CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24470/2017, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 469/2017,depositata il 28/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia concerne l’esecuzione di lavori edilizi, in particolare la realizzazione di un solaio in cemento armato in un edificio condominiale, in conseguenza del terremoto che colpì la città 2di 7 – RG 2447072017 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 21) – Caponi est. di Ancona nel 1972. Sulla base di un progetto elaborato dal Genio Civile nel 1977,una condomina aveva ottenuto una corrispondente sentenza di condanna nei confronti di alcuni condò mini , passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso per cassazione (cfr. Cass.6081/2002) avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 418/98,che aveva confermato la sentenza di primo grado. La causa che giunge oggi all’adunanza camerale del giudizio di cassazione è una opposizione di terzo ex art. 404, co. 1 c.p.c., promossa dagli attuali tre ricorrenti in cassazione . Costoro vanno distinti in due categorie, a seconda che si tratti di: (a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di Elvezi o Orazi, litisconsorte pretermesso nel precedente giudizio, o di: (b) [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel corso del primo grado del precedente giudizio, aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la comproprietà di un’unità immobiliare compresa nel condominio. Questi ultimi erano intervenuti in primo grado nel precedente giudizio, ma nei gradi successivi non erano stati chiamati ad integrare il contraddittorio. Con la sentenza in epigrafe, la corte d’appello ha rigetta to l’opposizionedi terzo: (a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] R ibichini, in quanto il suo acquisto della comproprietà dell’unità immobiliarerientra nella disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), e comunque in quanto era tardivo il ri lievo della mancata integrazione del giudizio nei gradi successivi al primo nei confronti dei danti causadi costei, giunto come era il rilievo solo con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.in appello; (b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in quanto costoro non avevano accompagnato la denuncia della mancata partecipazione al precedente giudizio all’indicazione delle ragioni di merito che la pretermissione del litisconsorte gli ha impedito di far valere per contrastare la pretesa avversaria nel precedente giudizio. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto è sostenuto da due motivi, illustrati da memoria. L’attrice vittoriosa nel 3di 7 – RG 2447072017 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 21) – Caponi est. precedente giudizio, nonché il gruppo degli altri condomini, rimangono intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli art t. 102, 105, 111, 331c.p.c., nonché degli artt. 112, 158, 161 e 404 c.p.c., in relazione alla posizione dell’opponente Ribichini. In sostanza si rimproveraalla Corte di appello di aver ritenuto che i danti causa di costei siano intervenuti nel giudizio di primo grado ex art. 111 c.p.c., ma di aver omesso di rilevare che costoro erano stati pretermessi nei gradi successivi, ritenendo che tale vizio fosse stato fatto valere tardivamente in appello(nel presente giudizio). 2. -Il primo motivo di ricorso non è fondato. Esso si basa su un travisamento del seguente passo della motivazione della sentenza impugnata: «con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva infatti che i danti causa della stessa, signori Montillo-Benelli, hanno partecipato al giudizio di primo grado, intervenendo volontariamente e facendo ‘proprie tutte le osservazioni e le conclusioni dell'attrice’, come evidenziato nella sentenza della Corte di appello di Ancona n. 418/98 (pag. 4) e come risulta dalla comparsa di intervento di medesimi […]: di conseguenza il caso concreto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 111, co. 1 c.p.c. In considerazione di ciò non può ritenersi fondato l'assunto difensivo della Ribichini, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima, i venditori dell'appartamento poi acquistato dalla odierna opponente hanno assunto la qualità di parte del processo, intervenendo volontariamente nel giudizio» (cfr. sentenza, p. 3 s.). L’argomentazione della parte ricorrente esordisce in questi termini: «Con il primo motivo di ricorso si intende anzitutto censurare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta l'infondatezza dell'opposizione di terzo spiegata dalla signora 4di 7 – RG 2447072017 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 21) – Caponi est. [OSCURATO:PERSONA] siccome i propri denti causa -ovvero i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avrebbero ritualmente partecipato al giudizio ex art. 111, co. 1 c.p.c. […] /Difatti, siffatta regola di giudizio è stata ricavata fraintendendo completamente la normativa discendente dal combinato disposto degli artt. 102, 105,111 e 331 c.p.c.». Pertanto, la parte ricorrente intende che, laddove la sentenza impugnata – in modo indubbiamente stringato – conclude: «il caso concreto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 111, co. 1 c.p.c.», si riferisca alla qualificazione dell’intervento in giudizio dei signori Montillo-Belelli. Al contrario, la fattispecie ex art. 111, co. 1 c.p.c. cui si riferisce la Corte di appello è quella integrata dall’acquisto pendente lite della comproprietà dell’unità immobiliare da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Non a caso, la Corte d’appello rinvia precisamente al primo comma dell’art. 111 c.p.c.