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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11660/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur intermini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. edei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando qualiragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranzarispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; lareiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico delricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del dannomateriale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, datala natura dei danneggiamenti posti in essere;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichenon risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto insentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione allarichiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo noncontestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n.2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11660/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4551/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39101/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur intermini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. edei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando qualiragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranzarispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; lareiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico delricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del dannomateriale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, datala natura dei danneggiamenti posti in essere;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichenon risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto insentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione allarichiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo noncontestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n.2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur intermini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. edei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando qualiragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranzarispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; lareiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico delricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del dannomateriale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, datala natura dei danneggiamenti posti in essere;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichenon risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto insentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione allarichiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo noncontestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n.2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11660/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4551/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39101/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggee vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già dedotti, seppur intermini oltre modo generici in appello, e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, nel caso di specie, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen. edei principi di diritto che regolano la materia (cfr. ex multis, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016,Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), indicando qualiragioni ostative alla configurabilità della particolare tenuità del fatto: l’assoluta intolleranzarispetto alle disposizioni impartite; la gravità e la pericolosità delle condotte realizzate; lareiterazione delle condotte; i numerosi precedenti, anche specifici, posti a carico delricorrente e dimostrativi di una sua peculiare propensione criminale; l’entità del dannomateriale, che, pur in assenza di una esatta quantificazione, deve ritenersi non irrisoria, datala natura dei danneggiamenti posti in essere;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generichenon risulta oggetto di motivo di ricorso in appello, come emerge dal riepilogo contenuto insentenza (che ha individuato l’oggetto del secondo motivo di ricorso in relazione allarichiesta di una riduzione della pena con richiamo al minimo edittale previsto), riepilogo noncontestato dal ricorrente in questa sede (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recenteSez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro,n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024,Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n.2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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