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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03326/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26785-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati – avverso la sentenza n. 452/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 235/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di ruolo Interesse ad agire.

R.G.N.26785/2022 Cron.

Rep.

Ud11/11/2025 1.Con il ricorso introduttivo della lite, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’accertamento negativo di crediti contributivi.

Deduceva che, attraverso gli estratti di ruolo ottenuti dall’ente di riscossione, era venuto a conoscenza di avvisi di addebito emessi dall’Inps e mai notificati. 2.Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile il ricorso, per difetto di interesse ad agire. 3.La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame della parte privata e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi e le sanzioni per l’anno 2010, per intervenuta prescrizione. 4.Ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, successivamente illustrato con memoria.

Sono rimaste intimate le parti indicate in epigrafe.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 5.Con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 202 n. 388 per non avere la sentenza impugnato dichiarato l’inammissibilità del ricorso avente ad oggetto un’opposizione a ruolo esattoriale. 6.Il motivo -che pone la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa-è fondato.

Come indicato nello storico di lite, il ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo avente ad oggetto due avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di notifica.

La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Le previsioni richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis , prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge.

Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale.

La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta.

La Corte di appello, su tale profilo, non si è pronunciatanella prospettiva che la normativa menzionata impone.Nel concreto, non emergono elementi che dimostrino l’interesse ad agire del ricorrente, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. 7.Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non poteva essere proposto, per difetto di interesse ad agire.

Compensa interamente tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26785-2022 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimati – avverso la sentenza n. 452/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 235/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di ruolo Interesse ad agire. R.G.N.26785/2022 Cron. Rep. Ud11/11/2025 1.Con il ricorso introduttivo della lite, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’accertamento negativo di crediti contributivi. Deduceva che, attraverso gli estratti di ruolo ottenuti dall’ente di riscossione, era venuto a conoscenza di avvisi di addebito emessi dall’Inps e mai notificati. 2.Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile il ricorso, per difetto di interesse ad agire. 3.La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il gravame della parte privata e, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non dovuti i contributi e le sanzioni per l’anno 2010, per intervenuta prescrizione. 4.Ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, successivamente illustrato con memoria. Sono rimaste intimate le parti indicate in epigrafe. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito della quale il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 5.Con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.-è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 202 n. 388 per non avere la sentenza impugnato dichiarato l’inammissibilità del ricorso avente ad oggetto un’opposizione a ruolo esattoriale. 6.Il motivo -che pone la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa-è fondato. Come indicato nello storico di lite, il ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo avente ad oggetto due avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di notifica. La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110. Le previsioni richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis , prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale. La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta. La Corte di appello, su tale profilo, non si è pronunciatanella prospettiva che la normativa menzionata impone.Nel concreto, non emergono elementi che dimostrino l’interesse ad agire del ricorrente, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. 7.Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens, per compensare interamente sia quelle dei gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità. La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non poteva essere proposto, per difetto di interesse ad agire. Compensa interamente tra le parti le spese