CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 35205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha parzialmente accolto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita dal 12.12.2005 al 20.12.2006 nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 110, 575, 577 cod. pen.e altro, dai qua li è stato definitivamente assolto . In particolare, nel considerare l’assenza di condotte ostative da parte del [OSCURATO:PERSONA], la Cortedistrettuale ha osservato che il periodo di detenzione senza titolo patita dall’istantetra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato attribuito all’espiazione della pena di un anno di reclusione inflittaal richiedente dal Tribunale di Benevento –sez. distaccata di Airola, con sentenza del 31.1.2001, irrevocabile il 20.4.2001. Pertanto, ha liquidato l’indennizzo riparatorio esclusivamente in relazione al periodo di nove giorni compreso tra il 12.12.2006 ed il 20.12.2006. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata erroneamente escluso il diritto alla riparazione per quella parte della custodia cautelare computata nella pena irrogata dal Tribunale di Benevento con sentenza del 31.1.2001. Deduce che sulla citata condanna è stato concesso l’indulto, per cui non vi è stata alcuna compensazione; in ogni caso, quella condanna non avrebbe mai potuto essere eseguita, essendo intervenuto provvedimento di indulto nel 2006. 3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La situazione esecutiva del ricorrente è stata accertata sulla scorta della comunicazionedella P rocura della R epubblica presso il T ribunale di S anta M aria [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , da cui si evi nce che, con provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 3.7.2024, lo stesso Ufficio ha attribuito, ex art. 657 cod. proc. pen., il periodo di custodia cautelare decorrente dal 12.12.2005 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla condanna di cui alla sentenza emessa il 31.1.2001 dal Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, irrevocabile dal 20.4.2001. 3. La suddetta comunicazione dell’organo dell’esecuzione non risulta in alcun modo smentita dal ricorso in esame, che sotto questo profilo difetta anche del requisito dell’autosufficienza, non avendo addotto alcun dato concreto a supporto di quanto sostenuto. Del resto, è appena il caso di rilevare come il suddetto provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, in assenza di impugnazione,sia ormai divenuto irrevocabile, con la conseguenza cheesso non può essere rimesso in discussione in questa sede. 4. Da quanto sopra discende l’assenza di profili di censura del provvedimento impugnato, il quale, nel procedere alla liquidazione dell’indennizzo, ha legittimamente tenuto conto del fatto che il periodo di detenzione senza titolo patita dall’istante tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto dell’istanza di riparazione in questione, è stato attribuito all’espiazione della pena di un anno di reclusione inflittagli dal Tribunale di Benevento, sez. distaccata di A irola , con la sentenza dianzi indicata. 5. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17