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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11109/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un motoveicolo di provenienza furtiva ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale (ridotta unicamente per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione dell'ulteriore reato in origine ascritto all'imputato) deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per asserita insussistenza del reato presupposto e carenza del necessario dolo), nonché all'eccessività della pena, al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato in diversa sentenza Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la disponibilità, motivatamente ritenuta accertata, da parte dell'imputato, del motoveicolo di provenienza furtiva in oggetto (come da denuncia del legittimo detentore del mezzo) e l'assenza di valide giustificazioni in ordine all'acquisizione di esso, tra l'altro detenuto dall'imputato in condizioni che denotavano anomale modalità di accensione (non con le chiavi d'ordinanza, ma collegando i cavi appositi).

In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti, legittimare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, o comunque essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).

Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizione, valorizzando: - quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il non esiguo valore commerciale del motoveicolo ricettato, apprezzato con accertamento fattuale incensurabilmente in sede di legittimità; - quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla revoca dello stesso beneficio separatamente concesso, la finalità di lucro comune ai reati giudicati ed a quello giudicando, la cui insistita reiterazione non legittima un positivo giudizio di prognosi sulle future condotte del reo; - quanto alla determinazione del conclusivo trattamento sanzionatorio, i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato: i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi benevolmente prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M1. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrabi Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un motoveicolo di provenienza furtiva ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale (ridotta unicamente per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione dell'ulteriore reato in origine ascritto all'imputato) deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per asserita insussistenza del reato presupposto e carenza del necessario dolo), nonché all'eccessività della pena, al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. e della sospensione condizionale della pena, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato in diversa sentenza Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la disponibilità, motivatamente ritenuta accertata, da parte dell'imputato, del motoveicolo di provenienza furtiva in oggetto (come da denuncia del legittimo detentore del mezzo) e l'assenza di valide giustificazioni in ordine all'acquisizione di esso, tra l'altro detenuto dall'imputato in condizioni che denotavano anomale modalità di accensione (non con le chiavi d'ordinanza, ma collegando i cavi appositi). In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti, legittimare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, o comunque essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). Anche gli ulteriori motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considerano le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizione, valorizzando: - quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il non esiguo valore commerciale del motoveicolo ricettato, apprezzato con accertamento fattuale incensurabilmente in sede di legittimità; - quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena ed alla revoca dello stesso beneficio separatamente concesso, la finalità di lucro comune ai reati giudicati ed a quello giudicando, la cui insistita reiterazione non legittima un positivo giudizio di prognosi sulle future condotte del reo; - quanto alla determinazione del conclusivo trattamento sanzionatorio, i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato: i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi benevolmente prossima a quelli minimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M1. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrabi Al
Sentenza Cassazione n. 11109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris