CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione di rigettare l'istanza di detenzione domiciliare sul presupposto che sia necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, laddove la situazione del detenuto non sarebbe suscettibile di evoluzione quanto ai rapporti con il contesto socio-familiare esterno; ritenuto che tali censure siano manifestamente infondate, avendo l'ordinanza dato conto, con motivazione congrua e logica, della relativa decisione, fondata sull'impossibilità, allo stato, di formulare un giudizio di affidabilità del detenuto, considerata la commissione, in epoca recente, di condotte di rilevanza penale analoghe a quelle per cui è condanna, alla necessità di portare avanti un'attività di osservazione della personalità ancora in corso e all'assenza di notizie certe sulla situazione alloggiativa, profilo quest'ultimo, di rilevanza primaria in rapporto alla natura della misura richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis