CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 01216/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso n. 15185/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere 2RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello diBologna n. 1284/ 20 20 depositata in data 18/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/1/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, quale stazione appaltante, affidava nel 2008 all’ATI, di cui era società mandataria la [OSCURATO:SOCIETA],i lavori relativi al liceo Galvani di Bologna. La società [OSCURATO:SOCIETA] con contratto del 16/3/2009 affidava in subappalto alla impresa [OSCURATO:PERSONA] G eom . Lel i o i lavori per la realizzazione del pavimento in battuto alla veneziana, comprese levigatura e lucidatura, per l’importo complessivo di euro 44.922,00. Il contratto di subappalto veniva autorizzato dalla stazione committente con atto del 4/5/2009. I lavori di subappalto dovevano essere ultimati entro il 15/6/2009, mentre la lucidatura e la levigatura dovevano essere terminate entro il 30/9/2009, con successive proroghe. 2. L’i mpresa [OSCURATO:PERSONA] realizzava e consegnava la pavimentazione fin dal 2009, pur non procedendo ai lavori di levigatura e lucidatura. L’impresa emetteva fattura n.56 del 12/8/2009. 3. [OSCURATO:SOCIETA] procedeva al parziale pagamento con assegno bancario del 13/4/2010 per la somma di euro 31.362,65, residuando la somma di euro 13.560,00. 3RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emettersi decreto ingiuntivo per la somma di euro 13.560,00. Il tribunale di Modena provvedeva con decreto ingiuntivo del 4/6/2015. 5. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo in via riconvenzionale: la somma di euro 3560,10, per i corrispettivi necessari per il sollevamento del materiale; la restituzione della somma di euro 8144,65 per lavori mai eseguiti e la somma di euro 22.847,00 come da penale applicata dalla stazione appaltante. 6. Nelle more, subentrava quale società mandataria dell’ATI la Idroter, che stipulava altro contratto per la realizzazione di un pavimento in cotto, in data 1/7/2011. Inoltre,si prevedeva anche il trattamento di lucidatura manuale ad olio per la pavimentazione. 6. Il tribunalerevocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava le domande riconvenzionali, condannando la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione al pagamento delle spese di lite. 7. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente al rigetto delle domande riconvenzionali, chiedendone l’accoglimento sul presupposto che il contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulato tra l’impresa [OSCURATO:PERSONA] e la Idroter, non era stato sottoscritto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nell’ambito di tale contratto, infatti, nella premessa «si dichiarava che [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] si davano reciprocamente atto di non avere più nullaa pretendere in relazione al contratto da loro concluso». 8. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1284/2020, depositata il 18/5/2020, accoglieva parzialmente l’appello presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di merito rilevava che l’appellante [OSCURATO:SOCIETA] non aveva sottoscritto il contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto il contratto del 4RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:DATA_NASCITA], tra [OSCURATO:SOCIETA] e impresa [OSCURATO:PERSONA], era stato citato solo nella premessa. In realtà, effettivamente nella premessa del contratto del 1/7/2011 si dava atto che tale negozio giuridico annullava e sostituiva il precedente contratto del 16/3/2009, sicché [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaravano di non avere alcunaaltra pretesa. Tuttavia, non era «corretto affermare che [OSCURATO:SOCIETA] sia intervenuta nell’accordo del 1 luglio 2011», non avendo [OSCURATO:SOCIETA] sottoscritto tale contratto. La Corte d’appello evidenziava che nel contratto del luglio 2011 si scriveva che «[OSCURATO:PERSONA] ha già dato parziale esecuzione al contratto del 16/3/2009 intercorso con [OSCURATO:SOCIETA] e senza contestazione tra le parti avendo eseguito tutta la pavimentazione in battuto alla veneziana con la sola esclusione della lucidatura […] in seguito alle difficoltà manifestate da [OSCURATO:PERSONA] pavimenti decideva di interrompere le opere in corso non eseguendo la lucidatura finale del pavimento realizzato». Pertanto, ad avviso della Corted’appello, era evidente l’errore in cui era incorso il tribunale, il quale aveva ritenuto che nel contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] vi fosse una «clausola tombale», tale da risolvere ogni controversa tra le parti. In realtà, tale contratto, concluso tra parti diverse, non risolveva i rapporti economici tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], «richiamando una situazione attinente [ai] loro rapporti pregressi non sottoscritta». La Corte di merito rigettava le domande riconvenzionali per il conseguimento delle somme di euro 3560,10 - avendo [OSCURATO:SOCIETA] già percepito tale somma - e di euro 8144,65, a titolo di restituzione di somme per lavori mai eseguiti, in quanto era «certo che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] non ha completato quanto previsto dal contratto del 16 marzo 2009 (levigatura e lucidatura dei pavimenti)».