CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 14893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; viste le conclusioni scritte e la nota spese a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile datate 22/01/2026; viste conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 10/03/2023 dal Tribunale di Cosenza, di condanna dell'imputato per il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa a [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2017. 12. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'invocata esimente dello stato di necessità da parte dei giudici di merito, pur a fronte della piattaforma probatoria fornita dalla difesa - in ossequio all'onere di allegazione incombente su chi invoca l'applicazione di una causa di giustificazione - che sarebbe stata del tutto trascurata dai giudicanti con correlato vizio di travisamento probatorio per omissione. In particolare, la difesa richiama gli elementi probatori relativi ad un altro procedimento penale (cfr. passaggi della riportata deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], pp. 11-14 e 17-23 del ricorso) sfociato nella condanna dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per condotte minacciose e violente ai danni del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la vicenda, cronologicamente corrispondente a quella oggetto del presente procedimento, comproverebbe la situazione di pericolo che avrebbe indotto l'imputato a commettere il reato di truffa aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oggetto della sentenza impugnata, ripercorrendo pure la genesi dei rapporti - anche di affari - tra [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la loro degenerazione, a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso la predetta truffa proprio per soddisfare la pretesa restitutoria del prestito dagli stessi ricevuto per intraprendere insieme un'attività commerciale, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] si era poi tirato indietro per riferiti contrasti di gestione. Il ricorrente censura anche il passaggio della motivazione nel quale la Corte territoriale, al fine di escludere lo stato di necessità che, secondo la difesa, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a commettere detta truffa, avrebbe erroneamente limitato l'ambito applicativo dell'esimente in questione, escludendone i reati di evento, laddove ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato la truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] mediante diversi incontri e quindi secondo modalità che non si addicono "ad una situazione concitata di necessità e pericolo per come invece rappresentata dalla difesa" (p. 24 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto trattamento sanzionatorio, in relazione all'art 133 cod. pen., con riferimento sia alla pena irrogata, non attestata sul minimo edittale, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato, secondo la difesa, esclusivamente con riferimento ai precedenti penali specifici a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], pur a fronte del mancato riconoscimento della contestata recidiva, e senza valorizzare alcun elemento allegato e documentato dalla difesa, come "il clima di minaccia" e la "correlata condizione di patimento psicologico e di sofferenza fisica vissuta dall'[OSCURATO:PERSONA] in costanza dei fatti per cui è processo" (p. 27 ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito ha 2puntualmente risposto con argomentazioni esaustive, logiche, non apparenti e giuridicamente corrette. 2. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'invocato stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., non ravvisato dai giudici di merito, i quali hanno rilevato l'assenza di prova dell'avere il ricorrente commesso il reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come atto necessitato sotto minaccia di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, piuttosto che in piena autonomia, trattandosi peraltro di soggetto dedito ad attività criminali dalle quali trarre profitto; è stato altresì evidenziato come l'eventuale pericolo di un danno grave alla persona sia stato, comunque, volontariamente causato dal ricorrente in ragione delle frequentazioni con gli autori stessi della minaccia, ai quali era legato da un rapporto ambivalente. E' d'uopo rammentare che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile (cfr. Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 - 01). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio esposto, argomentando, in maniera esaustiva e logica (p.2.) l'inesistenza di un nesso tra la truffa commessa dal ricorrente e le condotte estorsive da lui subite ad opera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], con i quali egli ha liberamente scelto di entrare in affari, innescando le loro pretese estorsive (oggetto di altro procedimento pendente a loro carico) per avere interrotto il rapporto senza restituire loro la somma di denaro anticipatagli (per l'apertura di una lavanderia). L'imputato ha giustificato la retrocessione da parte sua dal rapporto d'affari con i [OSCURATO:PERSONA], asserendo che non avrebbe condiviso le modalità illecite del loro operato, ma, in realtà, come spiega chiaramente la Corte territoriale (p. 2 cit.), egli non esita a commettere a sua volta un reato (del tutto autonomo), ossia la truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per recuperare una somma di denaro, a suo dire, da corrispondere ai [OSCURATO:PERSONA] e che, sostiene la difesa, corrisponderebbe esattamente a quanto egli avrebbe poi consegnato agli stessi (600 euro). Né il fatto che sia stato vittima di vessazioni da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], specifica la Corte di merito, dimostra che abbia commesso proprio il reato in esame per effetto di coartazione, né spiega quale fosse il rischio di danno grave alla persona su di lui incombente nell'attualità del reato; anzi, argomenta la Corte di merito (pp. 2-3) "Le modalità del fatto... che avevano visto l' [OSCURATO:PERSONA] organizzare il raggiro in danno del [OSCURATO:PERSONA] affrontando con le sue vittime diversi incontri, poco si addice ad una situazione concitata di necessità e pericolo", e ancora, "la truffa in danno della p.o., lungi dal rappresentare un atto necessitato è volto a salvare [OSCURATO:PERSONA] da un danno grave alla sua persona, deve essere piuttosto ricondotta nell'ambito deile attività illecite a cui l'imputato era comunque dedito e da cui traeva profitto" (pp. 2-3 sentenza impugnata). 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio inflitto, con esclusione delle invocate circostanze attenuanti generiche e discostamento dal minimo edittale, avendo i giudici del merito congruamente assolto all'onere argomentativo con riferimento ad entrambi i suddetti profili (p. 2-3 della sentenza impugnata). 3Si deve rammentare che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sottolineando la genericità del relativo motivo di gravame con cui si è avanzata la richiesta di applicazione delle attenuanti in parola (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01), nonché l'assenza di elementi positivi in favore del ricorrente, segnalando, in senso contrario la facilità a commettere reati contro il patrimonio dimostrata dai precedenti riportati. Quanto alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Nella specie, la Corte di merito ha puntualmente evidenziato come, in realtà, la pena sia di poco superiore al minimo edittale, dal quale i giudici del merito si sono discostati proprio alla luce della biografa penale dell'imputato. 4. Per quanto complessivamente esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. In applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Rv. 283886 in motivazione). P.Q P.Q.M