CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582- 585 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si esaurisce in doglianze in fatto inammissibili in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta la sussistenza della aggravante dei futili motivi, è intrinsecamente generica poiché si risolve in mere assunti astratti privi di effettivo riferimento alle caratteristiche del caso concreto; Ritenuto che il terzo motivo- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti nonché una mitigazione della pena - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni sulla determinazione della pena e quelle relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 4), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Letta la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente in data 9 gennaio 2024, che è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.; e che, in ogni caso, nulla aggiunge al ricorso, perché si limita a rassegnare le conclusioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos