CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto continuato ed aggravato in concorso, per fatti perpetrati il 12 marzo, il 5 e 10 giugno 2023; considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e basato su profili di censura pedissequamente reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi allora gli stessi reputare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2, ove la Corte sottolinea che il "modus operandi" dei furti è sempre consistito assicurandosi, nella fase saliente, di non essere ripresi dalle telecamere del circuito di videosorveglianza del supermercato, così da eluderne il controllo); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole di un vizio di motivazione in relazione all'entità del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore della Calandrelli sia manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (l'esistenza di una precedente condanna, già oggetto del riconoscimento del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eJro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il con gl)Fe est