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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46391/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. lette le repliche del difensore del ricorrente, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro,con sentenza in data 28.11.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari a seguito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasqualinof previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti, in anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione a furto aggravato di somme di denaro realizzato all'interno di esercizio destinato ad edicola, in coincidenza con orario di chiusura, previa effrazione e in numero di tre persone.

2. Il giudice distrettuale, a fronte dei motivi di impugnazione concernenti la responsabilità, confermava l'adeguatezza del patrimonio indiziario in capo al prevenuto( rappresentato dal fatto che l'autoveicolo segnalato come quello utilizzato per allontanarsi dal luogo del delitto e all'interno del quale era stata rinvenuta parte della refurtiva era di proprietà di LUZZI Filomena, madre del [OSCURATO:PERSONA], sprovvista di patente( che aveva riferito di averlo acquistato da pochi giorni da MERLI Franco e aveva escluso di averlo utilizzato in tale frangente, In coincidenza delle fasi in cui il suddetto autoveicolo veniva individuato e inseguito risultava che il cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato celle telefoniche compatibili con il percorso lungo il quale era stato operato l'inseguimento e l'ultima cella telefonica agganciata era del tutto compatibile con il luogo in cui il veicolo in fuga era finito fuori strada ed era stato abbandonato dai ladri.

Evidenziava inoltre, quale ulteriore elemento indiziario, che nel corso delle fasi dell'inseguimento, dalla medesima utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA] erano partite delle chiamate dirette all'utenza di MERLI Franco e che quest'ultimo sentito ad informazioni, aveva riferito di essere stato contattato dal [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva sollecitato a denunciare il furto dell'autoveicolo in quanto le pratiche del trasferimento del mezzo non erano state ancora perfezionate.

A tale richiesta faceva poi seguito un'analoga richiesta da parte di LUZZI Filomena, madre del [OSCURATO:PERSONA] che dopo circa mezzora aveva comunicato a MERLI che il mezzo ceduto era stato sottratto mentre si trovava nei pressi dell'abitazione, mentre il MERLI aveva ribadito che sarebbe stato onere della LUZZI procedere alla denuncia di furto, risultando il veicolo nella sua disponibilità.

Secondo il giudice distrettualel l'esame combinato di tali elementi consentiva di collegare il [OSCURATO:PERSONA] all'episodio furtivo, laddove il veicolo non poteva essere stato utilizzato dal genitore dell'imputato e che le celle telefoniche agganciate dalla utenza del [OSCURATO:PERSONA] in coincidenza del fatto collegavano la sua presenza sia al luogo in cui era stato realizzato il furto, sia al luogo ove, in altro comune limitrofo, era stato eseguito un altro furto ai danni di esercizio commerciale di cui era titolare una cittadina cinese, sia alle strade lungo le quali si era snodato l'inseguimento, sia infine al luogo ove il veicolo era stato abbandonato.

Elemento decisivo era poi rappresentato dalle dichiarazioni del MERLI che, ancora prima che si fossero esaurite le fasi dell'inseguimento del veicolo, testimoniavano l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] a denunciare il furto del veicolo.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale denuncia tre motivi di doglianza.

Con il primo motivo/ deduce la manifesta illogicità della motivazione per inosservanza della regola di valutazione probatoria contenuta dll'art.192 e7tc, cod.tec.pen., nonché delle regole in materia di stesura della motivazione e del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio contenute dall'art.133 cod.pen.

Assume l'assoluta equivocità degli elementi indiziari raccolti e valutati dal giudice del meritof contestando anche il carattere di "precisione" dell'indizio rappresentato dalla titolarità o dal possesso dell'utenza telefonica monitorata i atteso che, in coincidenza con l'asserita telefonata inviata all'utenza del MERLI, sulla base dei tabulati telefonici acquisiti, la stessa risultava avere agganciato tre diverse celle telefoniche, rendendo pertanto quantomai dubbia la localizzazione del punto di partenza della chiamata e l'esatta posizione dell'utilizzatore, il quale, muovendosi a piedi, non poteva avere agganciato tre distinte celle poste a considerevole distanza.

