CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 37629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. L'ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale - ruolo di «massimo vertice» del mandamento di Resuttana dell'organizzazione criminale mafiosa denominata cosa nostra, piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio, persistente capacità del detenuto di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà, nonostante la detenzione - e li ha giudicati adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione del citato art. 41-bis e il vizio di motivazione apparente. L'ordinanza impugnata - secondo la tesi difensiva - anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario; questi ultimi del tutto travisati, allorquando si fa riferimento a «plurimi rilievi disciplinari», laddove invece il recluso si è reso protagonista di un unico episodio costituto da un litigio con Mtro detenuto. L'ordinanza stessa si sarebbe limitata alla sterile riproposizione della biografia penale del condannato, richiamando condanne risalenti a più di un ventennio addietro, senza alcuna verifica sull'attualità della pericolosità dello stesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata il 9 febbraio 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato è, come tale, dev'essere dichiarato inammissibile.1.1. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1; n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361; Sez. 1, n. 4357 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713). 1.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36:302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628); con l'ulteriore coronario che « non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare c:ontezza delle ragioni della decisione illustra la posizione apicale assunta dal ricorrente, secondo quanto già giudizialmente accertato; evidenzia, poi, come l'organizzazione medesima e, più in particolare, lo steso mandamento di appartenenza, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, risulti ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento; rimarca la signifícatività dei legami familiari, che rafforzano l'evidenziato quadro di pericolosità; menziona, infine, facendo riferimento alla corrispondenza epistolare con costoro e alle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, il persistente carisma goduto presso gli affiliati ancora in libertà e la capacità di restare in contatto con costoro; evidenzia il non sempre regolare comportamento inframurario, essendo stai:o sanzionato con la esclusione per 10 giorni dalle attività comuni a seguito cli una lite con titro detenuto con cui «è venuto alle mani» (come si legge nel verbale dell'infrazione disciplinare) che, anche a fronte della gravità dell'infrazione quale s'inferisce dalla corrispondente gravità della sanziona irrogata, è stata ritenuta dal giudice specializzato - con motivazione non manifestamente illogica - espressione di capacità d'intimidazione sopraffazione nei riguardi degli altri detenuti. Detta motivazione non è in alcun modo scalfita dalle censure genericamente confutative e controvalutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive, indicate nel ricorso che - nella misura in cui ineriscono alla lontananza delle condanne e al lungo periodo di detenzione speciale - attengono a profili del tutto irrilevanti sulla scorta della già menzionata giurisprudenza di legittimità. L'articolato motivo di ricorso, invero, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del già richiamato controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag