CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 37136/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli ha parzialmente riformato l'ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 28 dicembre 2020, con la quale erano state applicate a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quella degli arresti domiciliari, per la partecipazione - [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promotrice e organizzatrice, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di organizzatrice, gli altri in qualità di semplici partecipi - a un'associazione articolata in tre sottogruppi tra loro coordinati, finalizzata al compimento di più delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto, detenzione nel territorio dello Stato di tabacchi lavorati esteri per i quali non risultavano pagati i diritti di confine. Il Tribunale ha confermato l'ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si lamentano, in primo luogo, la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta conformità alla legge della tardiva autorizzazione da parte del pubblico ministero alla difesa ad estrarre copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate, nonché dei file audio e video utilizzati ai fini dell'adozione della misura cautelare. La difesa afferma di avere inviato al pubblico ministero richiesta di estrazione copia in data 17 febbraio 2021; mentre l'autorizzazione all'estrazione di copia era concessa in via telefonica al difensore in data 19 febbraio 2021, ovvero a meno di 24 ore dalla celebrazione dell'udienza camerale, ma i file non erano però effettivamente disponibili presso l'ufficio di Procura, cosicché il difensore veniva invitato all'ascolto degli stessi nel giorno successivo alla celebrazione dell'udienza camerale. Si contesta la motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui l'istanza difensiva era stata formulata in termini eccessivamente generici e tale genericità aveva giustificato il riscontro con cui il pubblico ministero aveva autorizzato l'ascolto delle registrazioni indicate nell'istanza stessa - demandandone l'esecuzione all'ufficio intercettazioni, con il quale la difesa avrebbe dovuto concordare giorno e orario - ed aveva invitato la difesa stessa a specificare i numeri progressivi di cui chiedeva copia e se necessitasse delle fonie o delle trascrizioni. La lesione del diritto di difesa nascerebbe dal mancato rispetto di ragionevoli tempistiche da parte dell'ufficio di Procura, mentre l'irreperibilità delle registrazioni presso l'ufficio nulla avrebbe a che fare con l'eventuale genericità dell'istanza. Si contesta anche la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui afferma che non risulta dagli atti che il difensore si sia attivato nei giorrti precedenti all'udienza di riesame per eseguire o sollecitare l'ascolto e fornire le precisazioni sull'oggetto esatto di tale ascolto richieste dal pubblico ministero.• 2.2. Si lamentano, in secondo luogo, la violazione degli artt. 272, 274, 309 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in merito alla ritenuta gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ad avviso dei ricorrenti, non è adeguata la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui fa perno sulla genericità degli assunti difensivi, ritenendo che gli stessi tradiscano una valutazione frazionata e atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti. Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale valorizza il rapporto partecipativo nelle attività di rifornimento, distribuzione e vendita, che li rende parte integrante dell'organizzazione criminale e soggetti sui quali i capi possono fare affidamento; ma - nella prospettazione difensiva - l'interpretazione che si rinviene nell'ordinanza impugnata ha un carattere parziale, che non si attaglia alle risultanze probatorie concrete, non essendo ravvisabili un vincolo associativo, una struttura organizzata e un programma criminoso indeterminato, ma al più un concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in singole condotte di vendita di tabacchi lavorati esteri (come emergerebbe dalle conversazioni richiamate alle pagg. 9 e 10 del ricorso). Quanto, più in particolare, alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso si afferma che la stessa è stata sorpresa in auto con la [OSCURATO:PERSONA] in possesso di 2 kg di tabacchi lavorati esteri, e ciò sarebbe riconducibile ad un'ipotesi di mera connivenza (e neanche di concorso), perché la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di essere l'unica proprietaria di quei tabacchi. In relazione alle esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione, la difesa evidenzia che gli indagati sono "quasi tutti" soggetti incensurati, mentre i fatti si sono protratti al più fino al marzo del 2019, facendo venire meno l'attualità del pericolo. Si lamenta che, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza motiva sull'assenza di elementi sintomatici di un definitivo allontanamento delle indagate dal contesto territoriale, sociale e familiare di appartenenza e di un autentico cambiamento di stile di vita; mentre, con riguardo agli altri due ricorrenti, l'ordinanza motiva nel senso che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, senza fornire adeguate giustificazioni sul punto. 