CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
([OSCURATO:PERSONA]: NTGMHL 70H17 G478F) ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 50B10 H501O),rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamentedomiciliato presso il proprio indirizzo p.e.c.;- controricorrente -avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., del Tribunale di Spoleto,pubblicata il 15 maggio 2023, nella causa civile iscritta al n. 1920/2022R.G.;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25giugno 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..Numero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/20261.- L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto ingiunzione dipagamento dei propri onorari e competenze per complessivi euro53.150,03, oltre interessi legali, nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA],in ragione dell’assistenza prestata nel giudizio di divisione iscritto al n.1495/1976 R.G. del Tribunale di Perugia, e nei successivi giudizi d’appello,di cassazione e di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] ha opposto il decreto ingiuntivo, con ricorso ex art.702-bis c.p.c., deducendo che il valore della quota divisionale a lui riferibiledoveva considerarsi indeterminato e non pari ad euro 2.528.445,00,importo considerato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia nellaliquidazione della parcella presentata dal legale sulla base del valore dellaquota accertato dal consulente tecnico nel giudizio di rinvio e condiviso dalTribunale.2.- Il Tribunale di Spoleto ha respinto l’opposizione e confermato ilprovvedimento monitorio opposto.In particolare, e per quanto rileva in questa sede, il Tribunale hachiarito che: - ai sensi dell’art. 12, ultimo comma, c.p.c., il valore dellecause di divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi; -l’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 - riferito alla liquidazione deicompensi a carico del soccombente - prevede espressamente che neigiudizi di divisione debba aversi riguardo al valore della quota o deisupplementi di quota in contestazione, mentre l’art. 5, comma 2, delpredetto d.m., prevede espressamente, con riguardo alla liquidazione deicompensi a carico del cliente, che debba aversi riguardo al valorecorrispondente all’entità della domanda; - non vi era dubbio circa il fattoche la domanda del Platoni corrispondesse alla richiesta di liquidazione, infavore della stirpe di appartenenza, della quota di eredità in contestazione,quota che risultava espressamente accertata e quantificata dal c.t.u. delgiudizio divisorio in euro 2.556.607,86, cosicché lo scaglione di riferimentoutilizzato dal professionista opposto per la quantificazione dei compensi(condiviso dal Consiglio dell’Ordine) e relativo al valore compreso da euro2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00, poteva considerarsi sostanzialmenteNumero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/2026corretto sia in base a quanto previsto dal richiamato art. 5 d.m. n. 55 del2014, sia alla stregua del profilo più generale di cui all’art. 12 c.p.c., ultimocomma (il quale addirittura fa riferimento al valore della intera massa); -non condivisibile risultava la difesa dell’opponente, secondo cui nonsarebbe stato possibile determinare con certezza il valore dellecontroversie a causa del progressivo decadimento dei vari beni immobili edella conseguente progressiva loro perdita di valore, giacché il c.t.u. delgiudizio divisorio aveva specificamente provveduto ad attualizzare il valoredi tutti i beni immobili del compendio ereditario; - le risultanze della c.t.u.erano state pienamente condivise anche dalla Corte d’Appello di Perugia;- era ravvisabile un livello standard nelle prestazioni professionaliconcretamente fornite dal professionista opposto e comunque un livelloqualitativo non inferiore alla media, tale da non indurre ad una particolarediminuzione dei valori medi; - non deponevano in senso contrario né ilfatto che al momento della cessazione dalle prestazioni la lungacontroversia non si fosse ancora conclusa - dipendendo il lunghissimoprotrarsi della divisione da fattori non imputabili a comportamenti dilatoridell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - né il fatto che quest’ultimo avesse ritenuto di nonricorrere avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia e dirinunciare al mandato, giacché entrambe tali decisioni costituivanonient’altro che una legittima estrinsecazione di libertà ed autonomiaprofessionale, non determinativa di alcun pregiudizio per il cliente; -nemmeno poteva assumere rilevanza il mancato rilievo del difetto dicontraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, tenuto contodell’oggettiva complessità della controversia (determinata dal numerodelle parti e dai diversi decessi intervenuti nel corso del lungo giudizio),del fatto che nemmeno i difensori delle altri parti avevano sollevato laproblematica in questione e della considerazione che non può configurarsiuna diretta responsabilità professionale dell’avvocato che erroneamenteomette di rilevare una nullità comunque rilevabile d’ufficio; - del tuttoirrilevante era altresì la mancanza di un preventivo scritto, non trattandosidi elementi essenziale del contratto di patrocinio; - Non era fondataNumero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/2026l’eccezione di prescrizione decennale, dal momento che la sentenza dellaCorte di cassazione era stata pubblicata l’8 ottobre 2013 e la domandagiudiziale di pagamento dei compensi proposta nel 2022.3.- Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a un unico motivo.4.- L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, deducendol’inammissibilità e comunque l’infondatezza del motivo. Assume, in primoluogo, che la determinazione del valore della causa nei giudizi di divisionedeve avvenire ai sensi dell’art. 12 c.p.c., con riferimento alla massa o allaquota, e che correttamente il giudice di merito aveva individuato il valoredella quota del condividente quale parametro rilevante ai fini dellaliquidazione del compenso, in conformità ai criteri dettati dall’art. 5 deld.m. n. 55 del 2014. In secondo luogo, sostiene che la censura relativa allanullità della consulenza tecnica era nuova, in quanto non dedotta nelgiudizio di opposizione, e comunque infondata, non essendo tale nullitàmai stata accertata da alcun giudice, né essendo stata allegata e provatain modo specifico dal ricorrente, con conseguente legittimità dell’utilizzodella consulenza ai fini della determinazione del valore della controversia.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, si osserva che, come di recente chiarito dal supremoorgano di nomofilachia, nel procedimento per la decisione accelerata deiricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellasezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostadi definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore- del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4), e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelaNumero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/2026una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.civ., Sez. U, sentenza n. 9611 del 10 aprile 2024).Ne deriva che alcuna questione di incompatibilità può porsi conriguardo alla partecipazione al collegio decidente del Cons. dott. MauroCriscuolo che ha formulato la proposta di definizione accelerata.2.- Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli la violazioneo falsa applicazione degli artt. 115 e 15, ultimo comma, c.p.c. nonchédell’art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012, e dell’art. 5, commi 2, 3 e 5 deld.m. n. 55 del 2014.Sostiene, al riguardo, che le argomentazioni sviluppate dal [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al valore dello scaglione di riferimento utilizzatoper la liquidazione dei compensi, si porrebbero in contrasto ed anzi inpalese violazione dell’art. 115 c.p.c., in ragione del fatto che a sostegnodelle stesse il giudice di merito avrebbe posto l’accertamento compiutocon la c.t.u. svolta nel giudizio divisorio, affetta, però, da nullità, in quantoespletata in violazione del contraddittorio per essere stati pretermessialcuni litisconsorti necessari, circostanza quest’ultima pacificamentericonosciuta nell’ordinanza impugnata.Assume, altresì, che il fatto che il giudice del merito non abbia tenutoconto di quanto appena evidenziato, avrebbe determinato altresì laviolazione dell’art. 15, ultimo comma, c.p.c., per non aver ritenuto ladeterminazione del compenso spettante al professionista di valoreindeterminabile, stante l’impossibilità agli atti di ricavare elementi certiper la stima dei beni immobili con riguardo alle cause nelle quali l’avv.[OSCURATO:PERSONA] aveva prestato la propria opera.Vi sarebbe stata inoltre, la violazione e falsa applicazione delcombinato disposto degli artt. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012 e dell’art.Numero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/20265, commi 2, 3 e 5 d.m. n. 55 del 2014. Il primo, infatti, stabilisce che siapplicano i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, quando all’attodell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato informa scritta ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale(come nel caso di specie) oltre che in caso di liquidazione giudiziale deicompensi. Il secondo stabilisce che, nella liquidazione dei compensi acarico del cliente, si ha riguardo al valore corrispondente all’entità delladomanda e che si ha riguardo al valore effettivo della controversia quandorisulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agliinteressi perseguiti dalle parti, chiarendo, poi, che nelle cause davanti agliorgani di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardoall’entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intendeperseguire e concludendo che ove il valore effettivo della controversia nonrisulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, lastessa si considererà di valore indeterminabile.Pertanto, l’applicazione di tali principi, ove correttamente eseguita daparte del giudice del merito, avrebbe senz’altro comportato l’applicazionedello scaglione di valore indeterminabile ai compensi spettanti all’avv.[OSCURATO:PERSONA], con notevole decurtazione del quantum a questi dovuto.In definitiva, il ricorrente assume che il giudice di merito avrebbefondato la propria decisione su una consulenza tecnica affetta da nullitàassoluta per violazione del contraddittorio, siccome espletata in un diversogiudizio con la pretermissione di litisconsorti necessari, e che, in base alprincipio secondo cui una consulenza nulla è inutilizzabile anche in giudizidiversi, tale elaborato non avrebbe potuto essere utilizzato perdeterminare il valore della controversia e, conseguentemente, lo scaglionetariffario di riferimento. Deduce, inoltre, che il giudice avrebbe violatol’art. 115 c.p.c. per avere posto a fondamento della decisione una provainutilizzabile e non correttamente acquisita, nonché l’art. 15 c.p.c. per nonavere qualificato la causa come di valore indeterminabile, nonostantel’impossibilità di accertare con precisione il valore dei beni oggetto delladivisione, e che, in applicazione dei principi di cui all’art. 13, comma 6,Numero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/2026della legge professionale e all’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, il compensoavrebbe dovuto essere liquidato con riferimento allo scaglione relativo allecause di valore indeterminabile, con conseguente riduzione dell’importodovuto.3.- La censura non può essere condivisa.In primo luogo, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, il giudicedel merito si è espresso in termini dubitativi sulla nullità della c.t.u. e soloper escludere la responsabilità professionale; manca una statuizione cheabbia inequivocamente rilevato un vizio radicale della consulenza, tale darenderla inutilizzabile.Va soggiunto che il procedimento di acquisizione delle prove nelprocesso deve rispettare il principio del contraddittorio: le parti debbonoessere messe, cioè, in condizione di interloquire sul meccanismodell’acquisizione, se esso si risolve nella compressione del loro diritto didifesa. Tuttavia, la violazione di tale regola dà luogo ad una nullità postanell’interesse della parte interessata, che deve essere fatta valere neimodi indicati nel comma 2 dell’art. 157 c.p.c., opportunamente adattati alsistema dell’assunzione del mezzo istruttorio. Ciò significa che, quando siastata raccolta una prova anteriormente all’integrazione del contraddittoriodi una delle parti necessarie, solo questa può far valere la nullitàdell’assunzione della prova e lo potrà fare nel suo primo atto di difesa,cioè non appena interviene nel giudizio, perché la sua costituzione è ilmezzo attraverso il quale essa ha notizia dell’avvenuta raccolta delle prove(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 1644 del 22 gennaio 2019; Cass. civ.,Sez. 3, sentenza n. 16034 del 14 novembre 2002; Cass. civ., Sez. 3,sentenza n. 8878 dell’8 settembre 1998; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.1757 del 17 giugno 1974).Nella specie, il ricorrente, pacificamente privo di interesse a far valerela suddetta nullità (in quanto regolarmente costituito nel giudizio divisorio,con il difensore odierno controricorrente), si è limitato esclusivamente arichiamare un passaggio argomentativo dell’ordinanza impugnata senzaminimamente premurarsi di chiarire se tale nullità fosse stata eccepitaNumero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/2026tempestivamente nel giudizio divisorio da parte dell’effettivo legittimato,non avendo rilievo la sola impugnazione in cassazione della sentenza diappello che ha pronunciato la divisione.Aggiungasi che, nell’ambito del giudizio di merito, il ricorrente, in basea quanto si desume dall’ordinanza impugnata, aveva sostenutol’inattendibilità della stima operata con la c.t.u., non già per ragioni diinvalidità di quest’ultima, ma sulla base del deterioramento dei vari beniimmobili e della conseguente progressiva loro perdita di valore,determinativi di una situazione di incertezza ed indeterminatezza.Come è evidenziato nella proposta di definizione accelerata, non può– perciò - formularsi un giudizio di inutilizzabilità della c.t.u. ai fini delladeterminazione del valore della causa in cui è stato svolto il patrocinio.4.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere respinto e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore delcontroricorrente.5.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.,deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4,c.p.c., con conseguente condanna ulteriore del ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinatae che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassadelle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch’essaliquidata come da dispositivo.6.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siNumero registro generale 14398/2023Numero sezionale 1666/2026Numero di raccolta generale 22087/2026Data pubblicazione 27/06/2026liquidano in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00), di cui €.200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge;condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,della somma di €. 1.900,00 (euro millenovecento/00), ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della Cassa delleAmmende, della somma di €. 1.900,00 (euro millenovecento/00), ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 25 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fortunato