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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47389/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato ed appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha concesso allo stesso le attenuanti generiche, riducendo, ad anni diciotto di reclusione, la pena inflittagli in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario e di detenzione e porto di un'arma clandestina, per avere, il pomeriggio del 14 marzo 2019, nel quartiere ZEN di Palermo, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente padre e figlio), esplodendo contro gli stessi diversi colpi di arma da fuoco tramite una pistola calibro 9 con matricola abrasa già in suo possesso.

2. I Giudici di secondo grado, esaminando le richieste in sede di appello volte ad ottenere il riconoscimento della legittima difesa ovvero della forma putativa o dell'eccesso colposo di tale scriminante, le ha disattese sulla base di osservazioni che hanno, anzitutto, rilevato come non fosse verosimile che l'imputato quel giorno, secondo lo sviluppo dei fatti desumibile dalla combinata lettura delle risultanze acquisite, avesse avvertito un timore di pesanti ritorsioni ad opera dei Lupo in sé idoneo a giustificare il suo precipitarsi a recuperare l'arma del delitto (già nella sua disponibilità) e tenerla pronta all'uso con il colpo in canna in attesa dell'arrivo sotto casa dei predetti.

E ciò soltanto perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio, come altre volte accaduto, per motivi rimasti non chiariti, aveva avuto una banale lite sfociata in una colluttazione non già con le vittime, ma con il loro congiunto [OSCURATO:PERSONA] (altro figlio di [OSCURATO:PERSONA]).

E' vero che i Lupo, dopo tale lite, intrapresero quella che poteva apparire una spedizione punitiva, recandosi sotto casa di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, non risultava che costoro si fossero posti alla testa di un gran numero di persone alla ricerca dell'imputato.

Antonino e [OSCURATO:PERSONA], cugini dell'imputato, sotto l'abitazione di quest'ultimo, fronteggiando i Lupo, ebbero con costoro una modesta colluttazione.

In tale contesto [OSCURATO:PERSONA], comunque, poteva rimanere al riparo nella sua abitazione, invece di affrontare sotto lo stabile i Lupo e ucciderli.

Lo stesso si era già munito dei mezzi per eseguire il delitto.

Egli, peraltro, avrebbe potuto sottrarsi alle condizioni da cui sarebbe derivato il pericol&già allontanandosi dai luoghi ovvero chiamando le forze dell'ordine.

Dunque, il pericolo così come configurato dalla difesa era prevedibile, certamente evitabile e non poteva far ritenere la necessità di una difesa comportante il duplice omicidio commesso.

In realtà, l'imputato mostrò di volere risolvere una volta per tutte la controversia con i Lupo, attraverso una progressione delle condotte che lo portò a tenere pronta all'uso l'arma già carica e poi ad adoperarla per colpire con la chiara volontà di uccidere.

Egli, infatti, continuò a sparare all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo constatato senza ombra di dubbio che questi era disarmato e dopo avere già colpito [OSCURATO:PERSONA], anche lui disarmato.

Inoltre, quando le vittime giacevano per terra a causa dei primi colpi di pistola che le avevano attinte, [OSCURATO:PERSONA], incurante delle urla di [OSCURATO:PERSONA] che nel frattempo lo implorava di fermarsi, esplose contro i Lupo altri colpi di pistola con spietata precisione e con la chiara determinazione di ucciderli.Seguendo questa stessa ricostruzione dei fatti, la Corte di secondo grado ha disatteso anche la richiesta difensiva diretta ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.2 cod. pen., rilevando, con riferimento all'esclusione della necessaria adeguatezza causale del fatto commesso rispetto all'offesa configurata, che le vittime erano disarmate, che non risultava che le stesse si fossero messe alla testa di una folla di sostenitori, che l'aggressione subita dai Fragali sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] si era risolta in una modesta colluttazione e che neppure risultava che l'imputato, prima di sparare all'indirizzo di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] ben dieci colpi di pistola, tutti andati a segno, ne avesse esploso un primo in aria a fini meramente dissuasivi.

I Giudici di appello hanno, inoltre, osservato, con riferimento al requisito del fatto ingiusto altrui da rapportare allo stato d'ira, che era stato prospettato un agire dell'imputato in condizioni emotive suscitate dalla mera "paura" di un'aggressione.

Egli a fronte della mera previsione di ritorsioni a seguito della colluttazione alla quale aveva preso parte, ebbe ad armarsi per prepararsi allo scontro.

Sicché, l'atteggiamento volitivo che stava alla a base di tale condotta ai fini dell'offesa cagionata, non poté costituire la reazione ai comportamenti di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] sopraggiunti sotto casa di [OSCURATO:PERSONA].

Questi, allora, dopo il coinvolgimento nelle "reciproche provocazioni" manifestatesi nella violenta lite intervenuta fra lui e [OSCURATO:PERSONA], si trovò ad agire sotto gli impulsi criminosi ricollegabili solamente a tale antefatto.

Circostanza, questa, che conduceva anch'essa ad escludere l'attenuante con riguardo al successivo duplice omicidio.

3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, muovendo doglianze esposte in quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizi della motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa sotto i diversi profili prospettati in sede di appello.

Osserva che la motivazione della sentenza impugnata fin dalle prime battute ha attribuito rilievo alla confessione dell'imputato che aveva dato conto della genesi di tutti i soprusi da lui subiti dai Lupo e sfociati il giorno dei fatti in aggressioni fisiche e verbali, in minacce di morte e, infine, nella spedizione sotto casa di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata appunto a eseguire le minacce, capeggiando i Lupo un gruppo di tante persone.

