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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 10169/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 19/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/2/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Piazza colpevole del delitto di estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., condannandolo alla pena di anni quattro,nnesi sei di reclusione ed euro 960,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo a) alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.; b) alla mancata concessione della attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo sul punto con corrette argomentazioni giuridiche, valorizzando elementi di fatto che risultano adeguatamente 09J, rappresentativi della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Invero, al Piazza si ascrive il concorso nell'estorsione aggravata in danno di un farmacista costretto da anni a versamenti mensili allo scopo di acquisire "protezione" da parte dell'organizzazione dominante sul territorio e porre fine ad una sequela di rapine.

Pur non avendo l'imputato esplicitato minacce in occasione dei singoli accessi nell'esercizio per la riscossione delle somme, nondimeno i giudici di merito hanno evidenziato che il prevenuto aveva piena contezza che il suo agire si inseriva a valle di una già conclamata intimidazione, provata dall'assoggettamento del Russo, per lungo tempo, alle richieste estorsive; dalla notoria operatività nel quartiere S. Giorgio del clan dei [OSCURATO:PERSONA]; dai riferimenti di [OSCURATO:PERSONA]- nella captazione ambientale richiamata in nota a pag. 4- all'arresto del prevenuto; dalla natura fiduciaria dell'incarico di esattore; dal rinvenimento in possesso del ricorrente, all'atto dell'arresto, di un foglio manoscritto con annotati nomi,date e cifre, attendibilmente riferibili ad una pluralità di esercizi taglieggiati, elementi convergenti nell'attestare la riconducibilità dell'azione delittuosa ad un gruppo organizzato operante con la peculiare metodologia mafiosa.

La valutazione dei giudici di merito è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115; n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884; n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175). 3.1 Ad analoghi esiti dive pervenirsi con riguardo alle doglianze che concernono il diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la sentenza impugnata ha dato ampio conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame sul punto, evidenziando che le parziali ammissioni dell'imputato non possono essere intese quale manifestazione di una seria rimeditazione dell'accaduto ma frutto di una strategia processuale intesa a minimizzare il suo coinvolgimento nella vicenda a fronte della gravità del fatto e dell'accertata contiguità del prevenuto a qualificati contesti criminali.

Siffatta valutazione, adeguatamente argomentata, non è suscettibile di censura in questa sede in quanto sostenuta da accurata ponderazione delle emergenze processuali e dei criteri dosimetrici.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 19/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/2/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Piazza colpevole del delitto di estorsione continuata e aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., condannandolo alla pena di anni quattro,nnesi sei di reclusione ed euro 960,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo a) alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen.; b) alla mancata concessione della attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. 3. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha disatteso il gravame difensivo sul punto con corrette argomentazioni giuridiche, valorizzando elementi di fatto che risultano adeguatamente 09J, rappresentativi della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Invero, al Piazza si ascrive il concorso nell'estorsione aggravata in danno di un farmacista costretto da anni a versamenti mensili allo scopo di acquisire "protezione" da parte dell'organizzazione dominante sul territorio e porre fine ad una sequela di rapine. Pur non avendo l'imputato esplicitato minacce in occasione dei singoli accessi nell'esercizio per la riscossione delle somme, nondimeno i giudici di merito hanno evidenziato che il prevenuto aveva piena contezza che il suo agire si inseriva a valle di una già conclamata intimidazione, provata dall'assoggettamento del Russo, per lungo tempo, alle richieste estorsive; dalla notoria operatività nel quartiere S. Giorgio del clan dei [OSCURATO:PERSONA]; dai riferimenti di [OSCURATO:PERSONA]- nella captazione ambientale richiamata in nota a pag. 4- all'arresto del prevenuto; dalla natura fiduciaria dell'incarico di esattore; dal rinvenimento in possesso del ricorrente, all'atto dell'arresto, di un foglio manoscritto con annotati nomi,date e cifre, attendibilmente riferibili ad una pluralità di esercizi taglieggiati, elementi convergenti nell'attestare la riconducibilità dell'azione delittuosa ad un gruppo organizzato operante con la peculiare metodologia mafiosa. La valutazione dei giudici di merito è aderente alla costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115; n. 26002 del 24/05/2018, Rv. 272884; n. 22976 del 13/04/2017, Rv. 270175). 3.1 Ad analoghi esiti dive pervenirsi con riguardo alle doglianze che concernono il diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la sentenza impugnata ha dato ampio conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame sul punto, evidenziando che le parziali ammissioni dell'imputato non possono essere intese quale manifestazione di una seria rimeditazione dell'accaduto ma frutto di una strategia processuale intesa a minimizzare il suo coinvolgimento nella vicenda a fronte della gravità del fatto e dell'accertata contiguità del prevenuto a qualificati contesti criminali. Siffatta valutazione, adeguatamente argomentata, non è suscettibile di censura in questa sede in quanto sostenuta da accurata ponderazione delle emergenze processuali e dei criteri dosimetrici.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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