CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Foggia per il reato di tentato furto, così come riqualificato, all'esito del giudizio di primo grado, il reato ascritto. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento del difetto di querela; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen., per erroneo disconoscimento dell'attenuante; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art.533 cod. proc. pen., per non aver la pronuncia di primo grado indicato la possibilità di una pena sostitutiva) risultano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (primo e terzo motivo: si vedano i fogli 1,2,3 della sentenza impugnata), con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcuno specifico confronto; nonché prospettanti deduzioni manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata ha riconosciuto l'invocata attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 4, cod. pen. (secondo motivo). Quanto al quarto motivo, infine, giova ricordare che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il