CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21789/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1. La Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva accolto le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (assistenti socio assistenziali con inquadramento in area B, posizione economica B2) volte ad ottenere le differenze di retribuzione per l’espletamento di mansioni proprie della superiore posizione C1 nel periodo dal 19.11.2001 al 5.2.2006, nonché la corresponsione dell’indennità di istitutore e dell’indennità di turno, ha rigettato le domanderelative al pagamento delle differenze di retribuzione per l’espletamento di mansioni superiorie dell’indennità di istitutore. 2. La Corte territoriale r ilevava la nullità delle domande proposte dalle lavoratici(che avevano espletato la loro attività in un convitto ubicato a Spoleto, seguendo e controllando i minori ospitati nella struttura) in ordine allo svolgimento di mansioni superiori, considerandola sanata per raggiungimento dello scopo, e riteneva indimostrato lo svolgimento di mansioni superiori da parte delle medesime. 3. A fronte della mancata previsione dell’indennità di istitutore negli accordi integrativi di Ente a far data dal 2000 (e fino all’accordo del 2005), riteneva infondate le domande relative alla corresponsione di tale emolumento per il suindicato periodo.4. Consideravaprovato che le lavoratrici avevano lavorato in turni e rilevava la mancata contestazione dell’Istituto appellante in ordine ai crediti azionati dalle medesime per l’indennità di turno. 5. Avverso tale sentenza le lavoratrici hanno proposto ricorso percassazione, sulla base di sei motivi. 6. L’INPS ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso principale le lavoratrici denuncia no nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dagli artt. 112 e 342cod. proc. civ. sub specie del principio “ tantum devolutum quantum appellatum”, per avere la Corte territoriale affrontato e deciso una questione non prospettata nei motivi di impugnazione. Sostengono che la Corte di Appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto ha rivalutato la questione relativ a all’individuazione dei fattori differenziali tra la qualifica posseduta e quella rivendicata ancorché non avesse formato oggetto di impugnazioneda parte dell’Istituto, facendone erroneamente discendere che la nullità del ricorso introduttivo avrebbe dete rminato l’impossibilità di provare gli stessi fatti. Argomentano che la Corte territoriale avrebbe dovuto limitarsi a verificarese la sussistenza dell’elemento della piena autonomia fosse stato confermato dall’istruttoria. 2. Con il secondo motivo di ricorso principale le lavoratrici denuncia no la nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., per non avere la Corte territoriale rilevato la formazione di un giudicato interno sulla questione dell’individuazione del criterio distintivo tra la qualifica posseduta e quella rivendicata.Deducono che a fronte della mancata impugnazione del capo della sentenza di primo gradoriguardante la ricostruzione della qualifica C1 e l’individuazione dei fattori differenziali tra la qualifica posseduta e quella rivendicata, su tale antecedente logico-giuridicosi era formato il giudicato interno. Evidenziano che nell’analogo giudizio di appello proposto dall’INPS, la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3834/2017 ha dato atto di un giudicato internorilevando la mancata censura, da parte dell’INPS, della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva individuato il tratto differenziale tra il profilo di assistente socio-sanitario, inquadrato nella posizione economica B2, ed il profilo di collaboratore socio-assistenziale, in quadrato nell’Area C, posizione economica C1, nello svolgimento del servizio sociale professionale con “piena autonomia”, sia pure nell’ambito di norme predeterminate e direttive di massima. 3. Con ilterzo motivo di ricorso principale le ricorrenti denuncia no nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione delprincipio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeerroneamente posto a loro carico inesistenti oneri di alleg azione e di prova aventi ad oggetto valutazioni discrezionali di competenza del giudice in ordine all’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri delle mansioni superiori, e non fatti costitutivi del diritto. Lamentano che la Corte territoriale ha ritenuto impossibile valutare se le mansioni dedotte nel ricorso introduttivo ed effettivamente svolte siano riconducibili alla qualifica rivendicata, e procedere alla valutazione del carattere di prevalenza di dette mansioni. Evidenziano di avere correttamente assolto nel ricorso introduttivo tutti gli oneri assertivi a loro carico indicando dettagliatamente le mansioni svolte, nonché il contenuto della qualifica posseduta e di quella rivendicata. 4. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare del d.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, dell’art.13 del CCNL 1998-2001 [OSCURATO:PERSONA] non Economici (Tabella B, recante “Trasposizione automatica del sistema di classificazione”), nella parte in cui definiscono le qualifiche professionali B2 e C1, anche in relazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1361, 1362, 1363 e 1364 cod. civ., nonché erronea o omessa identificazione degli elementi distintivi tra le due qualifiche professionali. Sostengono che la carenza descrittiva imputata dalla Corte territoriale al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è in realtà ascrivibile alla tecnica redazionale impiegata nel d.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, cui l’art. 13 del CCNL ha fatto rinvio, evidenziando che gli elementi distintivi tra la qualifica posseduta e quella rivendicata vanno rinvenuti nella sfera di autonomia e nel grado di responsabilità. Evidenziano la loro piena autonomia e rimarcano cheanche sotto il profilo della responsabilità, rimasto completamente estraneo alle valutazioni della Corte territoriale, il loro coinvolgimento era massimo, in quanto erano sicuramente soggette alle disposizioni di cui agli artt. 2047 e 2048 cod. civ. Lamentanoche a fronte della mancata percezione dell’elemento distintivo tra la qualifica posseduta e quella rivendicata, la Corte territoriale ha erroneamente delineato tanto il thema decidendumche il thema probandum. 5. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed in particolare: I) assenza presso il convitto di Spoleto di altri dipendenti con il profilo professionale socio-assistenziale, aventi una qualifica superiore a quella delle ricorrenti; II) mansioni effettivamente svolte ( per come è emerso dall’istruttoria) etali da giustificare o contribuire a giustificare il riconoscimento della qualifica invocata; III) esercizio del potere di autorizzare le uscite dei minori in base a criteri predeterminati, ma autodeterminati e non eterodeterminati; IV) profilo di responsabilità connesso all’esercizio del potere di autorizzare le uscite. Rimarcano il carattere decisivo del la circostanza, mai smentita dalla controparte e considerata pacifica dal giudice di primo grado, che gli altri dipendenti inquadrati nelle superiori qualifiche C3 e C4 ed in forza presso il Convitto di Spoleto non erano in possesso del profilo “socio assistenziale”, ma solo del profilo “amministrativo”, richiamando anche le prove documentali e testimoniali sul punto. Evidenziano che l’assenza nei ruoli del convitto di un’altra figura con lo stesso profilo socio - assistenziale e con qualifica superiore av eva implicato lo svolgimento, da parte loro, di tutte le mansioni indicate con il massimo grado di autonomia. Si dolgono dell’omessa considerazione della circostanza che i criteri in base ai quali veniva esercitato il potere di autorizzare le uscite dal Convitto potevano essere determinati dalle stesse ricorrenti. Lamentano altresì l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, de l fatto che le ricorrenti curavano direttamente ed in via esclusiva i rapporti con i genitori e con gli insegnanti dei ragazzi, seguivano i ragazzi nella preparazione scolastica e nello studio, prenotavano visite specialistiche e analisi e vi accompagnavano i minori, e seguivano i ragazzi anche sotto il profilo dell’igiene personale e dell’alimentazione; riportano le risultanze della prova testimoniale sul punto, evidenziando che tali attività sono state svolte in maniera diretta, senza il “filtro” di un superiore gerarchico responsabile. 6. Con ilsesto motivo di ricorso principale , le lavoratrici denuncia no violazione o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi ed in particolare dell’art. 2.15 dell’accordo integrativo di ente del 1998, dell’art. 2.13 dell’accordo integrativo di ente 1999/2001, degli accordi integrativi di ente del 24.9.2002, del 1.10.2003, del 15.6.2004 e dell’art.16 dell’accordo integrativo di ente del 3.4.2006(relativo al 2005), anche in relazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1361, 1362, 1363 e 1364 cod. civ. Evidenziano la rinuncia alla domanda relativa all’indennità di istitutore per il periodo antecedente al mese di ottobre 2003e sostengono che le parti si sono sempre comportate in modo da considerarevalide ed efficaci le clausole della contrattazione collettiva non espressamente eliminate o modificate dalla contrattazione successiva. Argomentano che l’art. 16 del contratto collettivo integrativo di ente del 2005 ha testualmente confermato la debenza dell’indennità di istitutore, mentre gli accordi intermedi da l 2002 a l 2004 non avevano mai disciplinato la specifica posizione degli istitutori, ma si erano limitati a regolare altre materie, facendo più volte salva la previgente contrattazione collettiva nella parte non espressamente disapplicata da quella successiva; aggiungono che in sede di revisione annuale dell’accordo integrativo di ente non poteva pretendersi il richiamo alla peculiare posizione degli istitutori, a fronte della particolare esiguità del numero degli istitutori rispetto al numero totale dei dipendenti INPDAP. Rimarcano che l’ex INPDAP aveva sempre negato il riconoscimento dell’indennità di turno sull’erroneo presupposto che dovesse considerarsi assorbita nell’indennità di istitutore, e che secondo la controparte detto assorbimento si sarebbe verificato anche nel periodo anteriore al mese di agosto 2005, periodo nel quale l’indennità di istitutore non sarebbe stata prevista. Lamentano la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della nota n. 538 del 18.2.2009 con cui era stato riconosciuto il loro diritto alla percezione dell’indennità di istitutore fin dall’anno 2003. 7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’INPS denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero, in particolare, degli artt. 1362 ss. cod. civ., anche con riferimento all’art.11 CCIE coordinato con il punto 2.15 CCIE 1998 in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost., ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. Riporta le disposizioni contenute nel contratto integrativo, evidenziando che il principale canone interpretativo è quello di cui all’art. 1362, commi 1 e 2, cod. civ. e che ai fini dell’attribuzione dell’indennità di turno non è sufficiente lo svolgimento dellaprestazione lavorativa secondo qualsiasi articolazione in turni, ma è necessario che sia resa secondo turni che assecondino a rotazione la copertura dell’intero orario di servizio previsto. Argomenta che l’indennità per gli istitutori prevista dal CCIE 1998 assorbiva l’indennità di turno e che il relativo compenso spettava solo in caso di lavoro notturno/festivo, non essendo dunque connesso alla qualifica.Lamenta l’omessa considerazione, da parte della Corte territoriale, della circostanza che almeno in epoca anteriore al 1° maggio 2005 le ricorrenti non hanno effettuato turni notturni/festivi, come dichiarato dalle medesime. 8. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili. A fronte del gravame dell’INPS, che nell’atto di appello ha censurato la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto raggiunta la prova dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello C1, la sentenzaimpugnata ha ritenuto indimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello C1; non sussiste pertantoil denunciato vizio di ultrapetizione. Ciò premesso, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cuiai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione(Cass. n. 2217/2016, Cass. n. 16583/2018, Cass. n. 24783/18; in tema di impugnazione della sentenza di appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione si è precisato che il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva(Cass. n. 32683/2022; Cass. n. 28565/2022). In applicazione di tali principi, nessuna delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado riguardanti il riconoscimento delle mansioni superiori è dunque passata in giudicato, avendo l’INPS impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado relative allo svolgimentodi mansioni superiori (come risulta dalla sentenza di appello). 9. Le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’INPS in relazione agli altri motividel ricorso principale sono infondate. Deve infatti rammentarsi che ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro nel settore pubblico è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all’errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario, da un lato, indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato e, dall’altro, provvedere al deposito del testo del contratto collettivo invocato. Tale nuovo orientamento si è consolidato nella successiva giurisprudenza, sicché è assurto al rango di “diritto vivente” (vedi, fra le tante: Cass. n. 6335/14, Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 17 maggio 2016, n. 10060; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20554; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449). Vainoltre evidenziato che le ricorrenti non ha nno censurato in via diretta la contrattazione integrativa, ma si sono limitate a lamentare la violazione dei canoni ermeneutici da parte della Corte territoriale, indicandoli specificamente (il senso letterale delle parole, il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, l’interpretazione complessiva delle clausole) edindividuando i profili delle dedotte violazioni. 10. Ilquarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso principale sono fondati per quanto di ragione. Questa Corte ha infatti da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ( Cfr. fra le tante Cass. n. 11037/2006; Cass. n. 8589/2015; Cass.n. 6174 /2016 ; Cass. n. 18943 /2016 ; Cass. n. 23180 /2017; Cass. n. 16763/2023). Si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.; Cass. n. 20272/2010). Ove però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 cod. cìv. o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. n. 11037/2006 cit.; Cass. n. 752/2018). Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori «soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni» ( art. 52, comma 3, d.lgs.n. 165/2001 che ripete la formulazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80/1998),e dunque ove le mansioni superiori siano state espletate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri e assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. tra le tante Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 41442/2021); si è precisato che «a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti» (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007). Ciò premesso, rileva il Collegio chela Corte territoriale non si è attenuta a tali principi.La sentenza impugnata si è in fatti limitata a riportare le mansioni delle lavoratrici menzionate dalla sentenza di primo grado ai fini della riconduzione alla qualifica superiore(le attività di vigilanza e di assistenza dei convittori e il potere di autorizzarne le uscite), ma non ha ricostruito il complesso delle attività svolte dalle ricorrenti, in base ai fatti pacifici o incontestati e alle risultanze istruttorie. La decisione impugnata non ha inoltre analizzato le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche eai gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, non ha individuato i profili caratterizzanti la qualifica posseduta e quella rivendicata (sul punto si è infatti limitata a dare atto dell’individuazione operata dal primo giudice), ed ha omesso il raffronto del risultato dell’indagine sul complesso delle attività svolte dalle lavoratrici con i testi della normativa contrattuale. Inoltre, la medesima decisione non ha dato contezza dei presupposti contrattuali per il riconoscimento dell’indennità di istitutore e della relativa decorrenza, né del rapporto tra la corresponsione in fatto di tale i ndennità da parte dell’INPS dal mese di agosto 2005 (come risulta dalla sentenza di primo grado, riportata in parte qua dalla sentenza impugnata ) ed il livello superiore rispetto al quale le ricorrenti hanno chiesto la corresponsione delle differenze retributive. 11. A lla luce di quanto fin qui evidenziato , il terzo motivo del ricorso principale deve ritenersi assorbito. 12. Il ricorso incidentale è inammissibil e, in quanto pur richiamando in rubrica l’art. 1362 cod. civ. non lamenta in effetti la violazione di alcun canone ermeneutico, ma sollecita un’interpretazione diretta delle clausole della contrattazione integrativa, in senso diverso da quello ritenuto dalla Corte territoriale. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell’art.63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., come modificato dal d. lgs. n.40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ( Cass. n. 8906/2023; Cass. n.3367/2023; Cass. 32697/2022; Cass. 25626/2020, 7568/2020, 20917/2019, 33312/2018; Cass. n.16954/2018; Cass.n.10094/2018; 16705/2018, 4921/2016, Cass. 15934/2013, Cass. 6748/2010, Cass. 28859/2008, Cass.20599/2006; Cass. 5565/2004), nella specie non dedotti. Il motivo presentaulteriori profil i di inammissibilità, in quanto sollecita anche una rivisitazione dei fatti attraverso la valutazione delle d eduzioni relative al mancato svolgimento di turni notturni/festivi prima del 1° maggio 2005da parte delle dipendenti e de lla mancata prova di tale svolgimento per il periodo successivo. 13. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, vanno accolti il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo, e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolt,i con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione. 14. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione incidentale integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione; dà atto della sussistenza dell’ob