CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29674/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.2370/26 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che anche i residui motivi dedotti per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessività della pena sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, sul precedente penale specifico, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.M