CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 34974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2022 ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Treviso del 7 giugno 2018, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628 e 61, n. 5 cod. pen. (capo A); 582, 585 in relazione all'art. 61, n. 2, cod. pen. (capo B); 629 cod. pen. (capo C); 56, 629 e 81 cpv cod. pen. (capo D). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inattendibilità della p.o., la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti e l'omesso assolvimento dell'onere motivazione, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, indicando che l'affermazione di colpevolezza risulta fondata tenuto conto del compendio probatorio nella sua interezza: vale a dire, delle dichiarazioni della p.o. rese in sede di denuncia alla p.g., e precisate il 02/07/2015, su sollecitazione degli investigatori per ragioni di pudore, a fronte dell'iniziale tentativo di celare la ragione per cui si trovasse nell'area appartata; dai controlli effettuati dalla p.g il 20/06/2015 sulla scorta delle suddette dichiarazioni, dall'individuazione fotografica effettuata dalla p.o., il quale ha riconosciuto l'imputato; dai controlli effettuati sulle utenze telefoniche indicate dalla p.o., (in particolare, v. pag. 5-7), sicché i motivi addotti a fondamento della iniziale differente versione delle modalità di p_g..cOgU=ntQì del fatto, fermo restando la sussistenza di una rapina, rinvengono congrue e logiche argomentazioni che escludono una possibile "contaminazione" del dichiarato dibattimentale, alla luce anche dei riscontri operati dalla p.g., di carattere individualizzante, di cui le sentenze di merito hanno diffusamente dato atto, di talché, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; in questo senso v. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio in considerazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale, ha indicato la gravità e la reiterazione delle condotte, realizzate facendo leva sulla debolezza della vittima, espressione di un dolo particolarmente intenso e la presenza di un precedente penale, quali elementi che, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693- 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), ostano alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am