CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entro Equestre “[OSCURATO:PERSONA]”,associazione non riconosciuta, e [OSCURATO:PERSONA], quale referente-custode del compendio dei beni, nonché socio fondatore del CentroEquestre “[OSCURATO:PERSONA]”, associazione non riconosciuta,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in atti;ricorrenticontroPasculli Sabina, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Metta e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA];intimatoNumero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/2026avverso il decreto del 14/06/2024 del Presidente del Tribunale di Bari,reso nel procedimento n. 2313/2024 R.G.V.;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alPresidente del Tribunale di Bari la nomina del liquidatore CentroEquestre “[OSCURATO:PERSONA]”, avente la forma giuridica diassociazione non riconosciuta (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), inconseguenza dell’avvenuto scioglimento del sodalizio, delle dimissionipresentate dal liquidatore nominato dalla presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina e del contrasto vigente tra gli associati in ordine allaapplicabilità di alcune delibere assembleari ed alla gestione delpatrimonio del Centro.Con decreto in data 31/05/2024, il Presidente del Tribunalenominava liquidatore dell’associazione non riconosciuta il dott.[OSCURATO:PERSONA], e poi, a seguito della rinuncia di quest’ultimo, condecreto in data 14/06/2024, il dott. [OSCURATO:PERSONA].Gli attuali ricorrenti, appresa la nomina del liquidatore giudiziale,ne chiedevano la revoca, ma il Presidente del Tribunale, disposta lacomparizione delle parti, rigettava l’istanza con decreto del09//08/2024.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, quindi, propostoricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento del decreto[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di tutti gli atti precedenti connessi e successividipendenti di cui al procedimento n. 2313/2024 R.G. VolontariaGiurisdizione del Tribunale di Bari.L’impugnazione è stata affidata ad un motivo di doglianza.Numero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/2026Si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre LerarioRomualdo è rimasto intimato.Con nota del 17/02/2026, i ricorrenti hanno depositato documenti,comprendenti la rinuncia alla nomina del liquidatore del dott. LerarioRomualdo, seguita dal provvedimento giudiziale di revoca dello stesso.In data 20/02/2026 la controricorrente ha presentato istanza diriunione e trattazione congiunta del presente procedimento con ilprocedimento n. 7197/2025 R.G. pendente tra le stesse parti davantia questa Corte.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt.30 c.c. e 11 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Ad opinione dei ricorrenti non poteva essere avviata la proceduradi volontaria giurisdizione per la nomina del liquidatore, poiché vi erauna notevole conflittualità, proprio con riferimento specifico alladelibera di scioglimento dell’associazione.2. Non è opportuna la riunione al presente procedimento delprocedimento n. 7197/2025 RG pendente davanti a questa stessaCorte, richiesta dalla controricorrente, tenuto conto che si trattadell’impugnazione di diversi provvedimenti.3. In via preliminare, occorre rilevare che il decreto di nomina diLerario [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore del [OSCURATO:PERSONA], adottato dalPresidente dal Tribunale di Bari il 14/06/2024, risulta essere statorevocato in pendenza del presente procedimento, come si evincedall’atto di rinuncia e dal provvedimento di revoca giudiziale, depositatiil 17/02/2026 dai ricorrenti insieme alla delibera assembleare del25/11/2023.Numero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/20264. Nella memoria difensiva, depositata il 20/02/2026, i ricorrentihanno chiesto che «per il presente ricorso si emetta dichiarazione dinon doversi procedere per sopravvenuta carenza di interesse, concompensazione delle spese stante le intervenute dimissioni delliquidatore; se del caso si rilevi la inammissibilità del controricorso dellaPasculli, in quanto dichiarata decaduta come socia dall’ASD condelibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA].»Nella propria memoria difensiva, la controricorrente ha, prima ditutto, eccepito l’inammissibilità della produzione, effettuata il17/02/2026, della delibera assembleare dell’associazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha, poi, concluso insistendo per la pronuncia diinammissibilità del ricorso e del motivo di doglianza per le numerosealtre ragioni già illustrate, chiedendo la condanna delle controparti allaliquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensoreantistatario.5. La produzione della deliberazione assembleare del 25/11/2023,è stata effettuata dai ricorrenti ai fini della dimostrazione dell’eccepitainammissibilità del controricorso, poiché dette parti hanno dedotto checon essa [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata decaduta dalla qualità diassociata, sicché la produzione è ammissibile ai sensi dell’art. 372c.p.c.L’eccezione d’inammissibilità del controricorso è senza dubbioinfondata, poiché la legittimazione a partecipare al giudizio dilegittimità spetta al soggetto che è stato parte nel precedente giudiziodi merito, a prescindere dalla correttezza di tale partecipazione e dallatitolarità del rapporto sostanziale, purché sia stato ritenuto tale dalgiudice che ha adottato la decisione impugnata (Cass., Sez. 6-5,Ordinanza n. 15356 del 20/07/2020; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13584del 30/05/2017; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 20789 del 02/10/2014).Numero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/2026Nella specie, pertanto, tale legittimazione a partecipare nel giudiziodi cassazione non può essere esclusa in capo alla controricorrente, che,anzi, ha avviato il procedimento per la nomina del liquidatore, su cuiha statuito il Presidente del Tribunale con il provvedimento impugnato.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenutacarenza di interesse.6.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., «Per proporre unadomanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».Questa Corte è consolidata nel ritenere che l’interesse ad agire,previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificatoin una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, insenso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo el'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno. Ne derivache tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale,poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazionesoggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e restainvece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltantoin via di massima o accademica di una questione di diritto in vista disituazioni future o meramente ipotetiche (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.12532 del 08/05/2024).In numerose pronunce, questa stessa Corte ha efficacementeaffermato che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale,consistendo nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamenteapprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (tra letante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007).In quanto condizione dell’azione, l’interesse ad agire devesussistere fino al momento della decisione, quale espressione delbisogno di tutela giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17029del 11/08/2016; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14649 del 11/06/2013).Numero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/20266.2. Nel caso di specie, l’intervenuta revoca del decreto di nominadel liquidatore, in questa sede impugnato, comporta l’inequivocacarenza di interesse all’impugnazione per motivi sopravvenuti allaproposizione del ricorso, affermata dagli stessi ricorrenti che hannochiesto darsi atto di tale sopravvenienza.7. Il regolamento delle spese di lite segue il criterio dellasoccombenza virtuale, con la conseguenza che i ricorrenti devonoessere condannati al pagamento delle spese processuali sostenutedalla controricorrente, poiché il ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento adottato è inammissibile, essendo contro di essoprevisto il reclamo ex art. 739 c.p.c.7.1. Com’è noto, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., èconsentito il ricorso straordinario per cassazione, in materia civile,contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali.La S.C. si è da subito orientata nel senso di consentire l’esperibilitàdi tale rimedio non solo nei confronti dei provvedimenti che hanno laforma della sentenza ma anche delle statuizioni adottate in formadiversa, che abbiano, comunque, carattere “decisorio” (incidendo sudiritti soggettivi) e “definitivo” (perché non altrimenti impugnabili).Tale principio, non posto successivamente in discussione, è statosancito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 2593 del 30/07/1953, ove leSezioni Unite hanno affermato che il ricorso straordinario percassazione è esperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che, aprescindere dalla forma che assumono, decidono in modo definitivo ilmerito di una controversia, la cui eventuale ingiustizia resterebbeirreparabilmente e definitivamente priva di controllo.L’interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza dilegittimità, ha ricevuto l’avallo del legislatore che, nel novellare ildisposto dell’art. 360 c.p.c. con l’art. 2 d.lgs. n. 40 del 2006, haespressamente stabilito che la disciplina contenuta nell’art. 360, commiNumero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/20261 e 3, c.p.c. si applica anche «ai provvedimenti diversi dalla sentenzacontro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione dilegge».È dunque ammesso il ricorso straordinario per cassazione, per tuttii vizi previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c. contro ogni provvedimento,compresi i decreti e le ordinanze, connotati dal duplice requisito delladecisorietà (nel senso che incidano su diritti o status) e della definitività(nel senso che non possano essere rimessi in discussione in nessunmodo e a nessuna condizione).Ciò che occorre tenere presente è che la regola, oggi contenuta nelsettimo comma dell'art. 111 Cost. — secondo cui contro le sentenze econtro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organigiurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso inCassazione per violazione di legge — ha la finalità di ammettere talemezzo di impugnazione «contro i provvedimenti rispetto ai quali lalegge esclude ogni impugnazione o esclude il solo ricorso percassazione, ovvero lo limita, non consentendolo per violazione dilegge» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2593 del 30/07/1953).È evidente, dunque, che, ove il provvedimento sia in altro modoimpugnabile, il controllo di legittimità può investire la sola pronunciaresa in sede di gravame, sicché la mancata proposizionedell’impugnazione non giustifica in alcun modo l'esperimento delrimedio contemplato dall'art. 111, comma 7, Cost. (per alcuneapplicazioni del principio, v. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19162 del15/09/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19889 del 20/06/2022).7.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno proposto ricorso percassazione contro il provvedimento del Presidente del Tribunale che hanominato il liquidatore all’associazione non riconosciuta sulpresupposto dell’intervenuto scioglimento.Numero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/2026Questa Corte ha già affermato che i provvedimenti emessi dalPresidente del Tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c.,nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianzasull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delleassociazioni private riconosciute e, per analogia, anche nonriconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione,disciplinate dall’art. 737 e ss. c.p.c. (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 19309 del 19/07/2018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1590del 03/02/2012).In quanto tali, detti provvedimenti, oltre ad essere revocabili emodificabili, sono reclamabili ai sensi del combinato disposto degli artt.739 e 742-bis c.p.c.Contro i decreti emessi in prima istanza dal Tribunale, dunque, nonè ammesso ricorso straordinario per cassazione, perché è previsto unrimedio proprio, dato dal reclamo alla Corte d’appello.8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibileper sopravvenuta carenza d’interesse e i ricorrenti, in applicazione delprincipio della soccombenza virtuale, devono essere condannati alpagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente.9. Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore deldifensore della controricorrente che si è dichiarato antistatario.10. Non si applica il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.n. 115 del 2002, essendo il procedimento definito per effettodell’intervento di una causa sopravvenuta di inammissibilità del ricorso(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024). P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;Numero registro generale 19043/2024Numero sezionale 1062/2026Numero di raccolta generale 13816/2026Data pubblicazione 12/05/2026condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenutadalla controricorrente, che liquida in € 3.200,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dellacontroricorrente.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMaria Acierno