CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza con ordinanza del 10/05/2022, nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Frosinone, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la competenza del Magistrato di sorveglianza di Frosinone. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale nel procedimento di sorveglianza avviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'eventuale concessione della misura dell'esecuzione domiciliare della pena ai sensi dell'art. 1 legge n. 199/2010. 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con provvedimento in data 10 giugno 2019, aveva sospeso provvisoriamente l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 20 febbraio 2018 (pari ad anni uno e mesi sei di reclusione), onde consentire alla condannata di presentare istanza di concessione della predetta misura alternativa al carcere davanti al competente Magistrato di sorveglianza, identificato in quello di Frosinone in considerazione del fatto che la Melilli ha il domicilio in Gaeta. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Frosinone, a sua volta, con provvedimento in data 9 maggio 2022 aveva trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Cosenza ritenuto territorialmente competente ai sensi dell'art.656, comma 6, cod. proc. pen. 2.2.11 Magistrato di sorveglianza di Cosenza, con l'ordinanza sopra indicata ha sollevato il presente conflitto di competenza ritenendo, invece, competente il Magistrato di sorveglianza di Frosinone in considerazione del domicilio della condannata, dovendosi, nel caso di specie, fare applicazione dell'art.677, comma 2, cod. proc. pen. in forza del combinato disposto dell'art. 656, commi 1 e 5 cod. proc. pen. e dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza, in quanto risulta indubbia l'esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, dei magistrati di sorveglianza, tra cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 11/01/2005, Confl. comp. in proc. Iannuzzi, Rv. 230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/05/2009, dep. 3/06/2009, Confl. comp. in proc. Fresi, Rv. 243955), di conoscere dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte.2. Ciò posto, questo Collegio rileva che secondo un primo indirizzo interpretativo, l'art. 1, comma 3, della legge n. 199 del 2010, richiamando espressamente i "casi di cui all'art. 656 c.p.p., comma 1" farebbe riferimento al medesimo pubblico ministero che agisce ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen., sicché la competenza territoriale a decidere sulla richiesta della Melilli apparterrebbe al Magistrato di sorveglianza di Cosenza, territorialmente competente rispetto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza. Non sarebbe, pertanto, applicabile la regola generale sulla competenza per territorio della magistratura di sorveglianza stabilita dall'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., la quale, con la clausola "se la legge non dispone diversamente", intenderebbe riferirsi proprio a casi, come il citato art. 1 della legge n. 199 del 2 2010, che, richiamando espressamente l'art. 656, comma 1, cod. proc. pen. derogherebbe alla regola generale (Sez. 1, n. 24059 del 29/04/2015, dep. 4/06/2015, Confl. comp. in proc. Ferone, non massimata). 3. A questo indirizzo si oppone altro orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo il quale la competenza per territorio a decidere sull' istanza di esecuzione domiciliare della pena presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 199, dal condannato non detenuto, appartiene al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio, in applicazione del generale principio di cui all'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n.57903 del 18/09/2018, Rv.274881-01 ; Sez. 1, n. 37978 del 15/07/2013, dep. 16/09/2013, Gonfi. comp. in proc. Ferrantino, Rv. 257601). Secondo quanto previsto da tale disposizione, infatti, "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio". Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal primo orientamento, la normativa del 2010 non prevede una espressa deroga al predetto principio generale, tale non potendo ritenersi il riferimento ai casi previsti dal comma 1 dell'art. 656 cod. proc. pen,. il quale in realtà ritiene semplicemente i casi in cui debba farsi luogo all'esecuzione di una pena detentiva. Ne consegue, pertanto, che in assenza di una previsione derogatoria di univoco tenore, non è possibile applicare la speciale regola di competenza stabilita dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. 4. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto negativo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare - tenuto conto del domicilio della condannata - la competenza territoriale dell'Ufficio di sorveglianza 1i A '11 Frosinone, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza dell'Ufficio di sorveglianza di Frosinone, cui d