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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12977/2026

Testo disponibile della fonte

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esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 753/2021 depositatail 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

La Corte d’appello di Roma ha solo in parte accolto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS.2.

La controversia ha per oggetto la ripetizione del rateo del mese difebbraio 2008 della pensione di vecchiaia di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA],indebitamente erogato dopo la morte del titolare (avvenuta nel gennaio2008) ed accreditato su conto corrente cointestato al titolare ed alconiuge, [OSCURATO:PERSONA], poi deceduta, della quale [OSCURATO:PERSONA] è erede.3.

Il Tribunale di Velletri rigettò la domanda di annullamento dell’indebitoproposta da [OSCURATO:PERSONA], e la condannò alla restituzione del rateo oltreagli interessi decorrenti dalla sua percezione.4.

La corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’indebito per lestesse ragioni già ritenute dal giudice di prime cure e, in parziale riforma,ha condannato Tiberi alla restituzione del rateo oltre agli interessidecorrenti dalla data della domanda di restituzione in via stragiudiziale.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a due motivi ai quali INPS resiste con controricorso.

Le partihanno depositato memorie illustrative.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta omesso esame di una circostanza decisiva per ilgiudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alfatto che il conto corrente sul quale è stato accreditato il rateo richiesto inrestituzione era intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], unica beneficiariadella percezione.Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/20262.

Il motivo è inammissibile sia perché la corte territoriale ha confermatola sentenza del giudice di prime cure per le stesse ragioni già poste afondamento di quella sentenza, e trova dunque applicazione la specialecausa di inammissibilità prevista dall’art.348 ter ultimo comma cod. proc.civ.; sia perché ─ come eccepito da INPS ─ la questione della effettivatitolarità del conto corrente sul quale è stato accreditato il rateo richiestoin restituzione non risulta essere mai stata sollevata né avanti al giudice diprime cure, né avanti alla corte territoriale, per mezzo di un motivo digravame che investisse la pronuncia del giudice di prime cure nella partein cui aveva ritenuto la contitolarità del conto corrente da parte del titolaredella pensione di vecchiaia e del coniuge.4.

A questo proposito giova rilevare che la corte territoriale ha ritenutoche «il presupposto di fatto cui il Tribunale ha ancorato la sua decisione èrappresentato dall'avvenuto incasso diretto da parte degli eredi di sommenon dovute alla de cuius perché già deceduta.

Tale affermazione non èstata contestata».5.

Deve pertanto escludersi che la questione della effettiva titolarità delconto corrente abbia formato oggetto di discussione tra le parti.6.

Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 della leggen.412/1991 di interpretazione autentica dell’art.52 della legge n.88/1989,adeguato dalle sentenze della Corte cost. nn.431/1993 e 166/1996,nonché dell’art.1 comma 263 della legge n.662/1996 e dell’art.38 comma10 della legge n.448/2001.7.

Nel motivo in esame, così come nella seconda parte del motivoprecedente, la ricorrente lamenta che la corte territoriale ha erroneamenteritenuto la legittimità della richiesta di ripetizione dell’indebito pur inassenza del dolo dell’interessato, non sussistendo i requisiti per laripetibilità incondizionata ex art.2033 cod. civ.Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/20268.

Sulla questione agitata dalla ricorrente il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto di Cass. n.21453/2013, confermati anchedalla giurisprudenza successiva (Cass. n.10337/2023, Cass.n.18820/2025), secondo i quali nel caso dei ratei di prestazioneprevidenziale indebitamente corrisposta per mancanza del rapportoprevidenziale (corresponsione di ratei in favore di persona deceduta,percepiti dagli eredi), la ripetizione dell’indebito trova la sua disciplinanelle disposizioni dettate in via generale dagli artt.2033 e segg. cod. civ.,e non nelle disposizioni speciali dettate dagli artt.13 della leggen.412/1991 e dall’art.1 comma 263 della legge n. 662/1996.9.

Le deduzioni svolte nel ricorso non inducono il Collegio a discostarsi daquesti principi di diritto, che bene si attagliano al caso in esame.

Laricorrente è dunque tenuta alla restituzione delle somme percepite indifetto di un rapporto previdenziale, e l’azione di ripetizione: a) non èsoggetta al termine di decadenza prevista dall’art.13 della leggen.412/1991, ma al termine decennale di prescrizione; b) non ècondizionata alla sussistenza del dolo dell’accipiens rilevante, ex art.2033cod. civ. al solo fine del termine iniziale di decorrenza degli interessi legali.10.

I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.11.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 753/2021 depositatail 01/03/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/20261. La Corte d’appello di Roma ha solo in parte accolto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS.2. La controversia ha per oggetto la ripetizione del rateo del mese difebbraio 2008 della pensione di vecchiaia di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA],indebitamente erogato dopo la morte del titolare (avvenuta nel gennaio2008) ed accreditato su conto corrente cointestato al titolare ed alconiuge, [OSCURATO:PERSONA], poi deceduta, della quale [OSCURATO:PERSONA] è erede.3. Il Tribunale di Velletri rigettò la domanda di annullamento dell’indebitoproposta da [OSCURATO:PERSONA], e la condannò alla restituzione del rateo oltreagli interessi decorrenti dalla sua percezione.4. La corte territoriale ha confermato la sussistenza dell’indebito per lestesse ragioni già ritenute dal giudice di prime cure e, in parziale riforma,ha condannato Tiberi alla restituzione del rateo oltre agli interessidecorrenti dalla data della domanda di restituzione in via stragiudiziale.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a due motivi ai quali INPS resiste con controricorso. Le partihanno depositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta omesso esame di una circostanza decisiva per ilgiudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alfatto che il conto corrente sul quale è stato accreditato il rateo richiesto inrestituzione era intestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], unica beneficiariadella percezione.Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/20262. Il motivo è inammissibile sia perché la corte territoriale ha confermatola sentenza del giudice di prime cure per le stesse ragioni già poste afondamento di quella sentenza, e trova dunque applicazione la specialecausa di inammissibilità prevista dall’art.348 ter ultimo comma cod. proc.civ.; sia perché ─ come eccepito da INPS ─ la questione della effettivatitolarità del conto corrente sul quale è stato accreditato il rateo richiestoin restituzione non risulta essere mai stata sollevata né avanti al giudice diprime cure, né avanti alla corte territoriale, per mezzo di un motivo digravame che investisse la pronuncia del giudice di prime cure nella partein cui aveva ritenuto la contitolarità del conto corrente da parte del titolaredella pensione di vecchiaia e del coniuge.4. A questo proposito giova rilevare che la corte territoriale ha ritenutoche «il presupposto di fatto cui il Tribunale ha ancorato la sua decisione èrappresentato dall'avvenuto incasso diretto da parte degli eredi di sommenon dovute alla de cuius perché già deceduta. Tale affermazione non èstata contestata».5. Deve pertanto escludersi che la questione della effettiva titolarità delconto corrente abbia formato oggetto di discussione tra le parti.6. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), laricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 della leggen.412/1991 di interpretazione autentica dell’art.52 della legge n.88/1989,adeguato dalle sentenze della Corte cost. nn.431/1993 e 166/1996,nonché dell’art.1 comma 263 della legge n.662/1996 e dell’art.38 comma10 della legge n.448/2001.7. Nel motivo in esame, così come nella seconda parte del motivoprecedente, la ricorrente lamenta che la corte territoriale ha erroneamenteritenuto la legittimità della richiesta di ripetizione dell’indebito pur inassenza del dolo dell’interessato, non sussistendo i requisiti per laripetibilità incondizionata ex art.2033 cod. civ.Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/20268. Sulla questione agitata dalla ricorrente il Collegio intende darecontinuità ai principi di diritto di Cass. n.21453/2013, confermati anchedalla giurisprudenza successiva (Cass. n.10337/2023, Cass.n.18820/2025), secondo i quali nel caso dei ratei di prestazioneprevidenziale indebitamente corrisposta per mancanza del rapportoprevidenziale (corresponsione di ratei in favore di persona deceduta,percepiti dagli eredi), la ripetizione dell’indebito trova la sua disciplinanelle disposizioni dettate in via generale dagli artt.2033 e segg. cod. civ.,e non nelle disposizioni speciali dettate dagli artt.13 della leggen.412/1991 e dall’art.1 comma 263 della legge n. 662/1996.9. Le deduzioni svolte nel ricorso non inducono il Collegio a discostarsi daquesti principi di diritto, che bene si attagliano al caso in esame. Laricorrente è dunque tenuta alla restituzione delle somme percepite indifetto di un rapporto previdenziale, e l’azione di ripetizione: a) non èsoggetta al termine di decadenza prevista dall’art.13 della leggen.412/1991, ma al termine decennale di prescrizione; b) non ècondizionata alla sussistenza del dolo dell’accipiens rilevante, ex art.2033cod. civ. al solo fine del termine iniziale di decorrenza degli interessi legali.10. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso.11. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Numero registro generale 20731/2021Numero sezionale 2150/2026Numero di raccolta generale 12977/2026Data pubblicazione 06/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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