(non già all’intervento di cui al terzo comma dell’art. 111 c.p.c.), ove si prevede: «Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Non solo: il riferimento testuale all’art. 111 c.p.c. implica il rinvio adesivo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso (nel caso di specie: [OSCURATO:PERSONA]), anche se non è intervenuto in giudizio, è legittimato a proporre (solo) le impugnazioni ordinarie proprie del suo dante causa (nel caso di specie: i signori [OSCURATO:PERSONA]), mentre –non essendo egli terzo - è interamente esclusa la sua legittimazione all’opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, co. 1, c.p.c. (cfr. Cass 21492/2018, 10876/2007). Con specifico riferimento al caso di specie, ciò esclude che [OSCURATO:PERSONA] –in quanto appunto successore a titolo particolare, non già a titolo universale -sia legittimata a fare valere il vizio della mancata partecipazione dei signori Montillo-Belelli ai successivi gradi del giudizio. Ciò esclude in radice la fondatezza del primo motivo di 5di 7 – RG 2447072017 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 21) – Caponi est. ricorso anche sotto il profilo della reputata erro ne a valutazione di tardività del rilievo giunto in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. in appello. A tale orientamento giurisprudenziale –che la parte ricorrente ha mancato di cogliere e pertanto di sottoporre a critica – il Collegio intende dare a questo punto continuità, pur nella consapevolezza che esso -ai fini dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. - adotta una nozione di «diritto controverso» dai contorni particolarmente ampi, non coincidenti con la ferrea corrispondenza tra diritto dedotto in giudizio, oggetto del processo e diritto trasferito nel corso del processo: ampiezza di nozione che consente di vedervi ricompreso il caso di specie, in cui oggetto del processo è un’obbligazione propter rem, come l’obbligo di contribuire nelle spese necessarie alla conservazione e godimento della cosa comune (cfr. art. 1104 c.c.), a fronte dell’alienazione pendente lite di una quota di comproprietà della res. In conclusione,il primo motivo è rigettato. 3. - Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 404 c.p.c., per avere la Corte di appello, in relazione alla posizione dei due opponenti Orazi,ritenuto che il litiscons orte necessario pretermesso , proponente opposizione di terzo, debba articolare - ol tre al rilievo della mancata i ntegrazione del contraddittorio - una circostanziata denuncia di ingiustizia nel merito della sentenza oggetto di impugnazione. Il motivo è fondato e la sentenza è, sul punto, da cassare con rinvio. Infatti, l’orientamento che sorregge giuridicamente il capo di sentenza impugnato (cfr. Cass. 15353/2010, tra le altre) appare recessivo rispetto alla tendenza ad eliminare –al fine di ammettere l’opposizione ordinaria del terzo - la necessità di allegare un pregiudizio specifico e ulteriore rispetto alla lesione della garanzia 6di 7 – RG 2447072017 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 21) – Caponi est. costituzionale del contraddittorio , determinatasi a seguito della mancata integrazione del contraddittorio. Saliente manifestazione di questa tendenza è Cass. SU 1238/2015, in particolare p. 34ss., ove si afferma che i l pregiudizio a carico dellitisconsorte necessario pretermesso discende dalla cosa stessa di non aver partecipato al processo e lo legittima in quanto tale all'opposizione di terzo ordinaria. Nel caso di specie deciso dalle Sezioni Unite si trattava dell’accoglimento di un’azione possessoria che richiedeva – al fine del ripristino dello stato dei luoghi – la demolizione di un'opera di proprietà o nel possesso di più persone. In talcaso, è inutiliter data la sentenza resa non nei con fronti di tutti i comproprietari o compossessori dell'opera. Infatti, la demolizione incide necessariamente sulla proprietà o sul possesso di tutti i partecipi, poiché non è configurabile una demolizionelimitatamente allequote indivis e de i comproprietari o compossessor i convenut i in giudizio. In tale contesto, Cass. SU 1238/2015 hanno affermato che il litisconsorte necessario pretermesso, in quanto tale legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, co. 1 c.p.c., non può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c . avverso l'esecuzione promossa sulla base d e lla sentenza di condanna emanata in esito al processo cui non ha partecipato, ma può far valere la suasituazione solo con l'opposizione ordinaria, abbinandovi l’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 407 c.p.c. (salva la possibilità di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per far valere fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, oppure opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. , ove l'esecuzione del titolo formatosi inter alios si estenda al di fuori dell'oggetto contemplatodal titolo medesimo ) . A questa sentenza delle Sezioni Unite si è richiamata poi una pronuncia (Cass. 22694/2015) che merita di essere qui parimenti segnalata, poiché il relativo caso di specie è comparabile con il 7di 7 – RG 2447072017 – S2 - CC 21/09/2022 (n. 21) – Caponi est. presente.In tale pronuncia si è affermato che il comproprietario può impugnare con opposizione di terzo la sentenza inter aliosche abbia ordinato la demolizione della cosa, anche qualora egli non specifichi il pregiudizioex art. 404, co. 1 c.p.c., giacché il danno e il correlativo interesse ad impugnare sono in re ipsa , discendendo dalla natura della decisione, che implica la distruzione della cosa oggetto del diritto. Nel presente caso di specie è da seguire (anche da parte del giudice di rinvio) lo stessoprincipio di diritto enunciato al capoverso precedente, giacché si tratta qui della mancata partecipazione di un condomino ad un processo che si è concluso con la condanna ad un facereche - sebbene non culmini nella distruzione della cosa comune –ha comunque un impatto notevole e indivisibile sulla consistenza di quest’ultima, concretandosi n ella realizzazione di un solaio in cemento armato in un edificio condominiale. In conclusione, il secondo motivo di ricorso è accolto, la sentenza è cassata in relazione a tale motivo e la causa è rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appe