2.3. Si denunciano infine, la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione alla scelta della misura per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui valorizza, contro le indagate, la spregiudicatezza e la trasgressività manifestate nelle vicende oggetto del procedimento, nonché la concreta conformazione delle condotte in contestazione. Si ricorda, quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], che la stessa avrebbe potuto essere ospitata in un appartamento ad una distanza adeguata (50 km) dal luogo di pretesa commissione dei reati. A proposito della [OSCURATO:PERSONA], si lamenta che la stessa avrebbe potuto essere autorizzata ad uscire dal domicilio per qualche ora.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Il primo motivo - riferito alla violazione del diritto di difesa conseguente alla non disponibilità dei supporti delle intercettazioni in un momento precedente all'udienza camerale di riesame - è infondato. Il Tribunale evidenzia che il 17 febbraio 2021 il difensore degli indagati aveva inviato via PEC al pubblico ministero istanza di avere la disponibilità dell'ascolto ed eventualmente del rilascio di copie dei DVD con le intercettazioni inerenti i RIT 1997/18, 2684/18, 3175/18, 3176/18, 3225/18, 3227/18, 47/19 e di ogni altra intercettazione su cui si fonda l'ordinanza cautelare, in vista dell'udienza camerale di riesame del 23 febbraio 2021. Il pubblico ministero aveva risposto a tale richiesta con provvedimento del 18 febbraio 2021, autorizzando l'ascolto «per eseguire il quale si organizzerà la Difesa con l'ufficio a ciò deputato (cui si trasmette la presente) dei RIT richiesti; quanto alle copie, si invita la Difesa a specificare i progressivi di cui chiede copia e se chiedi le fonie o le trascrizioni». Tale atto era stato ritirato dal difensore il 22 febbraio 2021, come da sottoscrizione riportata in calce. Si tratta - secondo la corretta valutazione del giudice del riesame - di un'istanza difensiva eccessivamente generica, alla quale il pubblico ministero ha comunque risposto tempestivamente, invitando il difensore a specificare i numeri esatti degli atti e la tipologia di richiesta. Né risulta che il difensore - che pure afferma di essere stato contattato per telefono della segreteria del pubblico ministero il 19 febbraio alle ore 13:56 - si sia attivato prima del 23 febbraio per eseguire o sollecitare l'ascolto e fornire le precisazioni richieste dal pubblico ministero. Non trova conferma negli atti l'affermazione difensiva secondo cui la segreteria del pubblico ministero aveva autorizzato il difensore a recarsi presso la procura il 22 febbraio 2021, a 24 ore dalla data di celebrazione dell'udienza, né gli indagati hanno rappresentato le ragioni per le quali non hanno risposto all'invito del pubblico ministero di specificare i numeri progressivi di interesse. Nessuna compressione del diritto di difesa emerge, dunque, nella a, vicenda, perché il preteso ritardo nella messa 'disposizione degli atti non appare dovuto ad un'omissione del pubblico ministero, ma ad una inerzia del difensore. Si attaglia, dunque, alla situazione il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non determina nullità del procedimento di acquisizione della prova, deducibile nel procedimento di riesame, il ritardo dell'organo dell'accusa a provvedere sull'istanza della difesa di accedere ai file audio contenenti le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare, ove nella stessa non sia specificato 4 /\k che l'ascolto, ovvero il rilascio di copia delle registrazioni, ha ragioni di urgenza in quanto finalizzato alla trattazione dell'udienza già fissata dinanzi al tribunale del riesame, potendo l'istanza avere anche il diverso scopo di predisporre e presentare una richiesta di revoca o sostituzione della misura. Il diritto all'accesso e all'acquisizione è dunque limitato ai file contenenti le intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare ed è funzionale a verificarne la legittimità; con la conseguenza che la difesa ha l'onere di presentare una richiesta che sia tempestiva (cioè in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere) e specifica (ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza della richiesta stessa, con precisa indicazione dei file delle captazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'ascolto e rilascio di copia). In mancanza di tali indicazioni il ritardo dell'organo dell'accusa a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento di riesame (Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Rv. 277016). 1.2. Il secondo motivo di doglianza - riferito ai presupposti per l'applicazione delle misure - è inammissibile, perché non riconducibile alle categorie di cui all'art.606 cod. proc. pen. La difesa non prospetta violazioni di legge, non richiamando puntualmente le ragioni di un'interpretazione eventualmente erronea delle disposizioni indicate, né evidenzia lacune o • vizi logici della motivazione, limitandosi, nella sostanza, a proporre un'interpretazione alternativa del quadro indiziario. Quanto a tale profilo, il provvedimento impugnato risulta, in ogni caso, argomentato in modo logico e coerente, laddove evidenzia che le affermazioni poste dal giudice per le indagini preliminari a supporto dell'impugnato provvedimento devono essere correlate con il complessivo materiale investigativo riportato o richiamato nella sua ordinanza, che va valutato globalmente, e non attraverso una atomistica parcellizzazione dei singoli elementi che porti a esaltare la pretesa ambiguità di ciascuno di essi. La difesa non contesta, del resto, che all'accertamento dell'organizzazione criminosa e all'identificazione degli associati si sia pervenuti all'esito di un'articolata indagine, fondata su informative di polizia giudiziaria, intercettazioni telefoniche e ambientali, attività investigative di riscontro, sequestri, servizi di osservazione e controllo. Sono stati così ricostruiti i livelli della struttura associativa, le modalità operative, con la predisposizione di punti vendita, i rapporti di approvvigionamento con altri gruppi, le cautele idonee ad eludere i controlli, le modalità di ripartizione dei proventi e di reperimento della liquidità, ampiamente confermati dal sequestro di consistenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri. Il Tribunale si sofferma, poi, in modo analitico - senza che la difesa muova specifiche contestazioni a tale ricostruzione nel ricorso per cassazione - sulle posizioni dei singoli indagati, tra le quali spicca quella di Sibili° 5 tk,k Laura (trattata alle pagg. 10-12 con ampi riferimenti al quadro indiziario a suo carico) oltre a quelle degli altri ricorrenti (trattate individualmente alle pagg. 13- 15) dei quali si descrivono le attività svolte i ruoli ricoperti, sulla base di richiami ,g! solidi e coerenti agli esiti delle indagini. Del tutto destituita di fondamento, perché sganciata dalle risultanze istruttorie risulta, quindi, la prospettazione difensiva tesa a sminuire il contributo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato è stato correttamente individuato nella persistenza del vincolo associativo e nel profondo radicamento del gruppo nel tessuto criminale dell'area di riferimento. 1.3. Analoghe considerazioni valgono quanto all'ultimo motivo di doglianza, riferito alla scelta della misura. Anche in questo caso la difesa pretende di sovrapporre una sua interpretazione del quadro indiziario alle logiche e coerenti conclusioni cui giunge l'ordinanza impugnata, la quale evidenzia i ruoli primari rivestiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che svolgono compiti fondamentali per l'esistenza e l'operatività dell'associazione, nonché gli ulteriori elementi - non presi in considerazione dalla difesa neanche a fini di critica - rappresentati dal perdurante inserimento del sodalizio nel circuito del traffico illecito in territori storicamente controllati dalla criminalità organizzata, come comprovato dai contatti della [OSCURATO:PERSONA] con soggetti legati al clan Moccia. Del tutto correttamente, con specifico riferimento alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] si osserva che la spregiudicatezza manifestata nella vicenda oggetto del titolo cautelare esclude la possibilità di formulare nei suoi confronti un giudizio prognostico favorevole sull'osservanza degli obblighi derivanti dall'esecuzione di una misura meno afflittiva. Si evidenzia altresì, quale ulteriore ragione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, che neanche la permanenza in un comune distante da Afragola è in grado di impedire la reiterazione del reato, comunque attuabile - viste le sue modalità - attraverso forme di gestione indiretta o a distanza di approvvigionamento e distribuzione, per l'ampiezza della rete criminale complessivamente coinvolta. Infine, il Tribunale ha, con coerente valutazione, rigettato l'istanza difensiva dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione dove questa si trova agli arresti domiciliari, non essendo state prospettate specifiche e documentate ragioni a suo sostegno, a ben vedere non specificamente richiamate neanche con il ricorso per cassazione. 2. I ricorsi devono essere, dunque, rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. p • Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempi