-rate…»).Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale appaiono, quindi, ampie,congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale pro-batorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati(anche i reati fine).

D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenutodelle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presente sede, senon quando la loro valutazione sia motivata illogicamente; vizio che non sussistenel caso in esame, atteso che il Tribunale ha diffusamente descritto il contesto ele fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione.Va ribadito, sul punto, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'in-terpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dalgiudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso incui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quelloreale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01).In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con leacquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im-putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le qualisi sollecita, di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver-sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope-razione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità.3.

Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, riguardante le esi-genze cautelari e la scelta della misura, con il quale si sollecita una rivalutazionedel quadro cautelare, non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparatoargomentativo, privo di illogicità e coerente con i principi elaborati in materia.3.1.

In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur seper i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte-stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamenteconsiderato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulterioricondotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stessorientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»,cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02).

Con specifico riferimento alle misure cau-telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si èaffermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu-tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idoneia dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-finee non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que-st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementicontrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo(Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01).

In tale solco si è, altresì,precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessao alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissionedi reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap-partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis-sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzionerelativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).3.2.

L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando l’insus-sistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione relativa, avendo ilRusso operato a livello verticistico della struttura piramidale dell’associazione,svolgendo il ruolo direttivo nei termini sopra sintetizzati.

I giudici della cautelahanno ritenuto che l’inserimento in un contesto organizzato e dedito alla movi-mentazione di grosse quantità di stupefacenti di tipo diverso imponesse la misuradi massimo rigore, in quanto una misura meno restrittiva non avrebbe potuto con-sentire di ostacolare adeguatamente il pericolo di ulteriori ricadute nei reati.Il Tribunale etneo, peraltro, ha rappresentato molteplici elementi sintomaticidella sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, checonsentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione all’epoca nonrecente di consumazione dei reati contestati, valorizzando a tal fine l’elevata pro-pensione a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], la presenza di precedenti condanne per reatispecifici, a dimostrazione del radicato inserimento in contesti criminali.Le argomentazioni invocate dal ricorrente, reiterative di quelle già prospettateal Tribunale del riesame, non intaccano la logica e l'efficacia dell’apparato argo-mentativo del provvedimento impugnato, mal conciliandosi con il ruolo di primopiano ascritto al ricorrente e con i radicati collegamenti con fornitori e soggettigravitanti nel traffico della droga che il Collegio ha posto alla base della propriadecisione.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-nata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025 il Tribunale di Catania ha rigettatola richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 14 ottobre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cataniaaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazione perdelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita de-tenzione e cessione di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, di cuiagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazioneai capi 13), 14) e 15) della rubrica.2. Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto ricorso, a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati, conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di graviindizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente,di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, conil ruolo di promotore e organizzatore, con motivazione apparente, limitandosi arichiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza genetica, senza una adeguatavalutazione degli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnata-mente: – la scarsa risoluzione dei fotogrammi, estrapolati dal sistema di videosor-veglianza, che non consentiva di individuare con certezza la natura della «cosa»detenuta dall’indagato; - l’assenza di riscontri all’episodio del 21 aprile 2023, incui, secondo la prospettazione accusatoria, il coindagato Belgacem avrebbe intro-dotto in un’autovettura Toyota un plico contenente 10 kg di stupefacente, stantel’impossibilità di evincere una consegna dai fotogrammi 18.5 e 19.5, l’esito nega-tivo della perquisizione eseguita il giorno successivo sul veicolo, la genericità dellefrasi captate in ambientale; - l’assenza di contatti telefonici di rilievo investigativotra il ricorrente e i presunti correi; - l’assenza di elementi indizianti atti a compro-vare la catena di custodia messa in atto dal coindagato Belgacem; - l’assenza dicoincidenza temporale tra gli acquisiti di stupefacente che il gruppo avrebbe com-piuto e l’affidamento in custodia della stessa al Belgacem; - l’implausibilità, sulpiano logico, della tesi accusatoria secondo cui il gruppo si sarebbe recato a Pa-lermo sia per acquistare droga sia per smerciarla.Si lamenta, altresì, che il Tribunale etneo abbia ritenuto sussistente la com-pagine criminale in contestazione, nonostante tutto il materiale probatorio acqui-sito fosse incompatibile con l’adesione a un programma associativo, in ragionedell’esiguo numero di partecipi (4 soggetti), della limitata operatività del sodalizio(da fine dicembre 2022 a giugno 2023), dell’assenza di frequentazioni tra i sodali,mai congiuntamente visti insieme, dell’assenza di una cassa comune; tutti ele-menti significativi della mancanza di una affectio societatis e dell’autonomia deisingoli episodi di spaccio.A conforto di tanto, si richiamano le modalità dei singoli episodi in contesta-zione, da cui risulta che i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ignari del luogo in cui ladroga era occultata, a dimostrazione della sfiducia del ricorrente nei loro confronti.Si contesta, altresì, l’interpretazione fornita alle intercettazioni captate in data 21aprile 2023 (progr. 5168, 5235, 8853), quando, secondo l’accusa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbetrasportato a Palermo 10 kg di hashish, del tutto contraria alla logica, non essendoplausibile che una piccola organizzazione, attiva in un solo comune (Vittoria), ab-bia deciso di operare in un contesto geografico diverso, con tutte le conseguenzenegative in termini di profitti e di rischio; si rimarca, inoltre, come tale episodiosia l’unico in cui il [OSCURATO:PERSONA] incontra il coindagato Belgacem e come, tre giorni dopo,i rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto si evince dalla conversazioneprog. 5235 del 23 aprile 2023, si interrompano.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod,proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolodi recidiva e di adeguatezza della misura custodiale.Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto indebito conto la rudimentalità del sodalizio in esame, il numero esiguo di parteci-panti, la commercializzazione di droghe leggere, la risalenza nel tempo delle con-dotte, cessate autonomamente oltre tre anni prima.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con requisitoria, depositata in data 11 marzo 2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguitoesposte.2. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionequanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, risulta propo-sto al di fuori dei casi previsti.2.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed iprincipi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguar-dano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazionedel provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in rela-zione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineri-scono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni chel'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagatoe di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover-nano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013,Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 - 01).Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione dellaCorte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giu-dice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è dato alcunpotere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettivedell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato aifini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva-zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazionedi circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro,deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce-dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, èconsentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spesesiano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè,in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo el'altro negativo: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui sifonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato.Questa Corte di legittimità ha, inoltre, più volte ribadito come la nozione digravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (exmultis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01). Al fine dell'a-dozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque ele-mento probatorio idoneo a fondare «un giudizio di qualificata probabilità» sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sedecautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti,per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò, lo si desumecon chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama icommi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimoarticolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi(così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013,Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 - 01;Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).2.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi allasussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea-rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nellapresente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di unaanalitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, descritti alle pag. 2– 4 dell’ordinanza impugnata, rappresentati dalle registrazioni videofilmate degliincontri tra i sodali, dalle risultanze dei GPS montati sulle loro autovetture, dalleconversazioni telefoniche e ambientali intercettate, dagli arresti e sequestri didroga eseguiti a riscontro, desumendo l’esistenza, a livello di gravità indiziaria, delsodalizio in esame, diretto e promosso dall’odierno ricorrente: - dalla stabilità deicanali di approvvigionamento, ricorrendo a fornitori palermitani che, su disposi-zione del [OSCURATO:PERSONA], consegnavano lo stupefacente al [OSCURATO:PERSONA] in luoghi convenuti; - dallaregolarità delle forniture (in media ogni tre giorni); - dalla presenza di una strut-tura organizzativa, sia pure rudimentale, che poteva contare su diversi luoghi de-putati alla custodia, dove lo stupefacente veniva trasportato dopo la consegna peressere poi prelevato per lo spaccio al minuto, quali le abitazioni dei coindagatiTasca e [OSCURATO:PERSONA] (dove veniva sequestrata in data 23 maggio 2023) e, più spesso,presso il casolare gestito dal coindagato Belgacem, dove venivano monitorati nu-merosi incontri tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Belgacem, anche in occasione del prelevamentodi quantitativi di stupefacente da destinare allo spaccio; - dagli ingenti quantitativicommercializzati, come confermato dall’episodio del 21 aprile 2023, nel corso delquale, come risultava dalle immagini della videoregistrazione e dalle conversazioniintercettate, [OSCURATO:PERSONA] aveva prelevato dal casolare del Belgacem un sacco contenente10 kg di hashish, e dalla droga sequestrata in occasione dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA] paria 1,046 kg di hashish, 820 g di marijuana e 4,4 g di MDMA; - dall’adozione dicautele comuni, tant’è che i sodali evitavano contatti telefonici, prendendo accordidi persona o avvertendosi dell’imminente arrivo con un segno convenzionale (unosquillo telefonico); - dalla ripartizione dei ruoli, avendo il [OSCURATO:PERSONA] un’evidente posi-zione verticistica e di coordinamento dei compiti dei consociati, cui impartiva di-rettive o forniva lo stupefacente destinato allo spaccio, e gli altri di cooperazione,occupandosi, di volta in volta, del ritiro dello stupefacente, della custodia o dellosmercio al minuto in sinergia con il [OSCURATO:PERSONA] che provvedeva a ritirarne gli incassi; -dall’operatività del gruppo in un’area delimitata, ben conosciuta dagli acquirenti;- dall’esistenza di una cassa comune, gestita dal [OSCURATO:PERSONA], come emergeva dalle in-tercettazioni nel corso delle quali il [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi occupato della cessionedello stupefacente, si premurava di far pervenire al predetto il denaro ricavatoovvero discuteva con lo stesso dell’andamento dell’attività; tutti elementi, questi,significativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cau-telare, dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra isodali, alla struttura organizzativa e all'affectio societatis.Il Tribunale del riesame ha sottolineato, altresì, a ulteriore conferma dellastabilità del vincolo esistente tra gli associati, con argomentazioni tutt’altro cheillogiche, che il sodalizio era in realtà operativo da almeno un anno, valorizzandoil contenuto della conversazione intercettata il 23 aprile 2023 (progr. 5168), nelcorso della quale il [OSCURATO:PERSONA], in occasione del trasporto di 10 kg di droga, inveivacontro il [OSCURATO:PERSONA], che gli affidava da un anno operazioni pericolose senza corrererischi di persona («Allora gli dite a questo qua, che è da un anno che fa le sbir-rate…»).Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale appaiono, quindi, ampie,congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del materiale pro-batorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati(anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenutodelle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presente sede, senon quando la loro valutazione sia motivata illogicamente; vizio che non sussistenel caso in esame, atteso che il Tribunale ha diffusamente descritto il contesto ele fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione.Va ribadito, sul punto, che in sede di legittimità è possibile prospettare un'in-terpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dalgiudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso incui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quelloreale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01).In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con leacquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im-putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le qualisi sollecita, di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver-sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope-razione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità.3. Medesime considerazioni valgono per il secondo motivo, riguardante le esi-genze cautelari e la scelta della misura, con il quale si sollecita una rivalutazionedel quadro cautelare, non consentita in sede di legittimità, a fronte di un apparatoargomentativo, privo di illogicità e coerente con i principi elaborati in materia.3.1. In linea di principio, va rilevato che, in tema di misure cautelari, pur seper i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti conte-stati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesicostituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamenteconsiderato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulterioricondotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stessorientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»,cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 - 02). Con specifico riferimento alle misure cau-telari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si èaffermato che la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecu-tive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idoneia dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-finee non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiariconnotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416bis, cod. pen., sicché risulta a essa inapplicabile la regola di esperienza, per que-st'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementicontrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo(Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 - 01; Sez. 1, n. 386 del07/11/2023, dep. 2024, Hamamustafa, Rv. 285552 - 01). In tale solco si è, altresì,precisato, con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefa-centi, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessao alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissionedi reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimogrado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di ap-partenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito dellaquale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescis-sione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzionerelativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc.pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; Sez. 4, n. 3966del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).3.2. L’ordinanza impugnata si è allineata a tali principi, sottolineando l’insus-sistenza di elementi idonei a superare la doppia presunzione relativa, avendo ilRusso operato a livello verticistico della struttura piramidale dell’associazione,svolgendo il ruolo direttivo nei termini sopra sintetizzati. I giudici della cautelahanno ritenuto che l’inserimento in un contesto organizzato e dedito alla movi-mentazione di grosse quantità di stupefacenti di tipo diverso imponesse la misuradi massimo rigore, in quanto una misura meno restrittiva non avrebbe potuto con-sentire di ostacolare adeguatamente il pericolo di ulteriori ricadute nei reati.Il Tribunale etneo, peraltro, ha rappresentato molteplici elementi sintomaticidella sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, checonsentono di ritenere superata la questione sollevata in relazione all’epoca nonrecente di consumazione dei reati contestati, valorizzando a tal fine l’elevata pro-pensione a delinquere del [OSCURATO:PERSONA], la presenza di precedenti condanne per reatispecifici, a dimostrazione del radicato inserimento in contesti criminali.Le argomentazioni invocate dal ricorrente, reiterative di quelle già prospettateal Tribunale del riesame, non intaccano la logica e l'efficacia dell’apparato argo-mentativo del provvedimento impugnato, mal conciliandosi con il ruolo di primopiano ascritto al ricorrente e con i radicati collegamenti con fornitori e soggettigravitanti nel traffico della droga che il Collegio ha posto alla base della propriadecisione.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-nata equitativamente nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris