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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42327/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi udito il difensore: L 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GORIZIA si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Nell'interesse del Fabjan e del Chemelli sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e in termini unitari, attesa la sostanziale identità delle censure sviluppate nei due ricorsi.

In particolare, si lamenta carenza di motivazione per avere la Corte territoriale frainteso la doglianza prospettata con la quale si sottolineava che le lesioni delle quali la vittima si era lamentato con le Forze dell'Ordine erano compatibili con i pugni e i calci che lo stesso Hrvatic aveva sferrato contro l'autovettura degli imputati e la porta del locale dell'agriturismo di Malchina, prima che sopraggiungessero gli operanti, mentre le restanti lesioni erano compatibili con i pugni e i calci che la vittima aveva ricevuto dalla donna che lo accompagnava, ossia dalla Zanier.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

4. All'udienza del 14 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Il punto cruciale dell'appello sul quale la Corte territoriale non risulta essersi soffermata è rappresentato, come viene ripetutamente sottolineato nel ricorso per cassazione, dalla circostanza che la persona offesa, dopo il primo scontro con i tre imputati, li aveva inseguiti mentre si allontanavano per poi cominciare a colpire l'autovettura nella quale questi ultimi si trovavano.

Non solo: anche dopo che i tre imputati erano scesi dal veicolo per nuovamente confrontarsi con lo Hrvatic, quest'ultimo - nuovamente allontanatisi i primi su richiesta dei titolari del locale - aveva iniziato a prendere a pugni e calci il portone per poi usare persino una panca.

Siffatti profili, evidenziati in termini specifici nell'atto di appello attraverso il richiamo a pertinenti brani di deposizioni testimoniali, pongono il problema della riconducibilità delle lesioni refertate alla condotta degli imputati, sia alla luce del dinamismo che lo Hrvatic è riuscito ad esprimere pur dopo il confronto fisico con i primi, sia alla luce dell'idoneità delle condotte serbate dal secondo a procurarsi, in tutto o in parte, le lesioni registrate.

E ciò senza dire dell'incidenza della condotta aggressiva della Zanier, che, secondo la stessa sentenza impugnata, ha inferto calci e pugni allo Hrvatic, ormai a terra.

Come si diceva, si tratta di snodi argomentativi dell'atto di impugnazione che non sono stati affrontati nella sentenza impugnata e che appaiono, invece, determinanti per individuare i concreti effetti delle condotte poste in essere dagli imputati.

A fronte di siffatte lacune motivazionali, non emergendo in termini evidenti cause di non punibilità di cui all'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., deve prendersi atto che, tenendo conto dei 136 giorni di sospensione, in data 8 novembre 2021 è maturato il termine di prescrizione del reato de quo.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Essa va, altresì, annullata, in dipendenza delle pretese civilistiche esercitate dallo Hrvatic, con le conseguenze di cui all'art. 622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi udito il difensore: L 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GORIZIA si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 21 gennaio 2021 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente in cassazione), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del Fabjan e del Chemelli sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e in termini unitari, attesa la sostanziale identità delle censure sviluppate nei due ricorsi. In particolare, si lamenta carenza di motivazione per avere la Corte territoriale frainteso la doglianza prospettata con la quale si sottolineava che le lesioni delle quali la vittima si era lamentato con le Forze dell'Ordine erano compatibili con i pugni e i calci che lo stesso Hrvatic aveva sferrato contro l'autovettura degli imputati e la porta del locale dell'agriturismo di Malchina, prima che sopraggiungessero gli operanti, mentre le restanti lesioni erano compatibili con i pugni e i calci che la vittima aveva ricevuto dalla donna che lo accompagnava, ossia dalla Zanier. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. All'udienza del 14 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il punto cruciale dell'appello sul quale la Corte territoriale non risulta essersi soffermata è rappresentato, come viene ripetutamente sottolineato nel ricorso per cassazione, dalla circostanza che la persona offesa, dopo il primo scontro con i tre imputati, li aveva inseguiti mentre si allontanavano per poi cominciare a colpire l'autovettura nella quale questi ultimi si trovavano. Non solo: anche dopo che i tre imputati erano scesi dal veicolo per nuovamente confrontarsi con lo Hrvatic, quest'ultimo - nuovamente allontanatisi i primi su richiesta dei titolari del locale - aveva iniziato a prendere a pugni e calci il portone per poi usare persino una panca. Siffatti profili, evidenziati in termini specifici nell'atto di appello attraverso il richiamo a pertinenti brani di deposizioni testimoniali, pongono il problema della riconducibilità delle lesioni refertate alla condotta degli imputati, sia alla luce del dinamismo che lo Hrvatic è riuscito ad esprimere pur dopo il confronto fisico con i primi, sia alla luce dell'idoneità delle condotte serbate dal secondo a procurarsi, in tutto o in parte, le lesioni registrate. E ciò senza dire dell'incidenza della condotta aggressiva della Zanier, che, secondo la stessa sentenza impugnata, ha inferto calci e pugni allo Hrvatic, ormai a terra. Come si diceva, si tratta di snodi argomentativi dell'atto di impugnazione che non sono stati affrontati nella sentenza impugnata e che appaiono, invece, determinanti per individuare i concreti effetti delle condotte poste in essere dagli imputati. A fronte di siffatte lacune motivazionali, non emergendo in termini evidenti cause di non punibilità di cui all'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., deve prendersi atto che, tenendo conto dei 136 giorni di sospensione, in data 8 novembre 2021 è maturato il termine di prescrizione del reato de quo. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Essa va, altresì, annullata, in dipendenza delle pretese civilistiche esercitate dallo Hrvatic, con le conseguenze di cui all'art. 622 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per
Sentenza Cassazione n. 42327/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris