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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15075/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla istanza di rinnovazione della prova e sulla rilevanza della prova richiesta, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla tesi difensiva); nonché da doglianze non avanzate in sede di appello (la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per tutte, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sulla istanza di rinnovazione della prova e sulla rilevanza della prova richiesta, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla tesi difensiva); nonché da doglianze non avanzate in sede di appello (la esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per tutte, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris