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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 18143/2026

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verso la sentenza emessa in data 16/09/2025 dalla Corte di appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;letta la memoria scritta depositata in data 4/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria scritta depositata in data 16/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lapronuncia emessa in data 04/07/2024 del Tribunale di Chieti che, all’esito di giudiziodibattimentale, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili, in concorso traloro, del delitto di truffa, con irrogazione, a ciascuno, alla pena di un anno di reclusione edeuro 600,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenutarecidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.3.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 640 cod.pen. in punto di configurabilità del delitto di truffa.Nel caso in esame si verte in un’ ipotesi di mero inadempimento contrattuale o, al più,nella diversa fattispecie di insolvenza fraudolenta (rispetto alla quale, tuttavia, l’imputato nonè stato in grado di interloquire, nè di difendersi) atteso che non vi è stata alcuna attivitàfraudolenta tale da indurre in errore la persona offesa la quale, di propria iniziativa e perlibera scelta, ha consegnato il buffet destinato alla festa di compleanno senza chiederne ilpagamento anticipato o un acconto.Il fatto che la coimputata [OSCURATO:PERSONA] si sia presentata con un nome falso ([OSCURATO:PERSONA])non costituisce, di per sé, artificio o raggiro poiché la persona offesa avrebbe con chiunqueconcluso il contratto di vendita a tali condizioni.La Corte di appello non ha quindi verificato se ed in quale misura la condotta degliimputati abbia effettivamente inciso sul libero processo di formazione della volontà dellapersona offesa.3.2.

Con il secondo motivo di deduce il vizio di motivazione per travisamento dellaprova per invenzione o falsificazione in punto di responsabilità concorsuale dell’imputatoBorrelli per il reato di truffa.La Corte di appello ha delineato taluni aspetti della condotta dell’imputato che, tuttavia,non trovano riscontro negli atti di causa e che, dunque, sono basati su elementi inesistenti.Il collegio di merito ha valorizzato il fatto che l’imputato si era presentato presso ilnegozio ove era stato ordinato il buffet qualificandosi come un soggetto incaricato daAlessia, nome fittizio utilizzato dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], ma nessun elemento attesta laconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle reali generalità di quest’ultima; ha attribuito rilievoanche al fatto che il ricorrente aveva caricato la merce sul proprio veicolo allontanandosisenza più fare ritorno, quando invece è pacifico che costui, dopo il caricamento, avevamanifestato la volontà di pagare tramite POS, ma l’apparecchiatura era fuori servizio.[OSCURATO:PERSONA] si era limitato a ritirare la torta, a riporla nel veicolo e nel rientrare per effettuareil pagamento elettronico, non eseguito per causa a lui non imputabile, si è quindi allontanato.4.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.4.1.

Con il primo motivo si deducono la violazione di legge, con riferimento all’art. 131bis cod. pen, nonché la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione inpunto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.4.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt.20 bis, 99 cod. pen. e 56 quater legge n. 681 del 1989, nonché la mancanza,contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata disapplicazionedella recidiva e di diniego di pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1.

Non è deducibile il primo motivo con il quale si deduce la violazione di legge inpunto di mancata configurazione del fatto in termini di mero inadempimento contrattualeovvero, al più, di insolvenza fraudolenta.L’atto di appello - seppure contenente un generico accenno al fatto che la vicenda inesame presenterebbe “caratteristiche più simili all’inadempimento contrattuale” – non eraaccompagnato, tuttavia, da alcuna argomentazione al riguardo e sviluppava deduzioniesclusivamente sulla estraneità dell’imputato alla condotta criminosa invocandol’assoluzione dello per non avere commesso il fatto.Correttamente, pertanto, la Corte di appello non si è pronunciata in ordine al profilodella sussistenza materiale della truffa (neppure censurato dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]) e haaffrontato esclusivamente l’aspetto, unico sviluppato nel gravame, con riferimento allapartecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] a tale illecito.1.2.

Il secondo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione delle doglianzeprospettate nell’atto di appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale conmotivazione adeguata e scevra da qualsivoglia travisamento per invenzione o falsificazionedel materiale probatorio che la difesa ricorrente ha solo formalmente dedotto in questa sede,proponendo, tuttavia, di fatto, una non consentita rivalutazione della vicenda.Il collegio di merito (pagg 4 e 5 della sentenza impugnata) ha illustrato gli elementiprobatori raccolti e, segnatamente, la testimonianza della persona offesa (pienamentecorrispondente a quella riprodotta nel verbale stenotipico allegato al ricorso) e sulla scorta ditale portato dichiarativo ha motivatamente argomentato sulla compartecipazione di Borrellialla truffa, operando una valutazione unitaria degli elementi fattuali.

Sul piano ricostruttivo, ha dato conto che la [OSCURATO:PERSONA] si era presentata sotto falso nome(sedicente [OSCURATO:PERSONA]), aveva ritirato solo in parte il buffet ordinato qualche giorno primaprospettando che, non avendo più spazio in automobile, sarebbe di lì a poco tornata aprendere il resto e ad effettuare il pagamento (per rendersi credibile aveva anche sollecitatola predisposizione di fattura), ma in realtà non aveva più fatto ritorno sul posto; contattatadalla commerciante, aveva comunicato che si sarebbe presentato il fratello a ritirare la partemancante; effettivamente presso l’esercizio si era recato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] qualificandosicome l’incaricato di “ritirare la roba di [OSCURATO:PERSONA]” che aveva riposto sull’auto per poi rientrarenel negozio ed esibire una carta per il pagamento elettronico; la persona offesa gli avevaprospettato che il POS fuori servizio, sollecitandolo ad eseguire un prelievo di denaro pressolo sportello collocato proprio di fronte all’esercizio; [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di essere il figliodi un dipendente del comune e cioè di soggetti che si servivano abitualmente presso ilnegozio ed era poi salito in auto senza più fare ritorno.Alla stregua di tale ricostruzione fattuale - non rivalutabile in questa sede perchéimmune da qualsivoglia profilo di travisamento - la Corte territoriale ha ravvisato il concorsodell’imputato nella truffa e ha fornito compiuta motivazione in ordine al concreto contributocausale: [OSCURATO:PERSONA] si era presentato come incaricato di [OSCURATO:PERSONA], così condividendo pienamentel’artificiosa sostituzione di persona messa in atto dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva prelevato il resto deglialimenti e l’aveva riposto subito in auto senza pagare, così da essere pronto per allontanarsirepentinamente, aveva fatto credere alla negoziante di essere il figlio di un cliente e, seppureinvitato a pagare il prezzo effettuando un prelievo di denaro presso apposto sportello, nonaveva provveduto in tal senso e si era allontanato in auto con la merce appena primacaricata.Non è manifestamente illogica l’affermazione del collegio di merito laddove, ha desuntoda precise circostanze fattuali (segnatamente, l’allontanamento in auto senza più fareritorno) che l’esibizione della carta bancomat era stato un mero espediente finalizzato acarpire la fiducia della negoziante.2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.2.1.

Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deducono laviolazione dell’art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto.La Corte di appello ha puntualmente argomentato escludendo il carattere irrisoriodell’offesa arrecata (il prezzo non corrisposto, nonostante il ritiro della merce, era pari adeuro 600 euro) e ravvisando, comunque, la condizione ostativa della abitualità dicomportamento in ragione delle due pregresse condanne riportate dall’imputata per reatidella medesima indole (furto) e di quella ulteriore per furto tentato in abitazione intervenutasuccessivamente alla truffa oggetto di giudizio.Si tratta di un costrutto motivazionale in linea ai principi di diritto dettati da questa Corte,anche a Sezioni Unite, secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto,prevista dall’art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta,all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle “modalità della condotta” ealla “esiguità del danno o del pericolo”, risulti caratterizzata da una offensività minima epurchè il comportamento non sia connotato da abitualità che ricorre quando l'autore hacommesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre a quellooggetto del procedimento (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n.21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311; Sez. 6 n. 40278 del 21/09/2021, Cerello, Rv.279311; Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731).2.2.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale sideducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancatadisapplicazione della ritenuta recidiva e di diniego di pena sostitutiva.Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha valorizzato i due precedenti penalispecifici in ragione dei quali la condotta oggetto di giudizio, ancora di natura predatoria conun non trascurabile ingiusto profitto e particolarmente odiosa in quanto realizzata in unmomento di crisi economica dei commercianti per l’emergenza Covid, era da considerarsiespressione di accresciuta pericolosità sociale.La motivazione è pertanto conforme al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838) secondo cui, inpresenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomoeffettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo allanatura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado dioffensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.Quanto al diniego di pene sostitutive, il collegio di merito ha espresso prognosi negativain ordine alla idoneità delle stesse a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati inragione della personalità negativa della [OSCURATO:PERSONA], gravata da due pregresse condanne perfurto, dopo le quali aveva commesso la truffa oggetto di giudizio e, ancora successivamente,un ulteriore delitto di natura predatoria.Va ricordato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazionediscrezionale del giudice da condursi con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.

Tale principio, affermato dallagiurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originarioart.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716; Sez. 2, n. 13920 del20/02/2015, Rv. 263300) vale anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge dispone che, nell'esercizio del «poterediscrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debbatenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» sicché il giudizio, se sul puntoadeguatamente motivato, come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n.36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031).3.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento,ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso la sentenza emessa in data 16/09/2025 dalla Corte di appello di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si celebra in camera di consiglio senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi;letta la memoria scritta depositata in data 4/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredel ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;letta la memoria scritta depositata in data 16/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lapronuncia emessa in data 04/07/2024 del Tribunale di Chieti che, all’esito di giudiziodibattimentale, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili, in concorso traloro, del delitto di truffa, con irrogazione, a ciascuno, alla pena di un anno di reclusione edeuro 600,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla ritenutarecidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 640 cod.pen. in punto di configurabilità del delitto di truffa.Nel caso in esame si verte in un’ ipotesi di mero inadempimento contrattuale o, al più,nella diversa fattispecie di insolvenza fraudolenta (rispetto alla quale, tuttavia, l’imputato nonè stato in grado di interloquire, nè di difendersi) atteso che non vi è stata alcuna attivitàfraudolenta tale da indurre in errore la persona offesa la quale, di propria iniziativa e perlibera scelta, ha consegnato il buffet destinato alla festa di compleanno senza chiederne ilpagamento anticipato o un acconto.Il fatto che la coimputata [OSCURATO:PERSONA] si sia presentata con un nome falso ([OSCURATO:PERSONA])non costituisce, di per sé, artificio o raggiro poiché la persona offesa avrebbe con chiunqueconcluso il contratto di vendita a tali condizioni.La Corte di appello non ha quindi verificato se ed in quale misura la condotta degliimputati abbia effettivamente inciso sul libero processo di formazione della volontà dellapersona offesa.3.2. Con il secondo motivo di deduce il vizio di motivazione per travisamento dellaprova per invenzione o falsificazione in punto di responsabilità concorsuale dell’imputatoBorrelli per il reato di truffa.La Corte di appello ha delineato taluni aspetti della condotta dell’imputato che, tuttavia,non trovano riscontro negli atti di causa e che, dunque, sono basati su elementi inesistenti.Il collegio di merito ha valorizzato il fatto che l’imputato si era presentato presso ilnegozio ove era stato ordinato il buffet qualificandosi come un soggetto incaricato daAlessia, nome fittizio utilizzato dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], ma nessun elemento attesta laconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle reali generalità di quest’ultima; ha attribuito rilievoanche al fatto che il ricorrente aveva caricato la merce sul proprio veicolo allontanandosisenza più fare ritorno, quando invece è pacifico che costui, dopo il caricamento, avevamanifestato la volontà di pagare tramite POS, ma l’apparecchiatura era fuori servizio.[OSCURATO:PERSONA] si era limitato a ritirare la torta, a riporla nel veicolo e nel rientrare per effettuareil pagamento elettronico, non eseguito per causa a lui non imputabile, si è quindi allontanato.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi.4.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge, con riferimento all’art. 131bis cod. pen, nonché la mancanza, contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione inpunto di mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.4.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt.20 bis, 99 cod. pen. e 56 quater legge n. 681 del 1989, nonché la mancanza,contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata disapplicazionedella recidiva e di diniego di pena sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.1.1. Non è deducibile il primo motivo con il quale si deduce la violazione di legge inpunto di mancata configurazione del fatto in termini di mero inadempimento contrattualeovvero, al più, di insolvenza fraudolenta.L’atto di appello - seppure contenente un generico accenno al fatto che la vicenda inesame presenterebbe “caratteristiche più simili all’inadempimento contrattuale” – non eraaccompagnato, tuttavia, da alcuna argomentazione al riguardo e sviluppava deduzioniesclusivamente sulla estraneità dell’imputato alla condotta criminosa invocandol’assoluzione dello per non avere commesso il fatto.Correttamente, pertanto, la Corte di appello non si è pronunciata in ordine al profilodella sussistenza materiale della truffa (neppure censurato dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA]) e haaffrontato esclusivamente l’aspetto, unico sviluppato nel gravame, con riferimento allapartecipazione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] a tale illecito.1.2. Il secondo motivo di ricorso costituisce pedissequa reiterazione delle doglianzeprospettate nell’atto di appello e già compiutamente disattese dalla Corte territoriale conmotivazione adeguata e scevra da qualsivoglia travisamento per invenzione o falsificazionedel materiale probatorio che la difesa ricorrente ha solo formalmente dedotto in questa sede,proponendo, tuttavia, di fatto, una non consentita rivalutazione della vicenda.Il collegio di merito (pagg 4 e 5 della sentenza impugnata) ha illustrato gli elementiprobatori raccolti e, segnatamente, la testimonianza della persona offesa (pienamentecorrispondente a quella riprodotta nel verbale stenotipico allegato al ricorso) e sulla scorta ditale portato dichiarativo ha motivatamente argomentato sulla compartecipazione di Borrellialla truffa, operando una valutazione unitaria degli elementi fattuali. Sul piano ricostruttivo, ha dato conto che la [OSCURATO:PERSONA] si era presentata sotto falso nome(sedicente [OSCURATO:PERSONA]), aveva ritirato solo in parte il buffet ordinato qualche giorno primaprospettando che, non avendo più spazio in automobile, sarebbe di lì a poco tornata aprendere il resto e ad effettuare il pagamento (per rendersi credibile aveva anche sollecitatola predisposizione di fattura), ma in realtà non aveva più fatto ritorno sul posto; contattatadalla commerciante, aveva comunicato che si sarebbe presentato il fratello a ritirare la partemancante; effettivamente presso l’esercizio si era recato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] qualificandosicome l’incaricato di “ritirare la roba di [OSCURATO:PERSONA]” che aveva riposto sull’auto per poi rientrarenel negozio ed esibire una carta per il pagamento elettronico; la persona offesa gli avevaprospettato che il POS fuori servizio, sollecitandolo ad eseguire un prelievo di denaro pressolo sportello collocato proprio di fronte all’esercizio; [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di essere il figliodi un dipendente del comune e cioè di soggetti che si servivano abitualmente presso ilnegozio ed era poi salito in auto senza più fare ritorno.Alla stregua di tale ricostruzione fattuale - non rivalutabile in questa sede perchéimmune da qualsivoglia profilo di travisamento - la Corte territoriale ha ravvisato il concorsodell’imputato nella truffa e ha fornito compiuta motivazione in ordine al concreto contributocausale: [OSCURATO:PERSONA] si era presentato come incaricato di [OSCURATO:PERSONA], così condividendo pienamentel’artificiosa sostituzione di persona messa in atto dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva prelevato il resto deglialimenti e l’aveva riposto subito in auto senza pagare, così da essere pronto per allontanarsirepentinamente, aveva fatto credere alla negoziante di essere il figlio di un cliente e, seppureinvitato a pagare il prezzo effettuando un prelievo di denaro presso apposto sportello, nonaveva provveduto in tal senso e si era allontanato in auto con la merce appena primacaricata.Non è manifestamente illogica l’affermazione del collegio di merito laddove, ha desuntoda precise circostanze fattuali (segnatamente, l’allontanamento in auto senza più fareritorno) che l’esibizione della carta bancomat era stato un mero espediente finalizzato acarpire la fiducia della negoziante.2.Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti inammissibile.2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deducono laviolazione dell’art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto.La Corte di appello ha puntualmente argomentato escludendo il carattere irrisoriodell’offesa arrecata (il prezzo non corrisposto, nonostante il ritiro della merce, era pari adeuro 600 euro) e ravvisando, comunque, la condizione ostativa della abitualità dicomportamento in ragione delle due pregresse condanne riportate dall’imputata per reatidella medesima indole (furto) e di quella ulteriore per furto tentato in abitazione intervenutasuccessivamente alla truffa oggetto di giudizio.Si tratta di un costrutto motivazionale in linea ai principi di diritto dettati da questa Corte,anche a Sezioni Unite, secondo cui la causa di esclusione per particolare tenuità del fatto,prevista dall’art. 131-bis cod. pen, è applicabile a condizione che la fattispecie concreta,all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alle “modalità della condotta” ealla “esiguità del danno o del pericolo”, risulti caratterizzata da una offensività minima epurchè il comportamento non sia connotato da abitualità che ricorre quando l'autore hacommesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole, oltre a quellooggetto del procedimento (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n.21514 del 02/07/2020, Molino, Rv 279311; Sez. 6 n. 40278 del 21/09/2021, Cerello, Rv.279311; Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731).2.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale sideducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancatadisapplicazione della ritenuta recidiva e di diniego di pena sostitutiva.Quanto al primo profilo, la Corte di appello ha valorizzato i due precedenti penalispecifici in ragione dei quali la condotta oggetto di giudizio, ancora di natura predatoria conun non trascurabile ingiusto profitto e particolarmente odiosa in quanto realizzata in unmomento di crisi economica dei commercianti per l’emergenza Covid, era da considerarsiespressione di accresciuta pericolosità sociale.La motivazione è pertanto conforme al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838) secondo cui, inpresenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomoeffettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo allanatura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado dioffensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.Quanto al diniego di pene sostitutive, il collegio di merito ha espresso prognosi negativain ordine alla idoneità delle stesse a prevenire il pericolo di commissione di ulteriori reati inragione della personalità negativa della [OSCURATO:PERSONA], gravata da due pregresse condanne perfurto, dopo le quali aveva commesso la truffa oggetto di giudizio e, ancora successivamente,un ulteriore delitto di natura predatoria.Va ricordato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazionediscrezionale del giudice da condursi con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.,considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Tale principio, affermato dallagiurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originarioart.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716; Sez. 2, n. 13920 del20/02/2015, Rv. 263300) vale anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod.pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge dispone che, nell'esercizio del «poterediscrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debbatenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» sicché il giudizio, se sul puntoadeguatamente motivato, come nella specie, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 4, n.36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.286031).3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento,ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
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