CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16204/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. Reiterano i morivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. 2. Relativamente alla responsabilità, contestata solo da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza rileva come egli era alla guida della vettura dove era trasportata la sostanza stupefacente e risulta inverosimile la sua tesi dell'inconsapevolezza del trasporto, se non altro per il forte odore che la P.G. ha riscontrato e dei manoscritti sequestratigli, contenenti nomi e cifre di denaro. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. 3. La sentenza impugnata, poi, adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando che la pena risulta congrua ai fatti e che le circostanze attenuanti generiche non possono riconoscersi ai due imputati, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dei ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] gravato anche da precedenti). La pena, del resto, risulta al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d