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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42786/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

Il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento probatorio, per non avere la sentenza compiutamente escluso l'ipotesi difensiva, secondo cui egli non si sarebbe accorto del controllo di p.g., versando in stato di catalessi conseguente ad assunzione di stupefacenti.

2. li motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico ed in fatto.

Esso sostanzialmente reitera il motivo d'appello, senza formulare specifiche censure critiche sui passaggi argomentativi della sentenza impugnata e limitandosi a riproporre una ricostruzione alternativa degli accadimenti, tuttavia puramente labiale, poiché non confortata da alcuna risultanza istruttoria.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento probatorio, per non avere la sentenza compiutamente escluso l'ipotesi difensiva, secondo cui egli non si sarebbe accorto del controllo di p.g., versando in stato di catalessi conseguente ad assunzione di stupefacenti. 2. li motivo di ricorso è inammissibile, poiché generico ed in fatto. Esso sostanzialmente reitera il motivo d'appello, senza formulare specifiche censure critiche sui passaggi argomentativi della sentenza impugnata e limitandosi a riproporre una ricostruzione alternativa degli accadimenti, tuttavia puramente labiale, poiché non confortata da alcuna risultanza istruttoria. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42786/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris