CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1990
Cassazione n. 44985/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/05/1974 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati, con unico atto, dal difensore degli imputi; considerato che i ricorsi, che contestano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della scrinninante dello stato di necessità , sono manifestamente infondati in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678), (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023