Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45017/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nel comune interesse dell'Amirante e del Guariniello è articolato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di concludenza delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno ovvero proposti in via alternativa dalla difesa (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto per Amirante e Guariniello è manifestamente infondato avendo i giudici del gravame di merito motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 9836 del 17.11.2015); rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Riccardi è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà della motivazione, si risolve nella prospettazione della percorribilità di diverse ed alternative ricostruzioni del fatto, laddove la motivazione della sentenza impugnata ha puntualmente valorizzato elementi circostanziali per dedurre, senza salti logici, l'esistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto al ricorrente; considerato che il secondo motivo del ricorso del Riccardi è precluso per non aver formato oggetto di previa sollecitazione in sede di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nel comune interesse dell'Amirante e del Guariniello è articolato in termini non consentiti in questa sede, finendo per sollecitare un diverso giudizio di rilevanza o comunque di concludenza delle fonti di prova laddove è invece escluso che la Corte di cassazione possa sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno ovvero proposti in via alternativa dalla difesa (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che il secondo motivo del ricorso proposto per Amirante e Guariniello è manifestamente infondato avendo i giudici del gravame di merito motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass. Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 9836 del 17.11.2015); rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Riccardi è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà della motivazione, si risolve nella prospettazione della percorribilità di diverse ed alternative ricostruzioni del fatto, laddove la motivazione della sentenza impugnata ha puntualmente valorizzato elementi circostanziali per dedurre, senza salti logici, l'esistenza dell'elemento soggettivo del delitto ascritto al ricorrente; considerato che il secondo motivo del ricorso del Riccardi è precluso per non aver formato oggetto di previa sollecitazione in sede di appello; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris