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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30418/2022

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 agosto 1965; avverso la sentenza n. 4635/21 della Corte di appello di Napoli del 26 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Doti..

Cilu ANGELILLIS, quale ha LUIILlUbU chiedeledu VC11111111;d111C1 [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] della sentenza .ímpugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza del 26 maggio 2021, avendo riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in data 13 febbraio 2013, confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato sub b) del capo di imputazione, riguardante il reato di ricettazione, avendo lui ricevuto, onde trarne profitto tramite la messa in commercio, una serie di supporti magnetici Contenenti programmi informatici protetti dal diritto di autore illecitamente duplicati, e lo ha, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, mentre lo ha contestualmente prosciolto dal reato di cui al capo a), riguardante, appunto la detenzione per la vendita dei supporti magnetici di cui sopra, stante l'intervenuta prescrizione del reato in questione.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Vairo, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, il fatto che allo stesso fosse stata attribuita, con sentenza non adeguatamente motivata, la responsabilità per il reato di ricettazione, in assenza di elementi che. portassero dei esciuciere che l'imputato rosse Vautore cieiia iiiecita duplicazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.

Rileva, infatti, il Collegio che la linea difensiva del prevenuto, il quale rt-cc$- I rnmpl.o1:077> r1ølI ntc,n7 rnr-t I (!iunlo ct>12> confermata la sua responsabilità per il reato di ricettazione, è articolata prendendo spunto da un precedente giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "ai fini della configurabilità del reato di ricettazione in capo a colui che Iyu 1‘. v I-. iLa PrO 31 ttn CC ntraffatti (...) 11,..S.A.,7,...71.4. kwa 114.4 contraffazione si opera di terzi" (così, in effetti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2012, n. 7880).

Tale arresto, tuttavia, è stato preso in considerazione dal ricorrente non EJeid SUcl interezza nié ifl Urla visione sincrelica che tenga conio dflule degii altri approdi applicativi della normativa ora in questione cui è successivamente giunta la giurisprudenza di questa Corte.

Deve, infatti, precisarsi che non solamente nella sentenza ricordata dalla „ , i iLUI !CHIC difebd bi I 1(.311011 Id II Idilli [OSCURATO:PERSONA] oyyi, CSSCI idu UI Id ampia disponibilità di strumenti atti alla duplicazione dei supporti informatici, Ei011 può in termini di automatismo deduttivo ritenersi che i possesso di duplicati illegittimi di programmi informatici sia indicativo della illecita trasmissione di essi da parte di un terzo e, pertanto, della ricettazione consistente nella loro ricezione finalizzata ad uno scopo di lucro - in tal senso presupponendosi, tuttavia, che laddove non vi siano elementi dimostrativi della ipotetica materiale disponibilità in capo all'imputato per ricettazione di tali strumenti tecnici di duplicazione non vi sono elementi per ritenere che siffatta operazione sia stata eseguita da lui e non da altri soggetti terzi - ma va, principalmente, segnalato che il ricorrente ha dei tutto trascurato di rilevare come la giurisprudenza della Corte di legittimità abbia successivamente osservato che la mancanza di elementi probatori che possano fare desumere che l'imputato fosse nella legittima disponibilità sia di linci originaria matrice da cui estrarre dUtonorndmente le predetta copie che, appunto, degli strumenti tecnici per la realizzazione dei duplicati è fattore che di per sé induce legittimamente a ritenere che non vi sia identità personale fra il produttore della merce contraffatta ed il rivenditore della stessa (Corte di Lassociune, Sezione III ueliale, 3 setteiiibie 2.018, 39427, i mi iliassilliata).

In particolare, è stato osservato, con rilievi che qui si intendono integralmente confermare, proprio con riferimento alla commissione del reato di ricettazione, che per escluderla non è sufficiente che l'imputato sostenga di essere l'autore del reato presupposto, essendo, invece, necessario che lo stesso, sebbene non sia tenuto a fornire la prova di tale sua prospettazione difensiva, ancori tale prospettazione non a delle mere ipotesi ricostruttive aventi la sola caratteristica della possibilità, ma fornisca degli elementi di carattere obbiettivo che rendano concretamente credibile la sua versione dei fatti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 novembre 2019, n. 46637; idem Sezione VI penale, 5 agosto 2016, n. 34679).

Diversamente da quanto richiesto nei precedenti giurisprudenziali segnalati, la difesa del Vairo ha, invece, semplicemente ipotizzato che il prevenuto potesse essere, data la loro facile e non costosa reperibilità sul mercato nella disponibilità di un "masterizzatore", cioè dello strumento per la dupiicazione dei supporti magnetici, SerlZd, però, rortlire alcun eiemento che possa credibilmente indurre a ritenere che tale astratta possibilità si fosse in atto materialmente realizzata.

Tale sostanziale genericità delle argomentazioni difensive del ricorrente i-a si che ii suo ricorso debba essere dichiarato inammissibiie e, visto i'art. 616 3 cod. proc. pen., che lo stesso vada condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 agosto 1965; avverso la sentenza n. 4635/21 della Corte di appello di Napoli del 26 maggio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Doti.. Cilu ANGELILLIS, quale ha LUIILlUbU chiedeledu VC11111111;d111C1 [OSCURATO:PERSONA] I I [OSCURATO:PERSONA] della sentenza .ímpugnata.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha, con sentenza del 26 maggio 2021, avendo riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, in data 13 febbraio 2013, confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui contestato sub b) del capo di imputazione, riguardante il reato di ricettazione, avendo lui ricevuto, onde trarne profitto tramite la messa in commercio, una serie di supporti magnetici Contenenti programmi informatici protetti dal diritto di autore illecitamente duplicati, e lo ha, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia, mentre lo ha contestualmente prosciolto dal reato di cui al capo a), riguardante, appunto la detenzione per la vendita dei supporti magnetici di cui sopra, stante l'intervenuta prescrizione del reato in questione. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Vairo, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, il fatto che allo stesso fosse stata attribuita, con sentenza non adeguatamente motivata, la responsabilità per il reato di ricettazione, in assenza di elementi che. portassero dei esciuciere che l'imputato rosse Vautore cieiia iiiecita duplicazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Rileva, infatti, il Collegio che la linea difensiva del prevenuto, il quale rt-cc$- I rnmpl.o1:077> r1ølI ntc,n7 rnr-t I (!iunlo ct>12> confermata la sua responsabilità per il reato di ricettazione, è articolata prendendo spunto da un precedente giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "ai fini della configurabilità del reato di ricettazione in capo a colui che Iyu 1‘. v I-. iLa PrO 31 ttn CC ntraffatti (...) 11,..S.A.,7,...71.4. kwa 114.4 contraffazione si opera di terzi" (così, in effetti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 febbraio 2012, n. 7880). Tale arresto, tuttavia, è stato preso in considerazione dal ricorrente non EJeid SUcl interezza nié ifl Urla visione sincrelica che tenga conio dflule degii altri approdi applicativi della normativa ora in questione cui è successivamente giunta la giurisprudenza di questa Corte. Deve, infatti, precisarsi che non solamente nella sentenza ricordata dalla „ , i iLUI !CHIC difebd bi I 1(.311011 Id II Idilli [OSCURATO:PERSONA] oyyi, CSSCI idu UI Id ampia disponibilità di strumenti atti alla duplicazione dei supporti informatici, Ei011 può in termini di automatismo deduttivo ritenersi che i possesso di duplicati illegittimi di programmi informatici sia indicativo della illecita trasmissione di essi da parte di un terzo e, pertanto, della ricettazione consistente nella loro ricezione finalizzata ad uno scopo di lucro - in tal senso presupponendosi, tuttavia, che laddove non vi siano elementi dimostrativi della ipotetica materiale disponibilità in capo all'imputato per ricettazione di tali strumenti tecnici di duplicazione non vi sono elementi per ritenere che siffatta operazione sia stata eseguita da lui e non da altri soggetti terzi - ma va, principalmente, segnalato che il ricorrente ha dei tutto trascurato di rilevare come la giurisprudenza della Corte di legittimità abbia successivamente osservato che la mancanza di elementi probatori che possano fare desumere che l'imputato fosse nella legittima disponibilità sia di linci originaria matrice da cui estrarre dUtonorndmente le predetta copie che, appunto, degli strumenti tecnici per la realizzazione dei duplicati è fattore che di per sé induce legittimamente a ritenere che non vi sia identità personale fra il produttore della merce contraffatta ed il rivenditore della stessa (Corte di Lassociune, Sezione III ueliale, 3 setteiiibie 2.018, 39427, i mi iliassilliata). In particolare, è stato osservato, con rilievi che qui si intendono integralmente confermare, proprio con riferimento alla commissione del reato di ricettazione, che per escluderla non è sufficiente che l'imputato sostenga di essere l'autore del reato presupposto, essendo, invece, necessario che lo stesso, sebbene non sia tenuto a fornire la prova di tale sua prospettazione difensiva, ancori tale prospettazione non a delle mere ipotesi ricostruttive aventi la sola caratteristica della possibilità, ma fornisca degli elementi di carattere obbiettivo che rendano concretamente credibile la sua versione dei fatti (Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 novembre 2019, n. 46637; idem Sezione VI penale, 5 agosto 2016, n. 34679). Diversamente da quanto richiesto nei precedenti giurisprudenziali segnalati, la difesa del Vairo ha, invece, semplicemente ipotizzato che il prevenuto potesse essere, data la loro facile e non costosa reperibilità sul mercato nella disponibilità di un "masterizzatore", cioè dello strumento per la dupiicazione dei supporti magnetici, SerlZd, però, rortlire alcun eiemento che possa credibilmente indurre a ritenere che tale astratta possibilità si fosse in atto materialmente realizzata. Tale sostanziale genericità delle argomentazioni difensive del ricorrente i-a si che ii suo ricorso debba essere dichiarato inammissibiie e, visto i'art. 616 3 cod. proc. pen., che lo stesso vada condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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