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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 20006/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26171-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi per la cassazione della ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Messina il giorno 9 settembre 2021, del seguente tenore: “[r]ilevato che l’esecuzione dell’impugnata sentenza determinerebbe effetti potenzialmente irreversibili nel caso in cui l’appello trovi accoglimento con relativo pregiudizio per l’appellante, che non pare essere bilanciato dai contrapposti interessi degli appellati.

PQM Sospende l’esecutività dell’impugnata sentenza.

Rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 10 e ss.” [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.

Il primo motivo di ricorso del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la “[v]iolazione dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, ult. comma, c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 101 cpv.

Cost., in quanto con il proprio atto di costituzione nel proc. n. 283/2021 R.G. il Dott. [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’appello principale proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che ne fosse dichiarata l’inammissibilità e/o l’improcedibilità ma relativamente alle due richieste di declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello principale dell’odierno ricorrente, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Messina nell’ordinanza emessa nella suddetta data si limitava a statuire “Ritenuto ammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.” non dando alcuna motivazione, seppur succinta, sul rigetto delle richieste d’improcedibilità ed inammissibilità dell’appello principale avanzate dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]”.

Il secondo motivo di ricorso allega la “[v]iolazione dell’art. 360, ult. comma, c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che nel caso di specie la Corte d’Appello di Messina con l’ordinanza emessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha espresso alcuna pronunzia in merito alle richieste formulate dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] con comparsa di costituzione ed appello incidentale, sulle quali in sede di udienza di trattazione avrebbe dovuto necessariamente pronunciarsi in quanto assolutamente necessarie per la prosecuzione stessa del procedimento, mentre nella realtà si è limitata a statuire semplicemente sull’ammissibilità dell’appello principale.

Così facendo la Corte d’Appello di Messina ha violato l’art. 112 c.p.c. che sancisce il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, per cui il provvedimento giurisdizionale è viziato qualora non copra per intero la domanda o le domande proposte”.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Possono esaminarsi congiuntamente i due motivi.

La memoria di [OSCURATO:PERSONA] prospetta, con riguardo alla “riforma del 2016”, “una lesione del diritto di difesa in quanto il legislatore ha relegato la discussione in pubblica udienza come soltanto eventuale, producendo il deleterio effetto di far perdere alle parti rilevanti garanzie”, e dunque un “contrasto con la Costituzione e con l'art. 6 C.E.D.U.”; inoltre, la memoria del ricorrente lamenta che la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. non garantisce “la tutela delle diverse fattispecie giuridiche e di una pronuncia sulle stesse”.

Nello steso atto difensivo, si scrive che “l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Messina impugnata, differentemente dai principi di diritto richiamati con le sentenze poste a fondamento della proposta di trattazione non partecipata in camera di consiglio che riguardano ipotesi di ordinanze di tipo non decisorio, ha carattere assolutamente decisorio, atteso che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] addirittura stravolge la situazione giuridica del Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale, mentre in primo grado era uguale a quella della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (sia il Dott. [OSCURATO:PERSONA] sia la D.ssa [OSCURATO:PERSONA] erano resistenti nel procedimento possessorio azionato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi erano stati condannati in primo grado), in grado di appello viene inspiegabilmente stravolta ed equiparata a quella del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

Si prosegue sostenendo che “la Corte d'Appello di Messina con l'ordinanza impugnata abbia deciso a priori e senza pregressa pronuncia in tal senso che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] non è comproprietario del fondo sito nella contrada Contura dove è presente il muro oggetto di contestazione e la villetta assieme alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.

Si invita poi a considerare che la controversia attiene a “un procedimento di tipo possessorio azionato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 2002 innanzi al Tribunale di Patti (RG n. 112208/2002) e definito con sentenza pronunciata il 26/02/2021 e pubblicata il 01/03/2021, ovvero a distanza di ben 19 anni”.

Le considerazioni svolte dal ricorrente in memoria sono agevolmente superabili ribadendo che: a) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'articolo 6 CED – dell’art. 380 - bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore, la quale non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3 , 10/01/2017, n. 395 ; Cass. Sez. 6 - 5 , 02/03/2017, n. 5371 ); b) il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, della Costituzione è consentito soltanto avverso ordinanze di contenuto decisorio, idonee, cioè, a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio, e non contro provvedimenti aventi ad oggetto una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia.

L’ordinanza con cui il giudice d’appello dichiari di non ravvisare l’inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e disponga contestualmente, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, non è, perciò, ricorribile per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi, quanto alla prima statuizione, di decisione non ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che in sede di legittimità, neppure essendo, peraltro, configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali (cfr. Cass. Sez. 3, 15 aprile 2019, n. 10422; Cass. Sez. 1, 21 marzo 2016, n. 5510), e, quanto alla seconda statuizione, di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione (Cass. Sez. 6 - 3 , 3 luglio 2015, n. 13774 ; Cass. Sez. 3, 8 marzo 2005, n. 5011).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo per l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26171-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 09/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi per la cassazione della ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Messina il giorno 9 settembre 2021, del seguente tenore: “[r]ilevato che l’esecuzione dell’impugnata sentenza determinerebbe effetti potenzialmente irreversibili nel caso in cui l’appello trovi accoglimento con relativo pregiudizio per l’appellante, che non pare essere bilanciato dai contrapposti interessi degli appellati. PQM Sospende l’esecutività dell’impugnata sentenza. Rinvia per la precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 10 e ss.” [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso, mentre l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. Il primo motivo di ricorso del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la “[v]iolazione dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 360, ult. comma, c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 101 cpv. Cost., in quanto con il proprio atto di costituzione nel proc. n. 283/2021 R.G. il Dott. [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’appello principale proposto dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che ne fosse dichiarata l’inammissibilità e/o l’improcedibilità ma relativamente alle due richieste di declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità dell’appello principale dell’odierno ricorrente, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Messina nell’ordinanza emessa nella suddetta data si limitava a statuire “Ritenuto ammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.” non dando alcuna motivazione, seppur succinta, sul rigetto delle richieste d’improcedibilità ed inammissibilità dell’appello principale avanzate dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]”. Il secondo motivo di ricorso allega la “[v]iolazione dell’art. 360, ult. comma, c.p.c., con conseguente falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. atteso che nel caso di specie la Corte d’Appello di Messina con l’ordinanza emessa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha espresso alcuna pronunzia in merito alle richieste formulate dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] con comparsa di costituzione ed appello incidentale, sulle quali in sede di udienza di trattazione avrebbe dovuto necessariamente pronunciarsi in quanto assolutamente necessarie per la prosecuzione stessa del procedimento, mentre nella realtà si è limitata a statuire semplicemente sull’ammissibilità dell’appello principale. Così facendo la Corte d’Appello di Messina ha violato l’art. 112 c.p.c. che sancisce il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, per cui il provvedimento giurisdizionale è viziato qualora non copra per intero la domanda o le domande proposte”. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Possono esaminarsi congiuntamente i due motivi. La memoria di [OSCURATO:PERSONA] prospetta, con riguardo alla “riforma del 2016”, “una lesione del diritto di difesa in quanto il legislatore ha relegato la discussione in pubblica udienza come soltanto eventuale, producendo il deleterio effetto di far perdere alle parti rilevanti garanzie”, e dunque un “contrasto con la Costituzione e con l'art. 6 C.E.D.U.”; inoltre, la memoria del ricorrente lamenta che la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. non garantisce “la tutela delle diverse fattispecie giuridiche e di una pronuncia sulle stesse”. Nello steso atto difensivo, si scrive che “l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Messina impugnata, differentemente dai principi di diritto richiamati con le sentenze poste a fondamento della proposta di trattazione non partecipata in camera di consiglio che riguardano ipotesi di ordinanze di tipo non decisorio, ha carattere assolutamente decisorio, atteso che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] addirittura stravolge la situazione giuridica del Dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale, mentre in primo grado era uguale a quella della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (sia il Dott. [OSCURATO:PERSONA] sia la D.ssa [OSCURATO:PERSONA] erano resistenti nel procedimento possessorio azionato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi erano stati condannati in primo grado), in grado di appello viene inspiegabilmente stravolta ed equiparata a quella del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Si prosegue sostenendo che “la Corte d'Appello di Messina con l'ordinanza impugnata abbia deciso a priori e senza pregressa pronuncia in tal senso che il Dott. [OSCURATO:PERSONA] non è comproprietario del fondo sito nella contrada Contura dove è presente il muro oggetto di contestazione e la villetta assieme alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. Si invita poi a considerare che la controversia attiene a “un procedimento di tipo possessorio azionato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nel lontano 2002 innanzi al Tribunale di Patti (RG n. 112208/2002) e definito con sentenza pronunciata il 26/02/2021 e pubblicata il 01/03/2021, ovvero a distanza di ben 19 anni”. Le considerazioni svolte dal ricorrente in memoria sono agevolmente superabili ribadendo che: a) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'articolo 6 CED – dell’art. 380 - bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione degli istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo nomofilattico, all’esito di una mera proposta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore, la quale non riveste carattere decisorio e non deve essere motivata, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per quest'ultimo, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o di non condividerla, con conseguente rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dello stesso art. 380-bis c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3 , 10/01/2017, n. 395 ; Cass. Sez. 6 - 5 , 02/03/2017, n. 5371 ); b) il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, della Costituzione è consentito soltanto avverso ordinanze di contenuto decisorio, idonee, cioè, a incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio, e non contro provvedimenti aventi ad oggetto una misura di tipo cautelare e provvisorio, senza pregiudizio alcuno per la risoluzione della controversia. L’ordinanza con cui il giudice d’appello dichiari di non ravvisare l’inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e disponga contestualmente, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, non è, perciò, ricorribile per cassazione, neppure a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi, quanto alla prima statuizione, di decisione non ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che in sede di legittimità, neppure essendo, peraltro, configurabile il vizio di omessa pronuncia su questioni processuali (cfr. Cass. Sez. 3, 15 aprile 2019, n. 10422; Cass. Sez. 1, 21 marzo 2016, n. 5510), e, quanto alla seconda statuizione, di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio, che produce effetti temporanei, destinati ad esaurirsi con la sentenza definitiva del giudizio d'impugnazione (Cass. Sez. 6 - 3 , 3 luglio 2015, n. 13774 ; Cass. Sez. 3, 8 marzo 2005, n. 5011). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo per l’altro intimato [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del
Sentenza Cassazione n. 20006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris