CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2020
Cassazione n. 01652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23925-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Torre del Greco, [OSCURATO:PERSONA] 406 elettivamente domiciliata; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/1/2020, NRG 3698/2017; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23925/2020 Numero sezionale 9471/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 1652/2022Data pubblicazione 19/01/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui, pur riconoscendosi l’esistenza dell’obbligo di iscrizione di [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, alla gestione separata, veniva disattesa la pretesa contributiva dell’ente previdenziale per intervenuta prescrizione; 3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA], contenente anche un motivo di ricorso incidentale; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e l’INPS ha depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo di ricorso principale è rubricato come violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, co. 26-31, L. 335/1995, all’art. 18 d. lgs. 241/1997, all’art. 17 d.p.r. 435/2001 e d.p.c.m. 12 maggio 2011 e con esso si sottolinea come la Corte territoriale abbia omesso di considerare la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione, quale effettivo dies a quo per il calcolo della prescrizione; 2. premesso che l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente è infondata, in quanto il ricorso, a differenza di quanto sostenuto, contiene una chiara ricostruzione della vicenda processuale, il F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23925/2020 Numero sezionale 9471/2021 motivo è nel merito fondato, avendo questa S.C. già precisato come «Numero di raccolta generale 1652/2022Data pubblicazione 19/01/2022in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (C. 10273/2021); 3. il principio vale ovviamente anche per la proroga, qui rilevante, disposta dal d.P.C.M. 12 maggio 2011, tra l’altro di portata ancor più ampia riguardando essa anche le “persone fisiche” in generale, per i redditi e contributi del 2011; 4. va in ogni caso disattesa la difesa, svolta nel controricorso, in ordine al fatto che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito al regime contabile agevolato e semplificato dei c.d. contribuenti minimi di cui all’art. 1 L. 244/2007, essendosi precisato, nella citata C. 10273/2021, che «giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit. (qui, ratione temporis, d. P.C.M. 12 maggio 2011, che peraltro come detto contiene un regime di proroga ancora più generalizzato, n.d.r.), il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., l. n. 244/2007»; 5. il motivo di ricorso incidentale sostiene la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 25 e 26 L. 335/1995, 18 L. 111/2011, in relazione all’art. 44 d.l. 269/2003, conv. con L. 326/2003 e con esso si deduce il fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto la sussistenza dell’obbligo, per quanto poi dichiarato prescritto, omettendo di esaminare e pronunciare sull’eccepita mancanza del requisito di abitualità nell’esercizio della professione; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23925/2020 Numero sezionale 9471/2021 6. l’I.N.P.S., nella memoria, sostiene che il motivo sarebbe inammissibile, Numero di raccolta generale 1652/2022Data pubblicazione 19/01/2022 perché riguardante questione su cui il giudice di appello non si era pronunciato e quindi da riproporre semmai in sede di rinvio; 7. in effetti, la sentenza di appello contiene la motivazione in ordine al fatto che l’esenzione dall’iscrizione ad “Inarcassa” (prevista, per chi sia iscritto ad altre forme di previdenza, in ragione dello svolgimento di lavoro subordinato o di altre attività munite di copertura previdenziale, dal regime proprio degli architetti ed ingegneri ai sensi dell’art. 2 L. 1046/1971 e successive norme confermative) non comporterebbe l’esonero dall’iscrizione alla gestione separata; 8. si tratta in sostanza di profilo argomentativo che, in fatto e diritto, riguarda una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa, in quanto l’attuale vertenza non coinvolge Inarcassa, ma la Cassa degli Avvocati, né ha rilievo la norma di cui alla L. 1046/1971, relativa parimenti ad Inarcassa e da cui muove, «con riguardo al caso di specie» (sic), l’argomentazione della Corte territoriale; 9. in definitiva, la questione sulla ricorrenza, per i redditi da attività forense prodotti dalla Pontillo nell’anno 2010, dei requisiti (anche di abitualità) necessari perché da ciò scaturisca l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, non essendo stata affrontata nella sentenza impugnata, che ha argomentato su questioni estranee alla fattispecie sottopostale, è rimasta comunque non decisa nel giudizio di merito ed essa dovrà essere definita, nell’ambito del contenzioso realmente esistente tra le parti di questa causa, in sede di rinvio, restando quindi assorbito il ricorso incidentale qui proposto; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23925/2020 Numero sezionale 9471/2021 spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa Numero di raccolta generale 1652/2022Data pubblicazione 19/01/2022 composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C