Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00367/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 16 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città, che, nella valutazione di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, aveva deliberato di procedere all'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e sei mesi, già applicata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 9 giugno 2017, esecuzione che era rimasta sospesa in ragione del sopravvenuto stato di detenzione del proposto.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia per violazione di legge e vizio di motivazione.

Dopo un'ampia premessa relativa al provvedimento impugnato ed all'inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie, il ricorso evidenzia che la decisione dei Giudici della prevenzione elude il dettato normativo, in quanto non si è avuto il benché minimo indice rivelatore di una persistente pericolosità e, anzi, è stato registrato un apprezzabile comportamento collaborativo in carcere di [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento, inoltre, avrebbe invertito l'onere della prova ed avrebbe fondato il proprio giudizio solo sui precedenti del soggetto.

Il decisum che si contesta, dunque, sconfessa la ratio ispiratrice degli interventi giurisprudenziali sul tema.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, che sarebbe versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per avere partecipato, con ruolo di vertice, a [OSCURATO:PERSONA] fino al 2012.

La mancanza di elementi di novità segnalata dalla polizia giudiziaria e la condotta corretta tenuta in carcere non sarebbero elementi significativi nel senso del venir meno della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 14, comma 3-ter d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è detenuto in espiazione di pena e che, laddove lo status detentivo si sia protratto per almeno due anni, il Tribunale della prevenzione debba effettuare un nuovo vaglio quanto alla persistenza della pericolosità sociale.

Occorre, dunque, verificare se lo scrutinio dei Giudici della prevenzione rispetto all'attualità della pericolosità sociale dopo la scarcerazione del ricorrente sia stato correttamente svolto.

A questo proposito, appare opportuno richiamare gli arresti più significativi dell'ampia elaborazione giurisprudenziale che ha affrontato il tema di interesse, anche non quello specifico del nuovo scrutinio che si impone nel caso in cui l'esecuzione della misura di prevenzione resti sospesa a causa dello stato detentivo dell'interessato.

Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Gattuso (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511), hanno validato l'esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dalle Sezioni Unite in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

Conforto a tale interpretazione discende — si legge nella sentenza Gattuso — dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura.

Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto potenzialmente foriero di una rimeditazione del precedente vissuto delinquenziale, anche al cospetto di addebiti associativi.

In conclusione, la regola di giudizio enucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione" associativa, e non già di mera "appartenenza", l'operatività di una presunzione semplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura.

Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo.

Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 ; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937) incentrati: a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise" (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526).2.

I principi enucleati da questa Corte sono stati correttamente applicati dalla Corte di appello, che ha individuato, in primo luogo, come la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione associativa, in posizione verticistica, ad una frangia di [OSCURATO:PERSONA] costituisca una solida base da cui muovere nel ragionamento sull'attualità, in uno alla condanna anche per estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella

I. 12 luglio 1991, n. 203.

Di fronte a questa solida base di partenza, correttamente la Corte territoriale ha osservato che la buona condotta carceraria agitata dal ricorrente non appare particolarmente significativa, trattandosi di comportamento dovuto e, d'altronde, nella specie neanche sintomatico di una rivisitazione critica della precedente condotta illecita o della volontà di recedere dalla compagine, che [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato durante la detenzione, allorquando ha, invece, lamentato la severità della condanna.

Tali elementi, in uno alla ricollocazione, dopo la scarcerazione, nello stesso contesto geografico di provenienza dove è altresì radicato il sodalizio, hanno indotto il Collegio di appello a ritenere non scemata la pericolosità sociale, integrando il pericolo della riattivazione della condotta illecita anteatta.

Di fronte a questi dati, il ricorso persegue una propria direttrice critica, che finisce per non percepire che il vaglio richiesto dalla norma era stato compiuto e che, dunque, la motivazione sul punto poteva dirsi effettiva e non apparente o inesistente, sì da poter legittimare il limitato scrutinio del Giudice di legittimità sulla misura di prevenzione.

E' íus receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge.

Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263).

A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex.

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di —t-emila euro in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 aprile 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa città, che, nella valutazione di cui all'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, aveva deliberato di procedere all'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e sei mesi, già applicata a [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 9 giugno 2017, esecuzione che era rimasta sospesa in ragione del sopravvenuto stato di detenzione del proposto. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia per violazione di legge e vizio di motivazione. Dopo un'ampia premessa relativa al provvedimento impugnato ed all'inquadramento normativo e giurisprudenziale della fattispecie, il ricorso evidenzia che la decisione dei Giudici della prevenzione elude il dettato normativo, in quanto non si è avuto il benché minimo indice rivelatore di una persistente pericolosità e, anzi, è stato registrato un apprezzabile comportamento collaborativo in carcere di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento, inoltre, avrebbe invertito l'onere della prova ed avrebbe fondato il proprio giudizio solo sui precedenti del soggetto. Il decisum che si contesta, dunque, sconfessa la ratio ispiratrice degli interventi giurisprudenziali sul tema. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, che sarebbe versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva per avere partecipato, con ruolo di vertice, a [OSCURATO:PERSONA] fino al 2012. La mancanza di elementi di novità segnalata dalla polizia giudiziaria e la condotta corretta tenuta in carcere non sarebbero elementi significativi nel senso del venir meno della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 14, comma 3-ter d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 prevede che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è detenuto in espiazione di pena e che, laddove lo status detentivo si sia protratto per almeno due anni, il Tribunale della prevenzione debba effettuare un nuovo vaglio quanto alla persistenza della pericolosità sociale. Occorre, dunque, verificare se lo scrutinio dei Giudici della prevenzione rispetto all'attualità della pericolosità sociale dopo la scarcerazione del ricorrente sia stato correttamente svolto. A questo proposito, appare opportuno richiamare gli arresti più significativi dell'ampia elaborazione giurisprudenziale che ha affrontato il tema di interesse, anche non quello specifico del nuovo scrutinio che si impone nel caso in cui l'esecuzione della misura di prevenzione resti sospesa a causa dello stato detentivo dell'interessato. Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511), hanno validato l'esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dalle Sezioni Unite in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazione discende — si legge nella sentenza Gattuso — dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa medio tempore, come elemento di fatto potenzialmente foriero di una rimeditazione del precedente vissuto delinquenziale, anche al cospetto di addebiti associativi. In conclusione, la regola di giudizio enucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione" associativa, e non già di mera "appartenenza", l'operatività di una presunzione semplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo. Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500 ; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937) incentrati: a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica; b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise" (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526).2. I principi enucleati da questa Corte sono stati correttamente applicati dalla Corte di appello, che ha individuato, in primo luogo, come la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione associativa, in posizione verticistica, ad una frangia di [OSCURATO:PERSONA] costituisca una solida base da cui muovere nel ragionamento sull'attualità, in uno alla condanna anche per estorsione aggravata ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203. Di fronte a questa solida base di partenza, correttamente la Corte territoriale ha osservato che la buona condotta carceraria agitata dal ricorrente non appare particolarmente significativa, trattandosi di comportamento dovuto e, d'altronde, nella specie neanche sintomatico di una rivisitazione critica della precedente condotta illecita o della volontà di recedere dalla compagine, che [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestato durante la detenzione, allorquando ha, invece, lamentato la severità della condanna. Tali elementi, in uno alla ricollocazione, dopo la scarcerazione, nello stesso contesto geografico di provenienza dove è altresì radicato il sodalizio, hanno indotto il Collegio di appello a ritenere non scemata la pericolosità sociale, integrando il pericolo della riattivazione della condotta illecita anteatta. Di fronte a questi dati, il ricorso persegue una propria direttrice critica, che finisce per non percepire che il vaglio richiesto dalla norma era stato compiuto e che, dunque, la motivazione sul punto poteva dirsi effettiva e non apparente o inesistente, sì da poter legittimare il limitato scrutinio del Giudice di legittimità sulla misura di prevenzione. E' íus receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di —t-emila euro in favore della cass
Decreto Cassazione n. 00367/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris