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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25486/2026

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o di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] ValentinaManuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la dichiarazione diricusazione proposta nei confronti del G.U.P. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta sifondava sulla circostanza che la stessa, già precedentemente invitata adastenersi, aveva partecipato – quale giudice relatore – al collegio che, conordinanza del 6 agosto 2024, resa nell’ambito del procedimento c.d.

Ianus,aveva deciso sull’appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], che in quelprocedimento era coimputato del ricusante [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alreato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha dedottoviolazione di legge, erronea applicazione della legge processuale e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di incompatibilità.In particolare, il ricorrente afferma che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], qualecomponente del Tribunale del riesame nel procedimento c.d.

Ianus avrebbe giàvalutato fatti successivamente confluiti nel procedimento a suo carico, coninevitabili riflessi suo piano probatorio, senza che possa assumere rilievo ladiversità storica dei fatti o la mancata partecipazione del coimputato nelpresente processo.3.

Il P.G., ha concluso come in epigrafe.4.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, meramentereiterativo e privo di confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata.La Corte di appello, con argomentazione non specificamente censurata, dapag. 2 del provvedimento impugnato ha evidenziato che i fatti contestati al Grillonel procedimento c.d.

Ianus, sfociato nella ordinanza cautelare eseguita il 12marzo 2024 e quelli oggetto del procedimento n. 1282/2025, in atto nella fasedell’udienza preliminare, sono radicalmente diversi e ciò a prescindere dallaqualificazione giuridica.

In particolare, i fatti oggetto del procedimento n.1282/2025 afferiscono a condotte poste in essere dal ricorrente dopol’esecuzione della misura cautelare emessa nel procedimento c.d.

Ianus, mentresi trovava in stato di detenzione.

Ne consegue, innanzitutto, una netta cesuratemporale rispetto alle condotte esaminate nel procedimento Ianus.E’ stato, peraltro, rilevato che, pur trattandosi formalmente del medesimotitolo di reato (art. 74 d.P.R. 309/1990) il fatto è diverso stante la diversità deisoggetti coimputati, tra i quali non figura il [OSCURATO:PERSONA], sull’appello cautelare delquale, nel procedimento Ianus, si era pronunciata la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].5.

Con quanto sopra esposto il ricorso non si confronta, come pure non siconfronta con l’argomento speso a pag. 3 del provvedimento impugnato, laddovela Corte di appello di Caltanissetta ha evidenziato che a pag. 132 della ordinanzadi applicazione della misura cautelare nel procedimento n. 1282/2025 r.g.n.r. siera osservato che «per lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] “non si ponealcun profilo di sovrapposizione con la condotta associativa di cui all’art. 74d.P.R. 309/90 loro pure ascritta in Ianus”, nonostante nel relativo capo diimputazione si parlasse di condotta perdurante, atteso che l’ordinanza dicustodia cautelare emessa appunto nel proc.

Ianus era stata eseguita il 12marzo 2024, “mentre nel presente procedimento i reati fine e la condottaassociativa nell’ambito della quale i primi sono maturati sono tutti successivi allapredetta data».La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi di dirittocopiosamente richiamati nel provvedimento impugnato, affermando, altresì, inmaniera condivisa da questo Collegio, che la mera connessione investigativa tra iprocedimenti, la confluenza di atti del procedimento Ianus nel nuovoprocedimento e il richiamo, nell’ordinanza cautelare, al reato associativo giàcontestato al [OSCURATO:PERSONA] e non al [OSCURATO:PERSONA], non incidono sulla imparzialità del giudice enon danno luogo a ipotesi di ricusazione.

È stato espressamente argomentatoche l’assetto normativo e giurisprudenziale non è mutato neppure per effetto diCorte Cost. n. 212 del 2025, pure richiamata dal ricorrente che ha dichiarato laillegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cuinon prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminaredel giudice che, come componente del Tribunale dell’appello avverso l’ordinanzache provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confrontidell’indagato o dell’imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamenteformali o, come componente del riesame si sia pronunciato sull’ordinanza chedispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato odell’imputato.È stato, in proposito, evidenziato dal giudice della ricusazione che le nuoveipotesi di incompatibilità espressamente enunciate sono – alla stregua di tutte lenorme in materia di incompatibilità e ricusazione – tassative e come taliinsuscettibili di applicazione analogica (Sez. 5, n. 10328 del 11/02/2021,Nunziata, Rv. 280673 -01) e la fattispecie sottoposta al suo esame non rientra inalcuna di esse.Il motivo, pertanto, si risolve nella mera riproposizione delle deduzioni giàsottoposte al giudice della ricusazione, senza sviluppare una critica puntuale especifica alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Esso,dunque, non assolve all’onere di specificità imposto dall’art. 581 cod. proc. pen.,applicabile anche al ricorso per cassazione, poiché non individua effettivi errori didiritto o vizi logici della motivazione, ma contrappone alla valutazione della Corteterritoriale una diversa lettura della vicenda, formulata in termini assertivi egenerici.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.6.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delleammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità delricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/05/2026.La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] ValentinaManuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la dichiarazione diricusazione proposta nei confronti del G.U.P. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta sifondava sulla circostanza che la stessa, già precedentemente invitata adastenersi, aveva partecipato – quale giudice relatore – al collegio che, conordinanza del 6 agosto 2024, resa nell’ambito del procedimento c.d. Ianus,aveva deciso sull’appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], che in quelprocedimento era coimputato del ricusante [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alreato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha dedottoviolazione di legge, erronea applicazione della legge processuale e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di incompatibilità.In particolare, il ricorrente afferma che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], qualecomponente del Tribunale del riesame nel procedimento c.d. Ianus avrebbe giàvalutato fatti successivamente confluiti nel procedimento a suo carico, coninevitabili riflessi suo piano probatorio, senza che possa assumere rilievo ladiversità storica dei fatti o la mancata partecipazione del coimputato nelpresente processo.3. Il P.G., ha concluso come in epigrafe.4. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, meramentereiterativo e privo di confronto con la motivazione dell’ordinanza impugnata.La Corte di appello, con argomentazione non specificamente censurata, dapag. 2 del provvedimento impugnato ha evidenziato che i fatti contestati al Grillonel procedimento c.d. Ianus, sfociato nella ordinanza cautelare eseguita il 12marzo 2024 e quelli oggetto del procedimento n. 1282/2025, in atto nella fasedell’udienza preliminare, sono radicalmente diversi e ciò a prescindere dallaqualificazione giuridica. In particolare, i fatti oggetto del procedimento n.1282/2025 afferiscono a condotte poste in essere dal ricorrente dopol’esecuzione della misura cautelare emessa nel procedimento c.d. Ianus, mentresi trovava in stato di detenzione. Ne consegue, innanzitutto, una netta cesuratemporale rispetto alle condotte esaminate nel procedimento Ianus.E’ stato, peraltro, rilevato che, pur trattandosi formalmente del medesimotitolo di reato (art. 74 d.P.R. 309/1990) il fatto è diverso stante la diversità deisoggetti coimputati, tra i quali non figura il [OSCURATO:PERSONA], sull’appello cautelare delquale, nel procedimento Ianus, si era pronunciata la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].5. Con quanto sopra esposto il ricorso non si confronta, come pure non siconfronta con l’argomento speso a pag. 3 del provvedimento impugnato, laddovela Corte di appello di Caltanissetta ha evidenziato che a pag. 132 della ordinanzadi applicazione della misura cautelare nel procedimento n. 1282/2025 r.g.n.r. siera osservato che «per lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] “non si ponealcun profilo di sovrapposizione con la condotta associativa di cui all’art. 74d.P.R. 309/90 loro pure ascritta in Ianus”, nonostante nel relativo capo diimputazione si parlasse di condotta perdurante, atteso che l’ordinanza dicustodia cautelare emessa appunto nel proc. Ianus era stata eseguita il 12marzo 2024, “mentre nel presente procedimento i reati fine e la condottaassociativa nell’ambito della quale i primi sono maturati sono tutti successivi allapredetta data».La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi di dirittocopiosamente richiamati nel provvedimento impugnato, affermando, altresì, inmaniera condivisa da questo Collegio, che la mera connessione investigativa tra iprocedimenti, la confluenza di atti del procedimento Ianus nel nuovoprocedimento e il richiamo, nell’ordinanza cautelare, al reato associativo giàcontestato al [OSCURATO:PERSONA] e non al [OSCURATO:PERSONA], non incidono sulla imparzialità del giudice enon danno luogo a ipotesi di ricusazione. È stato espressamente argomentatoche l’assetto normativo e giurisprudenziale non è mutato neppure per effetto diCorte Cost. n. 212 del 2025, pure richiamata dal ricorrente che ha dichiarato laillegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cuinon prevede l’incompatibilità con la funzione di giudice dell’udienza preliminaredel giudice che, come componente del Tribunale dell’appello avverso l’ordinanzache provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confrontidell’indagato o dell’imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamenteformali o, come componente del riesame si sia pronunciato sull’ordinanza chedispone una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato odell’imputato.È stato, in proposito, evidenziato dal giudice della ricusazione che le nuoveipotesi di incompatibilità espressamente enunciate sono – alla stregua di tutte lenorme in materia di incompatibilità e ricusazione – tassative e come taliinsuscettibili di applicazione analogica (Sez. 5, n. 10328 del 11/02/2021,Nunziata, Rv. 280673 -01) e la fattispecie sottoposta al suo esame non rientra inalcuna di esse.Il motivo, pertanto, si risolve nella mera riproposizione delle deduzioni giàsottoposte al giudice della ricusazione, senza sviluppare una critica puntuale especifica alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Esso,dunque, non assolve all’onere di specificità imposto dall’art. 581 cod. proc. pen.,applicabile anche al ricorso per cassazione, poiché non individua effettivi errori didiritto o vizi logici della motivazione, ma contrappone alla valutazione della Corteterritoriale una diversa lettura della vicenda, formulata in termini assertivi egenerici. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delleammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità delricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 27/05/2026.La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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