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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20447/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 marzo 2021., che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, lesioni personali aggravate in due distinti episodi, con l'aggravante del metodo mafioso e tentata violenza privata, come riqualificata, nonché per il reato di associazione di stampo mafioso.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla collaborazione, già adeguatamente valorizzata ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale e sull'allarme sociale e l'elevata gravità dei fatti commessi nell'ambito della consorteria [OSCURATO:PERSONA]); considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione, come nel caso in esame, sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si veda, in proposito, pag. 6 sul carattere particolarmente cruento dei fatti che giustifica lo scostamento dal minimo edittale della pena prevista per il reato più grave e gli aumenti per la continuazione, invero contenuti); che le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altra censura difensiva anche con riferimento al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA],:c Il P siden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 marzo 2021., che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentato omicidio pluriaggravato, lesioni personali aggravate in due distinti episodi, con l'aggravante del metodo mafioso e tentata violenza privata, come riqualificata, nonché per il reato di associazione di stampo mafioso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla collaborazione, già adeguatamente valorizzata ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale e sull'allarme sociale e l'elevata gravità dei fatti commessi nell'ambito della consorteria [OSCURATO:PERSONA]); considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione, come nel caso in esame, sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (si veda, in proposito, pag. 6 sul carattere particolarmente cruento dei fatti che giustifica lo scostamento dal minimo edittale della pena prevista per il reato più grave e gli aumenti per la continuazione, invero contenuti); che le considerazioni di cui sopra assorbono ogni altra censura difensiva anche con riferimento al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA],:c Il P siden
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