Si aveva così, anche in ragione della personalità e dei precedenti degli stessi Lupo, la chiara e concreta percezione dell'attuale pericolo per la vita.

La Corte ha svolto congetture prive del dovuto confronto con tali evidenze, seguendo un percorso che ha contraddittoriamente disatteso alcuni punti della confessione, senza illustrare gli elementi a supporto di un approccio manifestamente illogico, a cominciare da quando ha negato la presenza delle persone a seguito dei Lupo e la manifestazione da parte di questi ultimi dell'intento di uccidere [OSCURATO:PERSONA] che neppure l'intervento dei fratelli Fragali era riuscito a placare.

Un contesto, questo, tutto confermato dalle gravi minacce ripetutesi anche dopo il fatto.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato, non aveva alcun motivo di uccidere i Lupo.

Né risultava convincente quanto rilevato in sentenza circa le opzioni percorribili per [OSCURATO:PERSONA], posto che egli non attese armato i Lupo, ma si trovò ad affrontare la 3situazione sopraggiunta, dopo avere cercato i Fragali e sperimentato l'esito negativo del loro ir4rvento.3.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in punto di diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen.

Rileva che si è nuovamente omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna ragione di astio nei confronti dei Lupo, ma solo questi ultimi, con il loro comportamento antigiuridico, provocavano la conseguente reazione in assenza di ogni condizione di "reciprocità", essendosi peraltro erroneamente citati in proposito comportamenti riguardanti soltanto [OSCURATO:PERSONA].

Anche con riguardo a tale tema la Corte ha seguito l'erronea lettura secondo cui non sarebbe provato che i Lupo fossero stati accompagnati da una pletora di persone, che [OSCURATO:PERSONA] avesse esploso un primo colpo in aria e che i Fragali fossero stati aggrediti; né ha dato conto dei motivi per cui le spiegazioni fornite a tal riguardo da [OSCURATO:PERSONA] e dai Fragali non potessero rilevare.

Inoltre, ha illogicamente affermato che la "paura" potesse valere a escludere "l'ira", mentre è perfettamente ragionevole ritenere che [OSCURATO:PERSONA], senza accettare la "sfida", avesse prima vissuto con "paura" i fatti e dopo reagito con "ira" alle condotte manifestate dai Lupo.

3.3. Con il terzo motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo alla determinazione della riduzione della pena base per effetto delle attenuanti generiche, per non essere stato correttamente considerato il significato della costituzione e della confessione dell'imputato.

3.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizi della motivazione, lamentando l'assenza di adeguate risposte in ordine alle censure difensive che avevano contestato l'entità dell'aumento di pena apportato per il secondo omicidio, a fronte della continuità temporale dei fatti e dell'unitario contesto in cui gli stessi furono posti in essere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La sentenza impugnata (da pag. 30) ha accuratamente esaminato e confutato le prospettazioni difensive - aventi ad oggetto la ricostruzione dei fatti fino al momento degli spari - che vengono in questa sede ancora ribadite sia nel primo, sia nel secondo motivo del ricorso.

I Giudici di secondo grado, a seguito del puntuale confronto critico con tutte le risultanze di rilievo, fra cui le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], hanno osservato che non potevano accreditarsi alcuni risvolti che questi, ammettendo di essere stato l'autore del duplice omicidio, aveva asserito: l'essersi Antonino e [OSCURATO:PERSONA] presentati, dopo la colluttazione fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, sotto casa di quest'ultimo alla testa di tante persone; la circostanza che tale presenza, come poi effettivamente registrata sui luoghi, sarebbe stata rivolta a dare manforte ad Antonino e [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre gravi condotte ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'agire oltremodo violento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Fragali poco prima degli spari.

La sentenza con altrettanta puntualità ha spiegato che, fermo restando che in precedenza [OSCURATO:PERSONA] aveva in effetti avuto un scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA], nessuno ne ave attendibilmente indicato le ragioni che, pertanto, alla fine erano rimaste non accertate.Comunque, l'alterco fra i due, come desumibile alla stregua del ragionato esame di alcune delle affermazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], era stato caratterizzato da violenze reciproche.

A tale antefatto risultava ricollegabile il successivo arrivo di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] sotto casa di [OSCURATO:PERSONA], con intenzioni certamente ostili che erano anticipatamente comprese da quest'ultimo, tanto che egli adottò le adeguate contromisure, sì chiamando sotto casa i cugini Fragali, ma soltanto dopo avere recuperato l'arma del delitto ed avere avuto cura di caricarla, inserendo il colpo in canna affinché questa fosse pronta all'impiego contro i Lupo.

L'imputato, misurandosi con l'arrivo dei Lupo, decise di attenderli sotto la sua abitazione, mentre avrebbe avuto tempo e modo di allontanarsi o di rimanere nelle mura domestiche in condizioni di ragionevole sicurezza, potendo, comunque, sempre inibire il trascendere dei fatti invocando l'arrivo delle forze dell'ordine, anche dopo l'esito negativo dell'intervento dei Fragale.

La preordinazione dei mezzi, rappresentata dal munirsi della pistola con il colpo in canna nelle condizioni di cui sopra, costituiva un elemento in sé confermativo non già della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi a un pericolo attuale e concreto non altrimenti evitabile derivante da un'ingiusta aggressione e idoneo a mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità, quanto della deliberata predisposizione all'offesa da cui scaturì la consumazione del duplice omicidio.

Tale lettura risultava supportata dalle modalità della successiva esecuzione del delitto, come desumibili dall'incrocio delle prove dichiarative con le risultanze degli accertamenti sui luoghi.

La Corte di secondo grado, a proposito del significato di tali modalità esecutive, ha efficacemente illustrato: «Spiccano, al riguardo, la circostanza di avere sparato [[OSCURATO:PERSONA]] a [OSCURATO:PERSONA] pur avendo constatato ormai senza ombra di dubbio che fosse disarmato e dopo che aveva già abbattuto il figlio Giacomo, che, sebbene pure lui disarmato, rappresentava la minaccia più grave per la sua forza fisica; ed ancora, l'avere continuato a sparare sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] dopo che entrambi erano già stramazzati, attinti dai primi colpi esplosi contro di loro, incurante della urla del cugino [OSCURATO:PERSONA] che l'implorava di smettere; e l'avere sparato all'indirizzo delle vittime con spietata e micidiale precisione, dal momento che non v'è alcuna evidenza balistica che siano stati esplosi più di dieci colpi, di tal che deve concludersi che i colpi sparati sono andati tutti a segno; e l'avere sparato, per sua stessa ammissione, correndo e comunque spostandosi verso le vittime, ovvero andandovi incontro (come comprovato dalla dislocazione dei bossoli rinvenuti sulla scena del crimine valutata anche in rapporto al dato che tutti i colpi sono stati esplosi oltre il limite delle brevi distanze) con un movimento che tradisce un contegno e un intento aggressivi, molto più che difensivi».

I Giudici di merito hanno fra l'altro aggiunto, ad ulteriore supporto delle conclusioni di cui sopra, che, nel corso di una conversazione intercettata, il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato che (evidentemente dopo essere stato informato dell'antefatto) lo aveva invitato a restare in casa, ma lui, invece di ascoltarlo, si era determinato a scendere per andare a fare la sparatoria.

3. Le doglianze mosse con il primo motivo, quando fanno riferimento alla confessione per opporre a detta ricostruzione di merito solo altre letture, si riducono ad asserzioni prive dell confronto con le diffuse confutazioni esposte nella sentenza, a cominciare da quelle tramite cui la stessa (pagg. 30 - 42) ha illustrato, in forza di ragionati apprezzamenti, i profili di inattendibilità delle dichiarazioni che dovrebbero rappresentare un evolversi dei rapporti fra l'imputato e i Lupo - manifestatisi in precedenza e lo stesso giorno dei fatti - secondo cui il primo si sarebbe trovato in balia di una persistente e insostenibile condizione di gravissimo pericolo culminata nell'arrivo sotto casa dei Lupo alla testa di un folto gruppo di altri malintenzionati, avendosi così l'impossibilità di fronteggiare un simile pericolo se non tramite il duplice omicidio.

Seguendo detto inappropriato approccio, la difesa cita alcuni passi della sentenza il cui richiamo, isolato dal confronto con i restanti contenuti e ragionamenti, non può in alcun modo rappresentare i vizi motivazionali denunciati, anzitutto rispetto alla ricostruzione dei tempi e dei modi in cui [OSCURATO:PERSONA] si preparò a fronteggiare, prima ancora dell'intervento dei Fragali, l'arrivo sotto casa dei Lupo, munendosi della pistola già pronta per l'uso che egli, dopo, ne volle fare.

Per altro verso, le censure, rapportandosi solo agli atteggiamenti manifestati dai Lupo prima e dopo l'arrivo sotto casa dell'imputato, rileggono lo stato d'animo di quest'ultimo senza potere minimamente smentire i motivati apprezzamenti dei giudici di merito che danno conto del profilo in sé dirimente, ai fini dell'esclusione della legittima difesa, relativo all'anticipata previsione - ragionevolmente manifestata dalla predisposizione di quel tipo di mezzi e dagli altri convergenti elementi (fra cui quelli relativi al precedente colloquio con il padre) - di dovere affrontare il supposto pericolo mediante la commissione del grave reato, cioè ponendo in atto un'offesa alla persona con l'arma pronta all'uso, così da aversi una vera e propria accettazione di una "sfida", a fronte della possibilità, anch'essa concreta prima della commissione del fatto, di sfuggire ad ogni tipo di pericolo, per l'appunto non accettando la "sfida", come sarebbe potuto avvenire ove l'imputato, avendone la possibilità anche dopo l'intervento dei Fragali, non avesse scelto lo scontro armato, ma si fosse posto al sicuro a casa e da lì avesse avvisato le forze dell'ordine.

Condizioni, queste, che, come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata, comportano quella evitabilità del pericolo in rapporto al possibile sviluppo dei fatti e alle possibili opzioni concretamente nel frattempo presentatesi per il soggetto attivo, che in sé, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, preclude la configurabilità della legittima difesa (fra le altre, Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 254697 - 01, Spano; Sez. 1, n. 36218 del 23/092010, Pisatiello, n. 248288; Sez. 1, n. 4890 del 10/12/2008, dep. 2009, Bazzu, Rv. 243369-01).

4. Agganciandosi alla stessa ineccepibile ricostruzione in fatto, la sentenza impugnata ha in seguito dato correttamente conto anche dell'insussistenza delle condizioni per ravvisare la legittima difesa putativa (pagg. 45-50) o l'eccesso colposo della legittima difesa (pagg. 50-52), escludendo i presupposti richiesti da tali figure sulla base di argomenti che correttamente focalizzano la chiara e inequivocabile prevedibilità ed evitabilità del pericolo come raffigurato, a fronte del quale [OSCURATO:PERSONA] si preparò e si determinò ad entrare in azione, per rispondere, tramite la commissione del duplice omicidio, all'agire di coloro che avevano mostrato le intenzioni ostili.Alle corrette confutazioni intervenute in proposito, la difesa oppone in questa sede lo stesso genere di inappropriati rilievi sopra già evidenziati, che chiamano in causa i comportamenti dei Lupo senza rapportarsi a quanto ineccepibilmente illustrato nella sentenza in ordine alla chiara comprensione, senza possibilità di fraintendimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di potersi sottrarre alle condizioni di pericolo da lui già previste, non tanto confidando sull'intervento dei cugini, quanto - e fino a prima di entrare in scena armato - rimanendo al sicuro e chiamando le forze dell'ordine.

Per il resto, su tale tema, il motivo, oltre a continuare a svolgere inconducenti asserzioni in ordine ai pregressi intendimenti dei Lupo e all'origine dei contrasti, introduce solo alternativi apprezzamenti che ancora una volta non si misurano con l'intera struttura motivazionale che li smentisce, avuto riguardo alle modalità dell'intervento dei Fragali, alla personalità dei Lupo e all'intendimento che animò l'agire dell'imputato già premunendosi della pistola pronta all'uso.

5. Ne deriva l'infondatezza di tutte le censure mosse con il primo motivo.

6. Il secondo motivo, nel contestare il diniego dell'attenuante della provocazione, si rivolge alle considerazioni esposte in sentenza di carattere in sé decisive, che illustrano l'assenza di qualsiasi adeguatezza causale, sotto il profilo psicologico, fra l'offesa da cui sarebbe derivato il fatto ingiusto e la condotta criminosa dell'imputato, così da risultare escluse, per ciò solo, le condizioni richieste ai fini della sussistenza della circostanza di cui trattasi (fra le altre, Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678 - 01; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01).

I rilievi difensivi in proposito, ribadendo la deduzione di certi comportamenti dei Lupo e/o di [OSCURATO:PERSONA] quando i primi si portarono sotto casa del secondo, contestano la loro confutazione sulla base di generiche obiezioni volte a sostenere la plausibilità di letture alternative che non si rapportato alle precise spiegazioni contrarie già richiamate trattando il primo motivo del ricorso.

Al contempo, la difesa manca di considerare le altre descrizioni delle modalità della condotta esecutiva del delitto, anch'esse già richiamate esaminando il primo motivo, che risultano del pari idonee a rappresentare il ragionevole convincimento dell'inesistenza di un effettivo rapporto di causalità psicologica fra le offese configurate e la volontà omicida manifestata dall'imputato.

Quanto alle restanti argomentazioni esposte nella sentenza, anch'esse in sé decisive ai fini dell'esclusione dei presupposti dell'attenuante di cui trattasi, le censure si oppongono alle appropriate considerazioni che focalizzano la collocazione cronologica del comportamento dell'imputato già rivolto ideologicamente alla condotta omicida tramite la pistola appositamente prelevata e pronta a sparare, a fronte del solo timore in quel momento dell'arrivo delle vittime, per giungere alla logica conclusione che non può in radice aversi lo stato d'ira derivante dalle condotte attribuibili alle vittime nel momento in cui le stesse si trovarono sotto casa di [OSCURATO:PERSONA], non potendo il fatto ingiusto sopraggiungere allo stato d'ira di cui dovrebbe costituire la causa.

La difesa, rivolgendosi a tale passaggio motivazionale, evoca condizioni dii compatibilità fra la paura di subire ritorsioni e la reazione al fatto ingiusto richiesto dalla provocazione, senza tuttavia misurarsi che con le considerazioni che hanno portato nel caso di specie ad escludere il fatto ingiusto a fronte della mera previsione di qualcosa che poteva soltanto in futuro avverarsi.

Sicché non rimane che dare atto anche della correttezza del successivo sviluppo dello stesso passaggio motivazionale che chiama in causa, ai fini che potrebbero interessare, i soli precedenti comportamenti da cui poteva essere derivata detta previsione, ossia il violento alterco che aveva visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e che però risultava caratterizzato dalle offese reciproche incompatibili con l'individuazione del fatto ingiusto richiesto dalla provocazione (fra le altre, Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020 dep. 2021, Rv. 281137 - 03; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, Fraticelli, Rv. 261037 - 01; Sez. 1, n. 26847 del 01/07/2010, Rabita, Rv. 247720 - 01).

Né si comprende come tale reciprocità, avuto riguardo alla posizione dell'agente ([OSCURATO:PERSONA]), potrebbe assumere diverso significato poiché materialmente riguardante persona diversa delle vittime, tanto più a fronte delle ulteriori precisazioni in sentenza, rimaste ignorate dalle censure, che vengono ad accomunare inscindibtlmente la posizione antagonista di tutti e tre i Lupo.

Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il secondo motivo.

7. Il terzo motivo, avente ad oggetto la determinazione della riduzione della pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche, risulta con evidenza privo dei requisiti di ammissibilità, introducendo argomenti solo rivalutativi per opporsi alle puntuali spiegazioni intervenute al riguardo nella sentenza (pag. 61 e 62) che danno ampia contezza dell'iter seguito nell'esercizio del potere discrezionale di merito secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 8.

Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo alle doglianze di cui al quarto motivo, aventi ad oggetto la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, poiché, a fronte della consistente riduzione apportata dai giudici di merito, la difesa rivalutata alcune circostanze esposte nella sentenza ovvero altre ancora per giustificare esiti decisionali di maggiore favore, senza neppure misurarsi con le restanti spiegazioni motivazionali (pagg. 61 e 62) che rappresentano la gravità delle modalità di una spietata e fredda progressione criminosa.

9. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa in primo grado a seguito di giudizio abbreviato ed appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha concesso allo stesso le attenuanti generiche, riducendo, ad anni diciotto di reclusione, la pena inflittagli in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per continuazione, di omicidio volontario e di detenzione e porto di un'arma clandestina, per avere, il pomeriggio del 14 marzo 2019, nel quartiere ZEN di Palermo, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente padre e figlio), esplodendo contro gli stessi diversi colpi di arma da fuoco tramite una pistola calibro 9 con matricola abrasa già in suo possesso. 2. I Giudici di secondo grado, esaminando le richieste in sede di appello volte ad ottenere il riconoscimento della legittima difesa ovvero della forma putativa o dell'eccesso colposo di tale scriminante, le ha disattese sulla base di osservazioni che hanno, anzitutto, rilevato come non fosse verosimile che l'imputato quel giorno, secondo lo sviluppo dei fatti desumibile dalla combinata lettura delle risultanze acquisite, avesse avvertito un timore di pesanti ritorsioni ad opera dei Lupo in sé idoneo a giustificare il suo precipitarsi a recuperare l'arma del delitto (già nella sua disponibilità) e tenerla pronta all'uso con il colpo in canna in attesa dell'arrivo sotto casa dei predetti. E ciò soltanto perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel pomeriggio, come altre volte accaduto, per motivi rimasti non chiariti, aveva avuto una banale lite sfociata in una colluttazione non già con le vittime, ma con il loro congiunto [OSCURATO:PERSONA] (altro figlio di [OSCURATO:PERSONA]). E' vero che i Lupo, dopo tale lite, intrapresero quella che poteva apparire una spedizione punitiva, recandosi sotto casa di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, non risultava che costoro si fossero posti alla testa di un gran numero di persone alla ricerca dell'imputato. Antonino e [OSCURATO:PERSONA], cugini dell'imputato, sotto l'abitazione di quest'ultimo, fronteggiando i Lupo, ebbero con costoro una modesta colluttazione. In tale contesto [OSCURATO:PERSONA], comunque, poteva rimanere al riparo nella sua abitazione, invece di affrontare sotto lo stabile i Lupo e ucciderli. Lo stesso si era già munito dei mezzi per eseguire il delitto. Egli, peraltro, avrebbe potuto sottrarsi alle condizioni da cui sarebbe derivato il pericol&già allontanandosi dai luoghi ovvero chiamando le forze dell'ordine. Dunque, il pericolo così come configurato dalla difesa era prevedibile, certamente evitabile e non poteva far ritenere la necessità di una difesa comportante il duplice omicidio commesso. In realtà, l'imputato mostrò di volere risolvere una volta per tutte la controversia con i Lupo, attraverso una progressione delle condotte che lo portò a tenere pronta all'uso l'arma già carica e poi ad adoperarla per colpire con la chiara volontà di uccidere. Egli, infatti, continuò a sparare all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo constatato senza ombra di dubbio che questi era disarmato e dopo avere già colpito [OSCURATO:PERSONA], anche lui disarmato. Inoltre, quando le vittime giacevano per terra a causa dei primi colpi di pistola che le avevano attinte, [OSCURATO:PERSONA], incurante delle urla di [OSCURATO:PERSONA] che nel frattempo lo implorava di fermarsi, esplose contro i Lupo altri colpi di pistola con spietata precisione e con la chiara determinazione di ucciderli.Seguendo questa stessa ricostruzione dei fatti, la Corte di secondo grado ha disatteso anche la richiesta difensiva diretta ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.2 cod. pen., rilevando, con riferimento all'esclusione della necessaria adeguatezza causale del fatto commesso rispetto all'offesa configurata, che le vittime erano disarmate, che non risultava che le stesse si fossero messe alla testa di una folla di sostenitori, che l'aggressione subita dai Fragali sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] si era risolta in una modesta colluttazione e che neppure risultava che l'imputato, prima di sparare all'indirizzo di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] ben dieci colpi di pistola, tutti andati a segno, ne avesse esploso un primo in aria a fini meramente dissuasivi. I Giudici di appello hanno, inoltre, osservato, con riferimento al requisito del fatto ingiusto altrui da rapportare allo stato d'ira, che era stato prospettato un agire dell'imputato in condizioni emotive suscitate dalla mera "paura" di un'aggressione. Egli a fronte della mera previsione di ritorsioni a seguito della colluttazione alla quale aveva preso parte, ebbe ad armarsi per prepararsi allo scontro. Sicché, l'atteggiamento volitivo che stava alla a base di tale condotta ai fini dell'offesa cagionata, non poté costituire la reazione ai comportamenti di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] sopraggiunti sotto casa di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, allora, dopo il coinvolgimento nelle "reciproche provocazioni" manifestatesi nella violenta lite intervenuta fra lui e [OSCURATO:PERSONA], si trovò ad agire sotto gli impulsi criminosi ricollegabili solamente a tale antefatto. Circostanza, questa, che conduceva anch'essa ad escludere l'attenuante con riguardo al successivo duplice omicidio. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, muovendo doglianze esposte in quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizi della motivazione, in punto di esclusione della legittima difesa sotto i diversi profili prospettati in sede di appello. Osserva che la motivazione della sentenza impugnata fin dalle prime battute ha attribuito rilievo alla confessione dell'imputato che aveva dato conto della genesi di tutti i soprusi da lui subiti dai Lupo e sfociati il giorno dei fatti in aggressioni fisiche e verbali, in minacce di morte e, infine, nella spedizione sotto casa di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata appunto a eseguire le minacce, capeggiando i Lupo un gruppo di tante persone. Si aveva così, anche in ragione della personalità e dei precedenti degli stessi Lupo, la chiara e concreta percezione dell'attuale pericolo per la vita. La Corte ha svolto congetture prive del dovuto confronto con tali evidenze, seguendo un percorso che ha contraddittoriamente disatteso alcuni punti della confessione, senza illustrare gli elementi a supporto di un approccio manifestamente illogico, a cominciare da quando ha negato la presenza delle persone a seguito dei Lupo e la manifestazione da parte di questi ultimi dell'intento di uccidere [OSCURATO:PERSONA] che neppure l'intervento dei fratelli Fragali era riuscito a placare. Un contesto, questo, tutto confermato dalle gravi minacce ripetutesi anche dopo il fatto. Del resto, [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto accertato, non aveva alcun motivo di uccidere i Lupo. Né risultava convincente quanto rilevato in sentenza circa le opzioni percorribili per [OSCURATO:PERSONA], posto che egli non attese armato i Lupo, ma si trovò ad affrontare la 3situazione sopraggiunta, dopo avere cercato i Fragali e sperimentato l'esito negativo del loro ir4rvento.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in punto di diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen. Rileva che si è nuovamente omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna ragione di astio nei confronti dei Lupo, ma solo questi ultimi, con il loro comportamento antigiuridico, provocavano la conseguente reazione in assenza di ogni condizione di "reciprocità", essendosi peraltro erroneamente citati in proposito comportamenti riguardanti soltanto [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riguardo a tale tema la Corte ha seguito l'erronea lettura secondo cui non sarebbe provato che i Lupo fossero stati accompagnati da una pletora di persone, che [OSCURATO:PERSONA] avesse esploso un primo colpo in aria e che i Fragali fossero stati aggrediti; né ha dato conto dei motivi per cui le spiegazioni fornite a tal riguardo da [OSCURATO:PERSONA] e dai Fragali non potessero rilevare. Inoltre, ha illogicamente affermato che la "paura" potesse valere a escludere "l'ira", mentre è perfettamente ragionevole ritenere che [OSCURATO:PERSONA], senza accettare la "sfida", avesse prima vissuto con "paura" i fatti e dopo reagito con "ira" alle condotte manifestate dai Lupo. 3.3. Con il terzo motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo alla determinazione della riduzione della pena base per effetto delle attenuanti generiche, per non essere stato correttamente considerato il significato della costituzione e della confessione dell'imputato. 3.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizi della motivazione, lamentando l'assenza di adeguate risposte in ordine alle censure difensive che avevano contestato l'entità dell'aumento di pena apportato per il secondo omicidio, a fronte della continuità temporale dei fatti e dell'unitario contesto in cui gli stessi furono posti in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La sentenza impugnata (da pag. 30) ha accuratamente esaminato e confutato le prospettazioni difensive - aventi ad oggetto la ricostruzione dei fatti fino al momento degli spari - che vengono in questa sede ancora ribadite sia nel primo, sia nel secondo motivo del ricorso. I Giudici di secondo grado, a seguito del puntuale confronto critico con tutte le risultanze di rilievo, fra cui le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], hanno osservato che non potevano accreditarsi alcuni risvolti che questi, ammettendo di essere stato l'autore del duplice omicidio, aveva asserito: l'essersi Antonino e [OSCURATO:PERSONA] presentati, dopo la colluttazione fra [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato, sotto casa di quest'ultimo alla testa di tante persone; la circostanza che tale presenza, come poi effettivamente registrata sui luoghi, sarebbe stata rivolta a dare manforte ad Antonino e [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre gravi condotte ritorsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; l'agire oltremodo violento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Fragali poco prima degli spari. La sentenza con altrettanta puntualità ha spiegato che, fermo restando che in precedenza [OSCURATO:PERSONA] aveva in effetti avuto un scontro fisico con [OSCURATO:PERSONA], nessuno ne ave attendibilmente indicato le ragioni che, pertanto, alla fine erano rimaste non accertate.Comunque, l'alterco fra i due, come desumibile alla stregua del ragionato esame di alcune delle affermazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], era stato caratterizzato da violenze reciproche. A tale antefatto risultava ricollegabile il successivo arrivo di Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] sotto casa di [OSCURATO:PERSONA], con intenzioni certamente ostili che erano anticipatamente comprese da quest'ultimo, tanto che egli adottò le adeguate contromisure, sì chiamando sotto casa i cugini Fragali, ma soltanto dopo avere recuperato l'arma del delitto ed avere avuto cura di caricarla, inserendo il colpo in canna affinché questa fosse pronta all'impiego contro i Lupo. L'imputato, misurandosi con l'arrivo dei Lupo, decise di attenderli sotto la sua abitazione, mentre avrebbe avuto tempo e modo di allontanarsi o di rimanere nelle mura domestiche in condizioni di ragionevole sicurezza, potendo, comunque, sempre inibire il trascendere dei fatti invocando l'arrivo delle forze dell'ordine, anche dopo l'esito negativo dell'intervento dei Fragale. La preordinazione dei mezzi, rappresentata dal munirsi della pistola con il colpo in canna nelle condizioni di cui sopra, costituiva un elemento in sé confermativo non già della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di sottrarsi a un pericolo attuale e concreto non altrimenti evitabile derivante da un'ingiusta aggressione e idoneo a mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità, quanto della deliberata predisposizione all'offesa da cui scaturì la consumazione del duplice omicidio. Tale lettura risultava supportata dalle modalità della successiva esecuzione del delitto, come desumibili dall'incrocio delle prove dichiarative con le risultanze degli accertamenti sui luoghi. La Corte di secondo grado, a proposito del significato di tali modalità esecutive, ha efficacemente illustrato: «Spiccano, al riguardo, la circostanza di avere sparato [[OSCURATO:PERSONA]] a [OSCURATO:PERSONA] pur avendo constatato ormai senza ombra di dubbio che fosse disarmato e dopo che aveva già abbattuto il figlio Giacomo, che, sebbene pure lui disarmato, rappresentava la minaccia più grave per la sua forza fisica; ed ancora, l'avere continuato a sparare sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA] dopo che entrambi erano già stramazzati, attinti dai primi colpi esplosi contro di loro, incurante della urla del cugino [OSCURATO:PERSONA] che l'implorava di smettere; e l'avere sparato all'indirizzo delle vittime con spietata e micidiale precisione, dal momento che non v'è alcuna evidenza balistica che siano stati esplosi più di dieci colpi, di tal che deve concludersi che i colpi sparati sono andati tutti a segno; e l'avere sparato, per sua stessa ammissione, correndo e comunque spostandosi verso le vittime, ovvero andandovi incontro (come comprovato dalla dislocazione dei bossoli rinvenuti sulla scena del crimine valutata anche in rapporto al dato che tutti i colpi sono stati esplosi oltre il limite delle brevi distanze) con un movimento che tradisce un contegno e un intento aggressivi, molto più che difensivi». I Giudici di merito hanno fra l'altro aggiunto, ad ulteriore supporto delle conclusioni di cui sopra, che, nel corso di una conversazione intercettata, il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato che (evidentemente dopo essere stato informato dell'antefatto) lo aveva invitato a restare in casa, ma lui, invece di ascoltarlo, si era determinato a scendere per andare a fare la sparatoria. 3. Le doglianze mosse con il primo motivo, quando fanno riferimento alla confessione per opporre a detta ricostruzione di merito solo altre letture, si riducono ad asserzioni prive dell confronto con le diffuse confutazioni esposte nella sentenza, a cominciare da quelle tramite cui la stessa (pagg. 30 - 42) ha illustrato, in forza di ragionati apprezzamenti, i profili di inattendibilità delle dichiarazioni che dovrebbero rappresentare un evolversi dei rapporti fra l'imputato e i Lupo - manifestatisi in precedenza e lo stesso giorno dei fatti - secondo cui il primo si sarebbe trovato in balia di una persistente e insostenibile condizione di gravissimo pericolo culminata nell'arrivo sotto casa dei Lupo alla testa di un folto gruppo di altri malintenzionati, avendosi così l'impossibilità di fronteggiare un simile pericolo se non tramite il duplice omicidio. Seguendo detto inappropriato approccio, la difesa cita alcuni passi della sentenza il cui richiamo, isolato dal confronto con i restanti contenuti e ragionamenti, non può in alcun modo rappresentare i vizi motivazionali denunciati, anzitutto rispetto alla ricostruzione dei tempi e dei modi in cui [OSCURATO:PERSONA] si preparò a fronteggiare, prima ancora dell'intervento dei Fragali, l'arrivo sotto casa dei Lupo, munendosi della pistola già pronta per l'uso che egli, dopo, ne volle fare. Per altro verso, le censure, rapportandosi solo agli atteggiamenti manifestati dai Lupo prima e dopo l'arrivo sotto casa dell'imputato, rileggono lo stato d'animo di quest'ultimo senza potere minimamente smentire i motivati apprezzamenti dei giudici di merito che danno conto del profilo in sé dirimente, ai fini dell'esclusione della legittima difesa, relativo all'anticipata previsione - ragionevolmente manifestata dalla predisposizione di quel tipo di mezzi e dagli altri convergenti elementi (fra cui quelli relativi al precedente colloquio con il padre) - di dovere affrontare il supposto pericolo mediante la commissione del grave reato, cioè ponendo in atto un'offesa alla persona con l'arma pronta all'uso, così da aversi una vera e propria accettazione di una "sfida", a fronte della possibilità, anch'essa concreta prima della commissione del fatto, di sfuggire ad ogni tipo di pericolo, per l'appunto non accettando la "sfida", come sarebbe potuto avvenire ove l'imputato, avendone la possibilità anche dopo l'intervento dei Fragali, non avesse scelto lo scontro armato, ma si fosse posto al sicuro a casa e da lì avesse avvisato le forze dell'ordine. Condizioni, queste, che, come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata, comportano quella evitabilità del pericolo in rapporto al possibile sviluppo dei fatti e alle possibili opzioni concretamente nel frattempo presentatesi per il soggetto attivo, che in sé, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, preclude la configurabilità della legittima difesa (fra le altre, Sez. 1, n. 4874 del 27/11/2012, dep. 2013, Rv. 254697 - 01, Spano; Sez. 1, n. 36218 del 23/092010, Pisatiello, n. 248288; Sez. 1, n. 4890 del 10/12/2008, dep. 2009, Bazzu, Rv. 243369-01). 4. Agganciandosi alla stessa ineccepibile ricostruzione in fatto, la sentenza impugnata ha in seguito dato correttamente conto anche dell'insussistenza delle condizioni per ravvisare la legittima difesa putativa (pagg. 45-50) o l'eccesso colposo della legittima difesa (pagg. 50-52), escludendo i presupposti richiesti da tali figure sulla base di argomenti che correttamente focalizzano la chiara e inequivocabile prevedibilità ed evitabilità del pericolo come raffigurato, a fronte del quale [OSCURATO:PERSONA] si preparò e si determinò ad entrare in azione, per rispondere, tramite la commissione del duplice omicidio, all'agire di coloro che avevano mostrato le intenzioni ostili.Alle corrette confutazioni intervenute in proposito, la difesa oppone in questa sede lo stesso genere di inappropriati rilievi sopra già evidenziati, che chiamano in causa i comportamenti dei Lupo senza rapportarsi a quanto ineccepibilmente illustrato nella sentenza in ordine alla chiara comprensione, senza possibilità di fraintendimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di potersi sottrarre alle condizioni di pericolo da lui già previste, non tanto confidando sull'intervento dei cugini, quanto - e fino a prima di entrare in scena armato - rimanendo al sicuro e chiamando le forze dell'ordine. Per il resto, su tale tema, il motivo, oltre a continuare a svolgere inconducenti asserzioni in ordine ai pregressi intendimenti dei Lupo e all'origine dei contrasti, introduce solo alternativi apprezzamenti che ancora una volta non si misurano con l'intera struttura motivazionale che li smentisce, avuto riguardo alle modalità dell'intervento dei Fragali, alla personalità dei Lupo e all'intendimento che animò l'agire dell'imputato già premunendosi della pistola pronta all'uso. 5. Ne deriva l'infondatezza di tutte le censure mosse con il primo motivo. 6. Il secondo motivo, nel contestare il diniego dell'attenuante della provocazione, si rivolge alle considerazioni esposte in sentenza di carattere in sé decisive, che illustrano l'assenza di qualsiasi adeguatezza causale, sotto il profilo psicologico, fra l'offesa da cui sarebbe derivato il fatto ingiusto e la condotta criminosa dell'imputato, così da risultare escluse, per ciò solo, le condizioni richieste ai fini della sussistenza della circostanza di cui trattasi (fra le altre, Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 - 01; Sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, dep. 2014, D'Ambrogi, Rv. 258678 - 01; Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01). I rilievi difensivi in proposito, ribadendo la deduzione di certi comportamenti dei Lupo e/o di [OSCURATO:PERSONA] quando i primi si portarono sotto casa del secondo, contestano la loro confutazione sulla base di generiche obiezioni volte a sostenere la plausibilità di letture alternative che non si rapportato alle precise spiegazioni contrarie già richiamate trattando il primo motivo del ricorso. Al contempo, la difesa manca di considerare le altre descrizioni delle modalità della condotta esecutiva del delitto, anch'esse già richiamate esaminando il primo motivo, che risultano del pari idonee a rappresentare il ragionevole convincimento dell'inesistenza di un effettivo rapporto di causalità psicologica fra le offese configurate e la volontà omicida manifestata dall'imputato. Quanto alle restanti argomentazioni esposte nella sentenza, anch'esse in sé decisive ai fini dell'esclusione dei presupposti dell'attenuante di cui trattasi, le censure si oppongono alle appropriate considerazioni che focalizzano la collocazione cronologica del comportamento dell'imputato già rivolto ideologicamente alla condotta omicida tramite la pistola appositamente prelevata e pronta a sparare, a fronte del solo timore in quel momento dell'arrivo delle vittime, per giungere alla logica conclusione che non può in radice aversi lo stato d'ira derivante dalle condotte attribuibili alle vittime nel momento in cui le stesse si trovarono sotto casa di [OSCURATO:PERSONA], non potendo il fatto ingiusto sopraggiungere allo stato d'ira di cui dovrebbe costituire la causa. La difesa, rivolgendosi a tale passaggio motivazionale, evoca condizioni dii compatibilità fra la paura di subire ritorsioni e la reazione al fatto ingiusto richiesto dalla provocazione, senza tuttavia misurarsi che con le considerazioni che hanno portato nel caso di specie ad escludere il fatto ingiusto a fronte della mera previsione di qualcosa che poteva soltanto in futuro avverarsi. Sicché non rimane che dare atto anche della correttezza del successivo sviluppo dello stesso passaggio motivazionale che chiama in causa, ai fini che potrebbero interessare, i soli precedenti comportamenti da cui poteva essere derivata detta previsione, ossia il violento alterco che aveva visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e che però risultava caratterizzato dalle offese reciproche incompatibili con l'individuazione del fatto ingiusto richiesto dalla provocazione (fra le altre, Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020 dep. 2021, Rv. 281137 - 03; Sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, Fraticelli, Rv. 261037 - 01; Sez. 1, n. 26847 del 01/07/2010, Rabita, Rv. 247720 - 01). Né si comprende come tale reciprocità, avuto riguardo alla posizione dell'agente ([OSCURATO:PERSONA]), potrebbe assumere diverso significato poiché materialmente riguardante persona diversa delle vittime, tanto più a fronte delle ulteriori precisazioni in sentenza, rimaste ignorate dalle censure, che vengono ad accomunare inscindibtlmente la posizione antagonista di tutti e tre i Lupo. Ne discende l'infondatezza delle doglianze mosse con il secondo motivo. 7. Il terzo motivo, avente ad oggetto la determinazione della riduzione della pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche, risulta con evidenza privo dei requisiti di ammissibilità, introducendo argomenti solo rivalutativi per opporsi alle puntuali spiegazioni intervenute al riguardo nella sentenza (pag. 61 e 62) che danno ampia contezza dell'iter seguito nell'esercizio del potere discrezionale di merito secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 8. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo alle doglianze di cui al quarto motivo, aventi ad oggetto la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, poiché, a fronte della consistente riduzione apportata dai giudici di merito, la difesa rivalutata alcune circostanze esposte nella sentenza ovvero altre ancora per giustificare esiti decisionali di maggiore favore, senza neppure misurarsi con le restanti spiegazioni motivazionali (pagg. 61 e 62) che rappresentano la gravità delle modalità di una spietata e fredda progressione criminosa. 9. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertan
Sentenza Cassazione n. 47389/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris