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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41244/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod.pen.; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie ex art. 496 cod.pen.; Ritenuti tali motivi manifestamente infondati poiché il ricorrente ha declinato false generalità senza disporre di documenti ad un pubblico ufficiale in vista della predisposizione di un atto pubblico; Ribadito, infatti, che la differenza tra le ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 495 e 496 cod. pen., è data dal fatto che, mentre nella prima le false dichiarazioni debbono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, nella seconda le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163125 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cQ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 cod.pen.; Considerato che mediante entrambi i motivi proposti l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie ex art. 496 cod.pen.; Ritenuti tali motivi manifestamente infondati poiché il ricorrente ha declinato false generalità senza disporre di documenti ad un pubblico ufficiale in vista della predisposizione di un atto pubblico; Ribadito, infatti, che la differenza tra le ipotesi di reato previste, rispettivamente, dagli artt. 495 e 496 cod. pen., è data dal fatto che, mentre nella prima le false dichiarazioni debbono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, nella seconda le false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza, diretta o indiretta, con la formazione dell'atto pubblico (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163125 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 41244/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris