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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 21201/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3090-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rapprese ntat o e difes o da ll ’ Avvocat o CARLO BELTRANIper procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] 91 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato – avverso il DECRETO N. 3943/2022 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],d e positat o il 1 9 / 1 2 / 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La Corte d’appello di Milano , con decreto del 19 dicembre 2022, ha rigettato il reclamo proposto d a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito quale socio illimitatamente Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 responsabile della Edil 91 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il provvedimento del Tribunale di Monza che , dopo la chiusura del fallimento, ne aveva respinto la richiesta di concessione del beneficio dell’esdebitazione.

2.1. La corte del merito ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo dellameritevolezza richiesto dall’art. 142, 1° comma, l.fall..

In particolare, ha reputato non plausibili le giustificazioni con cui Guarino aveva cercato di escludere la propria responsabilità per la violazione degli obblighi di comunicazione, custodia e tutela consumatasi con l’ ingresso abusivo nell’immobile del F allimento di soggetti estranei - necessariamente da lui compulsati, in quanto dipendenti di una società che intendeva avanzare una proposta di concordato fallimentare - che avevano visionato i dati contenuti nei PC aziendali,e ha ritenuto parimenti non credibile che il reclamante non avesse collaborato col nipote Antonio per consentirgli di vendere a terzi merce che era stata acquisita all’attivo della procedura.

Ha pertanto pienamente condiviso le ragioni di rigetto dell’istanza individuate dal primo giudice, “anche a prescindere dal fatto” che, a fronte di un totale di crediti ammessi al passivo di € 6.428.882,48, con i riparti dell’attivo era stato pagato il solo 4,04% dei crediti privilegiati.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/1/2023, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione deldecreto.

2.3. Ha resistito con controricorso la sola Agenzia delle entrate, mentre il Fallimento è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l’unico motivo articolato il r icorrent e, denunciando la violazione de gli art t . 116 c.p.c. e 142 l.fall ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omesso esame circa un fatto Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l’errata ricostruzione della vicenda e l’ errata interpretazione delle prove offerte, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto insussistente il requisito della meritevolezza previsto dall’art. 142, comma 1°, l.fall..

3.2. Assume di non aver violato nessuno degli obblighi previsti dalla norma e contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del reclamo, deducendo, specificamente: i) che l’esposto col quale il curatore ha denunciato l’ingresso abusivo di terzi nel capannone della società non ha avuto seguito e che comunque i soggetti introdottisi nell’immobile non hanno arrecato alcun danno e/o ritardo alla procedura fallimentare, che si è chiusa regolarmente con la soddisfazione parziale di alcuni creditori; ii) che il curatore non ha provato che siano stati asportati beni inventariati, né che tale presunto trafugamento sia stato compiuto con la sua complicità; iii) che dai certificati penali depositati non risultano a suo carico né procedimenti in fase di indagine, né carichi pendenti, né condanne definitive.

3.3. Sostiene, infine, che ricorre anche il presupposto oggettivo di cui al 2° comma d e ll’art. 142 l.fall., che resta integrato dall’avvenuto pagamento anche solo di una parte soltanto dei debiti esistenti

3.4. Le censure che investono il capo del decreto con cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza del requisito della meritevolezzasono inammissibili.

3.5. Il ricorrente, infatti, sollecita la Corte a un riesame delle risultanze istruttorie, al fine di ottenere un a nuova valutazione delle circostanze in base alle quali il giudice del merito ha ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri di collaborazione e agli obblighi di non ritardare lo svolgimento Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 della procedura e non aggravarne il dissesto, avendo consentito l’ingresso a soggetti estranei all’interno dell’immobile del fallimento e concorso nella consegna al nipote, altrimenti impossibile, di merce acquisita all’attivo che poi questi aveva consegnato a terzi.

3.6. Ed è, invece, noto che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo d’impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (fra moltissime, da ultimo, Cass. n. 32505 del 2023).

3.7. Resta assorbita la censura con la quale Guarino contesta che non ricorresse il requisito oggettivo di cui all’art. 142, 2° comma l. fall., peraltro rivolta contro un’affermazione che la corte del merito ha svolto ad abundantiam e che dunque non integra un’autonoma ratio decidendi.

3.8. Stante l’inammissibilità dell’impugnazione, e tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo, è superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri 141 creditori ammessi al passivo, litisconsorti Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 necessari nel giudizio, cui il ricorso non risulta essere stato notificato(cfr. Cass. 16141/2019, 12515/2018).

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.500,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3090-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rapprese ntat o e difes o da ll ’ Avvocat o CARLO BELTRANIper procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] 91 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato – avverso il DECRETO N. 3943/2022 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],d e positat o il 1 9 / 1 2 / 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Milano , con decreto del 19 dicembre 2022, ha rigettato il reclamo proposto d a [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito quale socio illimitatamente Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 responsabile della Edil 91 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il provvedimento del Tribunale di Monza che , dopo la chiusura del fallimento, ne aveva respinto la richiesta di concessione del beneficio dell’esdebitazione. 2.1. La corte del merito ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo dellameritevolezza richiesto dall’art. 142, 1° comma, l.fall.. In particolare, ha reputato non plausibili le giustificazioni con cui Guarino aveva cercato di escludere la propria responsabilità per la violazione degli obblighi di comunicazione, custodia e tutela consumatasi con l’ ingresso abusivo nell’immobile del F allimento di soggetti estranei - necessariamente da lui compulsati, in quanto dipendenti di una società che intendeva avanzare una proposta di concordato fallimentare - che avevano visionato i dati contenuti nei PC aziendali,e ha ritenuto parimenti non credibile che il reclamante non avesse collaborato col nipote Antonio per consentirgli di vendere a terzi merce che era stata acquisita all’attivo della procedura. Ha pertanto pienamente condiviso le ragioni di rigetto dell’istanza individuate dal primo giudice, “anche a prescindere dal fatto” che, a fronte di un totale di crediti ammessi al passivo di € 6.428.882,48, con i riparti dell’attivo era stato pagato il solo 4,04% dei crediti privilegiati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/1/2023, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione deldecreto. 2.3. Ha resistito con controricorso la sola Agenzia delle entrate, mentre il Fallimento è rimastointimato. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l’unico motivo articolato il r icorrent e, denunciando la violazione de gli art t . 116 c.p.c. e 142 l.fall ., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omesso esame circa un fatto Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l’errata ricostruzione della vicenda e l’ errata interpretazione delle prove offerte, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto insussistente il requisito della meritevolezza previsto dall’art. 142, comma 1°, l.fall.. 3.2. Assume di non aver violato nessuno degli obblighi previsti dalla norma e contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del reclamo, deducendo, specificamente: i) che l’esposto col quale il curatore ha denunciato l’ingresso abusivo di terzi nel capannone della società non ha avuto seguito e che comunque i soggetti introdottisi nell’immobile non hanno arrecato alcun danno e/o ritardo alla procedura fallimentare, che si è chiusa regolarmente con la soddisfazione parziale di alcuni creditori; ii) che il curatore non ha provato che siano stati asportati beni inventariati, né che tale presunto trafugamento sia stato compiuto con la sua complicità; iii) che dai certificati penali depositati non risultano a suo carico né procedimenti in fase di indagine, né carichi pendenti, né condanne definitive. 3.3. Sostiene, infine, che ricorre anche il presupposto oggettivo di cui al 2° comma d e ll’art. 142 l.fall., che resta integrato dall’avvenuto pagamento anche solo di una parte soltanto dei debiti esistenti 3.4. Le censure che investono il capo del decreto con cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza del requisito della meritevolezzasono inammissibili. 3.5. Il ricorrente, infatti, sollecita la Corte a un riesame delle risultanze istruttorie, al fine di ottenere un a nuova valutazione delle circostanze in base alle quali il giudice del merito ha ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri di collaborazione e agli obblighi di non ritardare lo svolgimento Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 della procedura e non aggravarne il dissesto, avendo consentito l’ingresso a soggetti estranei all’interno dell’immobile del fallimento e concorso nella consegna al nipote, altrimenti impossibile, di merce acquisita all’attivo che poi questi aveva consegnato a terzi. 3.6. Ed è, invece, noto che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo d’impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (fra moltissime, da ultimo, Cass. n. 32505 del 2023). 3.7. Resta assorbita la censura con la quale Guarino contesta che non ricorresse il requisito oggettivo di cui all’art. 142, 2° comma l. fall., peraltro rivolta contro un’affermazione che la corte del merito ha svolto ad abundantiam e che dunque non integra un’autonoma ratio decidendi. 3.8. Stante l’inammissibilità dell’impugnazione, e tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo, è superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri 141 creditori ammessi al passivo, litisconsorti Ric. 2023n. 3090 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 4 necessari nel giudizio, cui il ricorso non risulta essere stato notificato(cfr. Cass. 16141/2019, 12515/2018). 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.500,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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