Evidenziava inoltre che dalla utenza della madre del [OSCURATO:PERSONA] risultavano partite due chiamate verso l'utenza del MERLI e tale dato era del tutto connpatibilOéfriul7rW-19-(a“c-4 asioni fosse stato il [OSCURATO:PERSONA], -c dalla propria abitazione a porsi in contatto con il precedente oroprietario del veicolo ai fini della formalizzazione della denuncia di furto.

Assumeva inoltre che i giudici di merito non si erano confrontati con il dato costituito dalla intestazione dell'utenza in oggetto a soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e cioè a LUZZI [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito a dichiarazioni difensive aveva dichiarato di essere anche l'utilizzatore della stessa, nonché con la circostanza che l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] potesse trovare lettura in un'opera di favoreggiamento personale a favore degli effettivi autori del furto 3.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce manifesta illogicità della motivazione in ragione del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Con una terza articolazione deduce analogo vizio assumendo la reformatio in pejus del trattamento sanzionatorio atteso che, a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze, pure essendo stata applicata una pena inferiore rispetto a quella modulata dal primo giudice, la stessa era stata fissata in termini discosti dal minimo edittale, laddove nella ipotesi aggravata la stessa era Astata contenuta nei limiti minimi della forchetta sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestannente infondato è il primo motivo di ricorso/ con il quale si deduce la illegittimità del percorso logico utilizzato dalla Corte di Appello di Catanzaro per pervenire al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] fondato sulla combinazione di elementi indiziari e dichiarativi, nonché atp,‘ »Accertamenti eseguiti sulle celle telefoniche raggiunte dall'utenza telefonica in uso all'imputato.

2. Sul punto va osservato che, in relazione al dedotto vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.

Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: sez.4, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369).

Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali.

È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass.

SU n. 47289/03 Rv 226074).

Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato".

La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione.

Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta il vizio logico e il travisamento o l'omissione motivazionale dedotta dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dai giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a riconoscere il patrimonio indiziario in capo al prevenuto.

Risulta invero adeguatamente contrastata, con corretto ragionamento logico giuridico, la tesi difensiva secondo la quale l'utenza telefonica monitorata attraverso l'aggancio dei ponti radio non fosse, in occasione del fatto oggetto di investigazione, nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], laddove alle h.15.31 del giorno 1 Giugno 2013 tanto sull'utenza monitorata, quanto su quella di MERLI Franco risulta il contatto tra quest'ultimo e la persona che il MERLI ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] Pasqualino ed è altresì emblematicd del fatto che l'utilizzatore dell'utenza da cui è partita la chiamata si trovava in località Cantinella di [OSCURATO:PERSONA] prossima al luogo ove era stata rinvenuta l'autovettura con la refurtiva.

Parimenti del tutto generico e privo di confronto con il contenuto della sentenza impugnata è l'elemento costituito dall'ambiguità del dato dell'aggancio di tre distinte e distanti celle telefoniche in pochi secondi sempre nel corso dello stesso minuto di utilizzazione dell'utenza (h.15,31) che il ricorrente assume incompatibile con la fuga a piedi dell'imputato, atteso che, da un lato, in coincidenza della chiamata al MERLI, come ampiamente evidenziato dai giudici di merito, l'inseguimento era ancora in corso ma la chiamata era logicamente giustificata dalla esigenza del [OSCURATO:PERSONA] di precostituirsi un alibi una volta che il veicolo era stato ormai irrimediabilmente individuato e riconosciuto dalle forze dell'ordine; dall'altra parte l'aggancio di tre celle telefoniche in termini di simultaneità costituisce argomento in fatto, del tutto neutro in quanto non risulta affatto giustificato, come asserisce nel ricorso l'imputato, ad un rapido passaggio tra località distinte coperte da distinti ponti radio, ma riconducibile al fatto che un'area si trovasse al confine di diversi ponti radio (come peraltro suggerito dal fatto che due ponti radio si sovrappongono nello stesso minuto secondo del collegamento).

Il motivo si presenta pertanto in fatto, manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, a fronte della correttezza e della logicità del ragionamento inferenziale del giudice di merito.

4. Manifestamente infondati risultano altresì gli altri motivi di ricorso che attengono al trattamento sanzionatorio.

Quanto al giudizio di valenza tra circostanze, il giudice territoriale ha rappresentato, con argomento logico e lineare, come non solo le condotte criminose presentassero connotati di particolare pericolosità e gravità ma anche come i fatti fossero caratterizzati dalla ricorrenza di circostanze aggravanti che nel giudizio di valenza non potevano che avere un peso, quantomeno equivalente, rispetto alle circostanze attenuanti, peraltro riconosciute in una prospettiva di adeguamento della sanzione applicata.

Quanto poi all'asserita "refornnatio in pejus" una volta operata, rispetto alla pronuncia di primo grado, una riqualificazione giuridica dei fatti reato, non viola il principio del divieto di reformatio in peius il giudice del gravame che, pur manipolando taluni parametri di riferimento in modo meno favorevole all'appellante (nella specie, partendo, a differenza del giudice di primo grado, da pena base superiore al minimo), comunque, pervenga, per effetto della concessione di attenuanti, ovvero per diversa valutazione nella comparazione di circostanze di segno opposto, alla irrogazione di una pena (complessivamente determinata) inferiore a quella irrogata con la sentenza gravata (fattispecie di imputato condannato in primo grado per una serie di furti pluriaggravati, ex articolo 625 codice penale, senza che gli fosse accordata alcuna attenuante, sez.4, n.802 del 9.11.1988, Orestano F., Rv.177934).

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientraketra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf.

Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).5.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. indicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa (Corte Costituzionale 13 Giugno 2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. lette le repliche del difensore del ricorrente, in persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro,con sentenza in data 28.11.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari a seguito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasqualinof previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti, in anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, in relazione a furto aggravato di somme di denaro realizzato all'interno di esercizio destinato ad edicola, in coincidenza con orario di chiusura, previa effrazione e in numero di tre persone. 2. Il giudice distrettuale, a fronte dei motivi di impugnazione concernenti la responsabilità, confermava l'adeguatezza del patrimonio indiziario in capo al prevenuto( rappresentato dal fatto che l'autoveicolo segnalato come quello utilizzato per allontanarsi dal luogo del delitto e all'interno del quale era stata rinvenuta parte della refurtiva era di proprietà di LUZZI Filomena, madre del [OSCURATO:PERSONA], sprovvista di patente( che aveva riferito di averlo acquistato da pochi giorni da MERLI Franco e aveva escluso di averlo utilizzato in tale frangente, In coincidenza delle fasi in cui il suddetto autoveicolo veniva individuato e inseguito risultava che il cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato celle telefoniche compatibili con il percorso lungo il quale era stato operato l'inseguimento e l'ultima cella telefonica agganciata era del tutto compatibile con il luogo in cui il veicolo in fuga era finito fuori strada ed era stato abbandonato dai ladri. Evidenziava inoltre, quale ulteriore elemento indiziario, che nel corso delle fasi dell'inseguimento, dalla medesima utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA] erano partite delle chiamate dirette all'utenza di MERLI Franco e che quest'ultimo sentito ad informazioni, aveva riferito di essere stato contattato dal [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva sollecitato a denunciare il furto dell'autoveicolo in quanto le pratiche del trasferimento del mezzo non erano state ancora perfezionate. A tale richiesta faceva poi seguito un'analoga richiesta da parte di LUZZI Filomena, madre del [OSCURATO:PERSONA] che dopo circa mezzora aveva comunicato a MERLI che il mezzo ceduto era stato sottratto mentre si trovava nei pressi dell'abitazione, mentre il MERLI aveva ribadito che sarebbe stato onere della LUZZI procedere alla denuncia di furto, risultando il veicolo nella sua disponibilità. Secondo il giudice distrettualel l'esame combinato di tali elementi consentiva di collegare il [OSCURATO:PERSONA] all'episodio furtivo, laddove il veicolo non poteva essere stato utilizzato dal genitore dell'imputato e che le celle telefoniche agganciate dalla utenza del [OSCURATO:PERSONA] in coincidenza del fatto collegavano la sua presenza sia al luogo in cui era stato realizzato il furto, sia al luogo ove, in altro comune limitrofo, era stato eseguito un altro furto ai danni di esercizio commerciale di cui era titolare una cittadina cinese, sia alle strade lungo le quali si era snodato l'inseguimento, sia infine al luogo ove il veicolo era stato abbandonato. Elemento decisivo era poi rappresentato dalle dichiarazioni del MERLI che, ancora prima che si fossero esaurite le fasi dell'inseguimento del veicolo, testimoniavano l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] a denunciare il furto del veicolo. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale denuncia tre motivi di doglianza. Con il primo motivo/ deduce la manifesta illogicità della motivazione per inosservanza della regola di valutazione probatoria contenuta dll'art.192 e7tc, cod.tec.pen., nonché delle regole in materia di stesura della motivazione e del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio contenute dall'art.133 cod.pen. Assume l'assoluta equivocità degli elementi indiziari raccolti e valutati dal giudice del meritof contestando anche il carattere di "precisione" dell'indizio rappresentato dalla titolarità o dal possesso dell'utenza telefonica monitorata i atteso che, in coincidenza con l'asserita telefonata inviata all'utenza del MERLI, sulla base dei tabulati telefonici acquisiti, la stessa risultava avere agganciato tre diverse celle telefoniche, rendendo pertanto quantomai dubbia la localizzazione del punto di partenza della chiamata e l'esatta posizione dell'utilizzatore, il quale, muovendosi a piedi, non poteva avere agganciato tre distinte celle poste a considerevole distanza. Evidenziava inoltre che dalla utenza della madre del [OSCURATO:PERSONA] risultavano partite due chiamate verso l'utenza del MERLI e tale dato era del tutto connpatibilOéfriul7rW-19-(a“c-4 asioni fosse stato il [OSCURATO:PERSONA], -c dalla propria abitazione a porsi in contatto con il precedente oroprietario del veicolo ai fini della formalizzazione della denuncia di furto. Assumeva inoltre che i giudici di merito non si erano confrontati con il dato costituito dalla intestazione dell'utenza in oggetto a soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e cioè a LUZZI [OSCURATO:PERSONA] il quale, sentito a dichiarazioni difensive aveva dichiarato di essere anche l'utilizzatore della stessa, nonché con la circostanza che l'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] potesse trovare lettura in un'opera di favoreggiamento personale a favore degli effettivi autori del furto 3.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce manifesta illogicità della motivazione in ragione del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Con una terza articolazione deduce analogo vizio assumendo la reformatio in pejus del trattamento sanzionatorio atteso che, a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze, pure essendo stata applicata una pena inferiore rispetto a quella modulata dal primo giudice, la stessa era stata fissata in termini discosti dal minimo edittale, laddove nella ipotesi aggravata la stessa era Astata contenuta nei limiti minimi della forchetta sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestannente infondato è il primo motivo di ricorso/ con il quale si deduce la illegittimità del percorso logico utilizzato dalla Corte di Appello di Catanzaro per pervenire al giudizio di responsabilità a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] fondato sulla combinazione di elementi indiziari e dichiarativi, nonché atp,‘ »Accertamenti eseguiti sulle celle telefoniche raggiunte dall'utenza telefonica in uso all'imputato. 2. Sul punto va osservato che, in relazione al dedotto vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: sez.4, 2.12.03 n. 4842, Elia, Rv. 229369). Non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più corretta valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 Rv 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta il vizio logico e il travisamento o l'omissione motivazionale dedotta dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dai giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a riconoscere il patrimonio indiziario in capo al prevenuto. Risulta invero adeguatamente contrastata, con corretto ragionamento logico giuridico, la tesi difensiva secondo la quale l'utenza telefonica monitorata attraverso l'aggancio dei ponti radio non fosse, in occasione del fatto oggetto di investigazione, nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], laddove alle h.15.31 del giorno 1 Giugno 2013 tanto sull'utenza monitorata, quanto su quella di MERLI Franco risulta il contatto tra quest'ultimo e la persona che il MERLI ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] Pasqualino ed è altresì emblematicd del fatto che l'utilizzatore dell'utenza da cui è partita la chiamata si trovava in località Cantinella di [OSCURATO:PERSONA] prossima al luogo ove era stata rinvenuta l'autovettura con la refurtiva. Parimenti del tutto generico e privo di confronto con il contenuto della sentenza impugnata è l'elemento costituito dall'ambiguità del dato dell'aggancio di tre distinte e distanti celle telefoniche in pochi secondi sempre nel corso dello stesso minuto di utilizzazione dell'utenza (h.15,31) che il ricorrente assume incompatibile con la fuga a piedi dell'imputato, atteso che, da un lato, in coincidenza della chiamata al MERLI, come ampiamente evidenziato dai giudici di merito, l'inseguimento era ancora in corso ma la chiamata era logicamente giustificata dalla esigenza del [OSCURATO:PERSONA] di precostituirsi un alibi una volta che il veicolo era stato ormai irrimediabilmente individuato e riconosciuto dalle forze dell'ordine; dall'altra parte l'aggancio di tre celle telefoniche in termini di simultaneità costituisce argomento in fatto, del tutto neutro in quanto non risulta affatto giustificato, come asserisce nel ricorso l'imputato, ad un rapido passaggio tra località distinte coperte da distinti ponti radio, ma riconducibile al fatto che un'area si trovasse al confine di diversi ponti radio (come peraltro suggerito dal fatto che due ponti radio si sovrappongono nello stesso minuto secondo del collegamento). Il motivo si presenta pertanto in fatto, manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, a fronte della correttezza e della logicità del ragionamento inferenziale del giudice di merito. 4. Manifestamente infondati risultano altresì gli altri motivi di ricorso che attengono al trattamento sanzionatorio. Quanto al giudizio di valenza tra circostanze, il giudice territoriale ha rappresentato, con argomento logico e lineare, come non solo le condotte criminose presentassero connotati di particolare pericolosità e gravità ma anche come i fatti fossero caratterizzati dalla ricorrenza di circostanze aggravanti che nel giudizio di valenza non potevano che avere un peso, quantomeno equivalente, rispetto alle circostanze attenuanti, peraltro riconosciute in una prospettiva di adeguamento della sanzione applicata. Quanto poi all'asserita "refornnatio in pejus" una volta operata, rispetto alla pronuncia di primo grado, una riqualificazione giuridica dei fatti reato, non viola il principio del divieto di reformatio in peius il giudice del gravame che, pur manipolando taluni parametri di riferimento in modo meno favorevole all'appellante (nella specie, partendo, a differenza del giudice di primo grado, da pena base superiore al minimo), comunque, pervenga, per effetto della concessione di attenuanti, ovvero per diversa valutazione nella comparazione di circostanze di segno opposto, alla irrogazione di una pena (complessivamente determinata) inferiore a quella irrogata con la sentenza gravata (fattispecie di imputato condannato in primo grado per una serie di furti pluriaggravati, ex articolo 625 codice penale, senza che gli fosse accordata alcuna attenuante, sez.4, n.802 del 9.11.1988, Orestano F., Rv.177934). L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientraketra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (così Sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così Sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. indicata in dispositivo, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa (Corte Costituzionale 13 Giugno 2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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