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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11379/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 184 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili (in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha argomentato la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato, traendo elementi dal numero elevato dei precedenti dell'imputato, come descritti a pag. 4 della stessa sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 184 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze relative a profili (in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi) adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha argomentato la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato, traendo elementi dal numero elevato dei precedenti dell'imputato, come descritti a pag. 4 della stessa sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 11379/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris