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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 44415/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA nel procedimento relativo alla correzione materiale sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/07/1964 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dà atto del provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata disposta l'apertura di un procedimento per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 8217 del 13/1/2022, rappresentato con nota della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che evidenzia la necessità di disporre il rinvio, a seguito di annullamento, alla Corte d'Appello di Messina, piuttosto che a quella di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che presso il primo ufficio, dal 1.1,2022, è stata istituita una Seconda Sezione Penale, già operativa.

2. Constatata la necessità di procedere alla suddetta correzione dell'errore materiale, il Collegio dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto, relativamente al procedimento n. 37454/2020, nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza n. 8217 del 13/1/2022, sostituendo il giudice del rinvio, già individuato nella Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del primo annullamento con rinvio del provvedimento di primo grado, disposto dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 8316 del 14/1/2016, ed indicando quale nuovo giudice del rinvio la Corte d'Appello di Messina.

In tale ufficio, infatti, risulta che sia stata attivata, dal 1.1.2022, una seconda sezione penale.

L'interpolazione deve essere apposta sostituendo le parole "Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]", con le parole "altra sezione della Corte d'Appello di Messina".

P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 gennaio 2022 nel procedimento R.G. 37454/2020 e della sentenza documento, nel senso che, laddove è scritto "Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]", si legga e s'intenda "ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina".

Così deciso il 23 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel procedimento relativo alla correzione materiale sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/07/1964 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dà atto del provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata disposta l'apertura di un procedimento per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 8217 del 13/1/2022, rappresentato con nota della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], che evidenzia la necessità di disporre il rinvio, a seguito di annullamento, alla Corte d'Appello di Messina, piuttosto che a quella di [OSCURATO:PERSONA], dal momento che presso il primo ufficio, dal 1.1,2022, è stata istituita una Seconda Sezione Penale, già operativa. 2. Constatata la necessità di procedere alla suddetta correzione dell'errore materiale, il Collegio dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo iscritto, relativamente al procedimento n. 37454/2020, nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella sentenza n. 8217 del 13/1/2022, sostituendo il giudice del rinvio, già individuato nella Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del primo annullamento con rinvio del provvedimento di primo grado, disposto dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 8316 del 14/1/2016, ed indicando quale nuovo giudice del rinvio la Corte d'Appello di Messina. In tale ufficio, infatti, risulta che sia stata attivata, dal 1.1.2022, una seconda sezione penale. L'interpolazione deve essere apposta sostituendo le parole "Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]", con le parole "altra sezione della Corte d'Appello di Messina". P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 gennaio 2022 nel procedimento R.G. 37454/2020 e della sentenza documento, nel senso che, laddove è scritto "Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]", si legga e s'intenda "ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina". Così deciso il 23 sett
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