[OSCURATO:PERSONA] 5RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio non spettava dunque la somma erogata di euro 8144,65, ma la società [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al costo totale del primo contratto non aveva versato euro 10.000,00. Per quel che ancora qui rileva, però, in ordine al risarcimento «corrispondente alle penalità applicate a [OSCURATO:SOCIETA] e per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, non v’è dubbio, che, al di là delle motivazioni richiamate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], il ritardo deve essere addebitato anche alla subappaltatrice per aver omesso i lavori di levigatura e lucidatura del pavimento in battuto veneziano, integrando così le condizioni per l’applicazione dell’art. 7 del contratto del marzo 2009». Con riguardo alla quantificazione di quanto dovuto all’appellante, la Cortedi merito reputava che «anche considerando che dopo che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] abbandonò i lavori [OSCURATO:SOCIETA] fu messa in liquidazione per le difficoltà in cui si era venuta a trovare, il risarcimento può essere liquidato equitativamente (peraltro come chiesto anche in via subordinata dalla stessa appellante) nella misura di euro 10.000,00». 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’impresa [OSCURATO:PERSONA].Lelio. 10. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione l’impresa ricorrente deduce la «violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Ad avviso della ricorrente l’affermazione della Corted’appello per cui «non vi è dubbio» che «il ritardo deve essere addebitato anche alla subappaltatrice» darebbe per assodate tre circostanze mai dimostrate: l’avvenuta applicazione, da parte della stazione 6RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio appaltante ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], di “penalità” per presunto ritardo nell’esecuzione dei lavori; l’effettivo ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]; il nesso causale tra l’eventuale applicazione di penali da parte della stazioneappaltante ai danni di [OSCURATO:SOCIETA] ed il presunto (non dimostrato) ritardo nell’esecuzione delle opere da parte della impresa [OSCURATO:PERSONA]. Per la ricorrente non sarebbe stato fornito «alcun elemento probatorio idoneo a comprovare di aver dovuto corrispondere somme alla stazione appaltante a titolo di penale». Aggiungeva la ricorrente che il pavimento in battuto alla veneziana era stato coperto e protetto per evitare potenziali danni derivanti dei lavori ancora in corso, mentre la nuova capogruppo Idroter nel 2011, d’intesa con l’ente pubblico committente, aveva incaricato l’impresa [OSCURATO:PERSONA] «un altro contratto di subappalto, di realizzare anche un pavimento in cotto». Nel contratto con Idroter dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato incluso «anche una trattamento di lucidatura manuale ad olio». Inoltre, la circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] avesse concluso in ritardo un contratto d’appalto commissionatole dalla stazione appaltante, non faceva di per sé sorgere una responsabilità anche in capo alla subappaltatrice impresa [OSCURATO:PERSONA] «laddove lo specifico incarico assegnato a quest’ultima sia stato espletato nei termini contrattuali pattuiti». Non vi era, però, prova del ritardo dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]. Le scarne parole pronu nciate dalla Corte d’appello non costituivano una reale motivazione della sentenza. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione, falsa applicazione dell’art.1226 c.c. ed art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 7RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la ricorrente la Corted’appello ha fatto corretta applicazione dell’art.1226 c.c., anche con riferimento all’art. 2 6 97 c.c. in tema di onere della prova. In realtà, la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato. Non ha natura sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse. Con riguardo alla domanda riconvenzionale presentata da [OSCURATO:SOCIETA], l’onere della prova in ordine alla dimostrazione dei fatti posti a fondamento delle richieste, nonché circa la quantificazione delle pretese creditorie, gravava sulla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultima ha omesso di provare l’esistenza del danno di cui ha chiesto il risarcimento, non essendovi prova del fatto che controparte abbia effettivamente corrisposto somme a titolo di penali; ha omesso di comprovare il nesso di causalità tra il comportamento tenuto dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] e il presunto danno patito; ha omesso di fornire prova concreta in ordine all’ammontare del danno patito. Del resto -aggiunge la ricorrente - «laddove effettivamente una penale fosse stata pretesa dalla stazione appaltante ad [OSCURATO:SOCIETA] a causa di un inadempimento della ditta [OSCURATO:PERSONA], la quantificazione del relativo danno sarebbe stata agevolmente determinabile sulla scorta del relativo importo corrisposto a causa del predetto inadempimento». La Corte d’appello, dunque, ha liquidato equitativamente un danno non accertato nella sua esistenza. Inoltre,non ha fornito alcun criterio quantitativo idoneo a permettere alle parti di verificare la congruità della quantificazione «di fatto operata in maniera del tutto 8RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio casuale». In tal modo ha illegittimamente sopperito alle carenze o decadenze istruttorie in cui era incorsa [OSCURATO:SOCIETA]. Del resto, né in primo grado né in grado di appello sono state svolte attività istruttorie volte a comprovare la domanda riconvenzionale. 3. Il primo motivo è inammissibile. Invero, l’assenza di motivazione è censurata non sulla base dell’intrinseco contenuto della sentenza ma mediante il raffronto con le risultanze processuali (è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -SU 8053/2014). 3.1. Deve aggiungersi che la motivazione della sentenza della Corte d’appello è esistente, non solo nel suo aspetto grafico, ma anche nella precisa indicazione, seppur in modo succinto, delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adottata. In particolare, si evidenzia che la Corted’appello si è espressa in ordine alla mancata completa realizzazione dei lavori da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], quale subappaltatrice di [OSCURATO:SOCIETA], dovendo l’impresa non solo realizzare il pavimento in battuto alla veneziana, ma anche le successive operazioni di levigatura e lucidatura, invece non eseguite. Chiarisce la Corte d’appello a pagina 7 della motivazione che «quanto alle restanti richieste, è certo che l’impresa [OSCURATO:PERSONA] non ha completato quanto previsto dal contratto del 16 marzo 2009 (levigatura e lucidatura dei pavimenti); di conseguenza nulla gli è dovuto per tali opere che l’appellante indica in euro 8144,65 che richiede». 9RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la motivazione della sentenza della Corteterritoriale sul punto non è limitata all’affermazione successiva per cui «quanto al risarcimento corrispondente alle penalità applicate a [OSCURATO:SOCIETA] e per il ritardo nell’esecuzione dei lavori, non vi è dubbio, che, al di là delle motivazioni richiamate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], il ritardo deve essere addebitato anche alla subappaltatrice per aver omesso i lavori di levigatura e lucidatura del pavimento in battuto veneziano, integrando così le condizioni per l’applicazione dell’ art. 7 del contratto del marzo 2009». Peraltro, anche in precedenza, nella motivazione, pur in modo non propriamente perspicuo, la Corte d’appello ha indicato che nel successivo contratto di subappalto stipulato dalla nuova capogruppo dell’ATI, Idroter, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata inserita anche la lavorazione relativa al trattamento di lucidatura manuale ad olio. Pur non essendo stato sottoscritto tale contratto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], precedente mandataria dell’ATI, tuttavia si evidenziava, nell’art.1, che «in seguito alla firma del presente contratto [OSCURATO:PERSONA] si impegna a concludere tutte le opere a perfetta regola d’arte». Pertanto, la motivazione della Corted’appello sul punto, seppure stringata e particolarmente impegnativa per la sua comprensione effettiva, giustifica il ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]. 4. È fondato, invece, il secondomotivo. In effetti, la Corte territoriale, in assenza assoluta di motivazione, ha liquidato equitativa mente il danno spettante alla società [OSCURATO:SOCIETA], per il ritardo nell’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], in euro 10.000,00, senza indicare in alcun modo i parametri attraverso i quali è giunta a tale valutazione. 10RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], non si fa riferimento né all’importo effettivamente pagato per la penale stipulata nel contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bologna (stazione appaltante) e la società appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA], né all’importo pattuito in sede di contratto tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], né ai giorni effettivi di ritardo nel rapporto principale tra la [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA], né ai giorni effettivi di ritardo a seguito del contratto del 16/3/2009, art. 7, né alle eventuali proroghe per l’ultimazione dei lavori contenute nei due rispettivi contratti. Trova applicazione, dunque, l’orientamento di questa Corte per cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo(Cass., sez. 3, 29/4/2022, n. 13515). Ed infatti, la liquidazione equitativa presuppone che, a fronte dell’avvenuta dimostrazione dell’esistenza e dell’entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suoesatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all’integralità dei pregiudizi accertati (Cass., sez. 3, 6/12/2018, n. 31546; Cass., sez. 3, 12/4/2023, n. 9744). 11RG n. 15185/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la precisazione per cui la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. "pura", consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire ilsindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c.(Cass., sez. 6- 3, 2/7/2021, n. 18795; Cass., sez. 3, 13/9/2018, n. 22272). 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corted’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legitti